Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07921/2023 del 20/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Teramo, fondato sul presupposto che lo straniero non avesse reso la dichiarazione prevista dalla normativa sull'ingresso e soggiorno degli stranieri. Il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) motivazione apparente o inesistente e omessa pronuncia, per non avere il giudice di merito considerato le ragioni difensive; inoltre errore di diritto nell'interpretazione della normativa applicata; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la dichiarazione di ospitalità resa in Italia dall'ospitante; 3) illegittimità costituzionale della disciplina applicata per asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la posizione dello straniero non appartenente all'area Schengen sarebbe discriminata rispetto a quella dello straniero comunitario.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione del provvedimento impugnato era congrua, l'omessa pronuncia non può riguardare il mancato esame di singoli argomenti difensivi e, comunque, i motivi asseritamente non esaminati non erano stati riportati nel ricorso per cassazione in modo autosufficiente. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile: la censura ex art. 132 c.p.c. era priva di specifica illustrazione e la doglianza sull'omesso esame del documento non era autosufficiente, poiché il contenuto della dichiarazione di ospitalità non era stato riprodotto. L'eccezione di illegittimità costituzionale è stata assorbita, poiché la sua esame presupponeva l'ammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione; escluso inoltre il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    richiamato come base del ricorso avverso il decreto di espulsione e del relativo giudizio davanti al Giudice di Pace

  • art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150

    indicato quale norma processuale del giudizio di opposizione all'espulsione

  • art. 1 l. 28 maggio 2007, n. 68

    norma la cui violazione costituiva il presupposto del decreto di espulsione

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato nel motivo di ricorso per denunciare un errore di diritto nell'uso della motivazione amministrativa

  • art. 132 cod. proc. civ.

    invocato per censurare la motivazione del provvedimento di merito, ma la doglianza è stata ritenuta non adeguatamente illustrata

  • art. 7 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    norma richiamata in relazione alla dichiarazione di ospitalità asseritamente non esaminata

  • art. 3 Cost.

    invocato per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina espulsiva per disparità di trattamento

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    ritenuto non applicabile, poiché il processo risultava esente

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente non è configurabile quando il provvedimento impugnato presenti una motivazione congrua e intellegibile, anche se la parte non condivida il percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • L'omessa pronuncia è deducibile solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta in termini specifici; non basta che non siano stati espressamente confutati tutti gli argomenti difensivi sviluppati dalla parte.
  • Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia richiede la riproduzione puntuale del contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con indicazione specifica dell'atto o del verbale in cui è stata proposta, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
  • La doglianza di omesso esame di un documento o di un fatto decisivo deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre o indicare in modo preciso il contenuto dell'atto rilevante, non essendo sufficiente un mero richiamo nominale.
  • La deduzione della questione di legittimità costituzionale resta assorbita quando il ricorso introduttivo sia dichiarato inammissibile, poiché lo scrutinio costituzionale presuppone l'ammissibilità della censura principale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.