Cassazione Civile, Ordinanza n. 07921/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino albanese ha impugnato davanti al Giudice di Pace un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Teramo, fondato sul presupposto che lo straniero non avesse reso la dichiarazione prevista dalla normativa sull'ingresso e soggiorno degli stranieri. Il Giudice di Pace ha respinto l'opposizione; contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) motivazione apparente o inesistente e omessa pronuncia, per non avere il giudice di merito considerato le ragioni difensive; inoltre errore di diritto nell'interpretazione della normativa applicata; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la dichiarazione di ospitalità resa in Italia dall'ospitante; 3) illegittimità costituzionale della disciplina applicata per asserita violazione dell'art. 3 Cost., in quanto la posizione dello straniero non appartenente all'area Schengen sarebbe discriminata rispetto a quella dello straniero comunitario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione del provvedimento impugnato era congrua, l'omessa pronuncia non può riguardare il mancato esame di singoli argomenti difensivi e, comunque, i motivi asseritamente non esaminati non erano stati riportati nel ricorso per cassazione in modo autosufficiente. Il secondo motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile: la censura ex art. 132 c.p.c. era priva di specifica illustrazione e la doglianza sull'omesso esame del documento non era autosufficiente, poiché il contenuto della dichiarazione di ospitalità non era stato riprodotto. L'eccezione di illegittimità costituzionale è stata assorbita, poiché la sua esame presupponeva l'ammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese per mancata costituzione dell'amministrazione; escluso inoltre il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 13, comma 8, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
richiamato come base del ricorso avverso il decreto di espulsione e del relativo giudizio davanti al Giudice di Pace
art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
indicato quale norma processuale del giudizio di opposizione all'espulsione
art. 1 l. 28 maggio 2007, n. 68
norma la cui violazione costituiva il presupposto del decreto di espulsione
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato nel motivo di ricorso per denunciare un errore di diritto nell'uso della motivazione amministrativa
art. 132 cod. proc. civ.
invocato per censurare la motivazione del provvedimento di merito, ma la doglianza è stata ritenuta non adeguatamente illustrata
art. 7 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
norma richiamata in relazione alla dichiarazione di ospitalità asseritamente non esaminata
art. 3 Cost.
invocato per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina espulsiva per disparità di trattamento
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
ritenuto non applicabile, poiché il processo risultava esente
Massime di principio
- Il vizio di motivazione apparente non è configurabile quando il provvedimento impugnato presenti una motivazione congrua e intellegibile, anche se la parte non condivida il percorso argomentativo seguito dal giudice.
- L'omessa pronuncia è deducibile solo quando il giudice ometta di decidere su una domanda o eccezione ritualmente proposta in termini specifici; non basta che non siano stati espressamente confutati tutti gli argomenti difensivi sviluppati dalla parte.
- Nel ricorso per cassazione la censura di omessa pronuncia richiede la riproduzione puntuale del contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata, con indicazione specifica dell'atto o del verbale in cui è stata proposta, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
- La doglianza di omesso esame di un documento o di un fatto decisivo deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riprodurre o indicare in modo preciso il contenuto dell'atto rilevante, non essendo sufficiente un mero richiamo nominale.
- La deduzione della questione di legittimità costituzionale resta assorbita quando il ricorso introduttivo sia dichiarato inammissibile, poiché lo scrutinio costituzionale presuppone l'ammissibilità della censura principale.
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