Cassazione Civile, Ordinanza n. 00384/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento collettivo poi annullato, con conseguente reintegrazione del lavoratore e condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori. Il lavoratore aveva percepito, nel frattempo, l’indennità di mobilità e l’indennità integrativa FSTA e chiedeva che tali somme fossero dichiarate parzialmente irripetibili, sostenendo che, pur in presenza della ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, egli si era trovato in stato di disoccupazione involontaria solo in parte coperto dall’indennità risarcitoria; quindi, secondo lui, la situazione di bisogno che giustificava la disciplina dell’irripetibilità non era venuta meno integralmente. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su due profili dedotti in appello incidentale: la mancata decurtazione delle somme ripetibili con quelle riferibili al periodo di preavviso non lavorato e non retribuito, nonché la questione della restituzione delle somme al netto delle ritenute fiscali. Sosteneva inoltre la violazione della disciplina fiscale richiamata in ricorso. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, una volta ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro, viene meno il presupposto della mobilità; la relativa indennità, se corrisposta nel periodo coperto dalla ricostituzione del rapporto, integra un indebito previdenziale ripetibile ex art. 2033 c.c. È irrilevante che l’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori copra solo parzialmente il periodo di disoccupazione di fatto, perché con la reintegrazione sono dovuti integralmente i contributi previdenziali per il periodo ricostituito. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto dell’appello incidentale né la parte rilevante della decisione impugnata, impedendo alla Corte di verificare la denunciata omissione di pronuncia; inoltre, dai passaggi richiamati della sentenza di merito risultava comunque una pronuncia, sia pure per assorbimento, sui profili sollevati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dell’indennità di mobilità e la sua irripetibilità in relazione allo stato di disoccupazione involontaria
richiamato dal ricorrente insieme all’art. 13 L. 412/1991 in tema di disciplina dell’indebito previdenziale
richiamato dal ricorrente come norma interpretativa della disciplina dell’indebito previdenziale
richiamato per l’indennità risarcitoria dovuta a seguito di reintegrazione conseguente all’annullamento del licenziamento collettivo
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
base formale del motivo con cui si è denunciata la nullità della sentenza e la violazione di legge
invocato per omessa pronuncia su domande/eccezioni dedotte in appello incidentale; la Corte ribadisce che il vizio deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente
richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo della restituzione al netto delle ritenute fiscali
richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina fiscale delle ritenute
qualificazione dell’indennità di mobilità percepita nel periodo coperto dalla ricostituzione del rapporto come indebito ripetibile
citato nel precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte, come parametro dell’indennità risarcitoria che copre il periodo di riferimento
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando un rapporto di lavoro subordinato viene ricostituito ex tunc per effetto dell’annullamento del licenziamento o della declaratoria di nullità del termine, viene meno il presupposto della prestazione previdenziale correlata allo stato di disoccupazione; le somme percepite per quel medesimo periodo possono quindi integrare indebito ripetibile ex art. 2033 c.c.
- Ai fini della ripetizione dell’indennità di mobilità non assume rilievo che il lavoratore abbia subito, di fatto, una disoccupazione solo parzialmente coperta da un’indennità risarcitoria: la ricostituzione del rapporto comporta la piena copertura contributiva del periodo e fa venir meno il presupposto previdenziale della prestazione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non riproduce specificamente nel ricorso il contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e la parte della decisione impugnata rilevante, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
- Il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, può esaminare direttamente gli atti solo nei limiti in cui il ricorrente li abbia puntualmente indicati e trascritti secondo il principio di autosufficienza; non è tenuto a svolgere autonome ricerche negli atti di causa.
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