Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11569/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società esercente il commercio di autovetture aveva impugnato davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento un provvedimento dell’Agenzia delle entrate con cui, a seguito di verifica della Guardia di Finanza, erano stati disposti la cessazione della partita IVA, l’esclusione dal VIES e l’irrogazione di una sanzione amministrativa. Il giudice tributario, ritenendo dubbia la propria giurisdizione e ipotizzando un possibile riparto in favore del giudice amministrativo, ha sospeso il processo e ha sollevato d’ufficio regolamento preventivo di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite. La parte ricorrente nel merito aveva chiesto la sospensione cautelare dell’atto e il suo annullamento; l’Agenzia aveva chiesto il rigetto. Nel procedimento innanzi alla Cassazione, il Pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, e la società ha depositato memoria chiedendo il riconoscimento della giurisdizione tributaria.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il regolamento d’ufficio di giurisdizione. Hanno ritenuto che il giudice adito non possa investire direttamente la Cassazione della questione di giurisdizione quando la causa sia stata proposta originariamente davanti a lui, senza previa decisione di difetto di giurisdizione da parte di altro giudice e senza una riassunzione conseguente a traslatio iudicii. In tale situazione il giudice deve decidere egli stesso sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 37 c.p.c., eventualmente declinandola, ma non può attivare il regolamento d’ufficio previsto per il giudice successivamente investito dopo la riassunzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione delle parti; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato perché non si trattava di impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardiva la memoria depositata fuori termine.

  • art. 37 c.p.c.

    il giudice adito deve statuire sulla giurisdizione ai sensi di questa norma, e non può investire direttamente le Sezioni Unite quando il giudizio sia stato introdotto originariamente davanti a lui.

  • art. 41 c.p.c.

    primo comma; secondo comma

    il regolamento preventivo può essere proposto dalle parti del giudizio o dalla pubblica amministrazione non parte nei limiti indicati dalla norma.

  • art. 59, legge 18 giugno 2009, n. 69

    il regolamento d’ufficio può essere sollevato solo dal giudice successivamente investito mediante traslatio iudicii, entro la prima udienza e se le Sezioni Unite non si sono già pronunciate sulla questione.

  • art. 45, comma 2, d.lgs. n. 175 del 2024

    richiamato quale norma di rinvio nel giudizio tributario alla disciplina dell’art. 41 c.p.c.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come previgente norma di rinvio alla disciplina del regolamento preventivo di giurisdizione nel processo tributario.

  • art. 47, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato solo per descrivere la domanda cautelare proposta nel merito.

  • art. 35, comma 15-bis.1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    norma base del provvedimento di cessazione della partita IVA e di esclusione dal VIES.

  • art. 17, Regolamento (UE) n. 904/2010

    richiamato nel provvedimento amministrativo per l’esclusione dal VIES.

  • art. 11, comma 7-quater, d.lgs. n. 471 del 1997

    base della sanzione amministrativa irrogata alla società.

Massime di principio

  • Il regolamento d’ufficio di giurisdizione è ammissibile solo quando la causa sia stata riassunta davanti a un giudice successivamente investito dopo una precedente declinatoria di giurisdizione; se il giudizio è introdotto direttamente davanti al giudice che solleva il conflitto, tale strumento non è utilizzabile.
  • Fuori dall’ipotesi di traslatio iudicii, il giudice davanti al quale la causa è proposta deve decidere egli stesso sulla giurisdizione ai sensi dell’art. 37 c.p.c., potendo al più declinare la giurisdizione, ma non può rimettere direttamente la questione alle Sezioni Unite.
  • Il regolamento preventivo di giurisdizione è riservato alle parti del giudizio di merito, oppure alla pubblica amministrazione non parte nei casi previsti, e non può essere surrettiziamente attivato dal giudice in assenza dei presupposti tipici.
  • La memoria depositata oltre il termine previsto nel procedimento per regolamento è inammissibile quando sia tardiva rispetto al termine processuale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.