Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00384/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento collettivo poi annullato, con conseguente reintegrazione del lavoratore e condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori. Il lavoratore aveva percepito, nel frattempo, l’indennità di mobilità e l’indennità integrativa FSTA e chiedeva che tali somme fossero dichiarate parzialmente irripetibili, sostenendo che, pur in presenza della ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, egli si era trovato in stato di disoccupazione involontaria solo in parte coperto dall’indennità risarcitoria; quindi, secondo lui, la situazione di bisogno che giustificava la disciplina dell’irripetibilità non era venuta meno integralmente. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su due profili dedotti in appello incidentale: la mancata decurtazione delle somme ripetibili con quelle riferibili al periodo di preavviso non lavorato e non retribuito, nonché la questione della restituzione delle somme al netto delle ritenute fiscali. Sosteneva inoltre la violazione della disciplina fiscale richiamata in ricorso. L’INPS resisteva chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, una volta ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro, viene meno il presupposto della mobilità; la relativa indennità, se corrisposta nel periodo coperto dalla ricostituzione del rapporto, integra un indebito previdenziale ripetibile ex art. 2033 c.c. È irrilevante che l’indennità risarcitoria ex art. 18, comma 4, Statuto dei lavoratori copra solo parzialmente il periodo di disoccupazione di fatto, perché con la reintegrazione sono dovuti integralmente i contributi previdenziali per il periodo ricostituito. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e autosufficienza: il ricorrente non aveva riportato in ricorso il contenuto dell’appello incidentale né la parte rilevante della decisione impugnata, impedendo alla Corte di verificare la denunciata omissione di pronuncia; inoltre, dai passaggi richiamati della sentenza di merito risultava comunque una pronuncia, sia pure per assorbimento, sui profili sollevati. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 223/1991

    richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina dell’indennità di mobilità e la sua irripetibilità in relazione allo stato di disoccupazione involontaria

  • art. 52 L. 88/1989

    richiamato dal ricorrente insieme all’art. 13 L. 412/1991 in tema di disciplina dell’indebito previdenziale

  • art. 13 L. 412/1991

    richiamato dal ricorrente come norma interpretativa della disciplina dell’indebito previdenziale

  • art. 18, comma 4, L. 300/1970

    richiamato per l’indennità risarcitoria dovuta a seguito di reintegrazione conseguente all’annullamento del licenziamento collettivo

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    base formale del motivo con cui si è denunciata la nullità della sentenza e la violazione di legge

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia su domande/eccezioni dedotte in appello incidentale; la Corte ribadisce che il vizio deve essere dedotto in modo specifico e autosufficiente

  • art. 10, comma 2-bis, TUIR

    richiamato dal ricorrente in relazione al calcolo della restituzione al netto delle ritenute fiscali

  • art. 150 D.L. 34/2020

    richiamato dal ricorrente nel contesto della disciplina fiscale delle ritenute

  • art. 2033 c.c.

    qualificazione dell’indennità di mobilità percepita nel periodo coperto dalla ricostituzione del rapporto come indebito ripetibile

  • art. 32 L. 183/2010

    citato nel precedente giurisprudenziale richiamato dalla Corte, come parametro dell’indennità risarcitoria che copre il periodo di riferimento

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Quando un rapporto di lavoro subordinato viene ricostituito ex tunc per effetto dell’annullamento del licenziamento o della declaratoria di nullità del termine, viene meno il presupposto della prestazione previdenziale correlata allo stato di disoccupazione; le somme percepite per quel medesimo periodo possono quindi integrare indebito ripetibile ex art. 2033 c.c.
  • Ai fini della ripetizione dell’indennità di mobilità non assume rilievo che il lavoratore abbia subito, di fatto, una disoccupazione solo parzialmente coperta da un’indennità risarcitoria: la ricostituzione del rapporto comporta la piena copertura contributiva del periodo e fa venir meno il presupposto previdenziale della prestazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non riproduce specificamente nel ricorso il contenuto della domanda o eccezione asseritamente non esaminata e la parte della decisione impugnata rilevante, così da consentire il controllo di ritualità, tempestività e decisività.
  • Il giudice di legittimità, quale giudice del fatto processuale, può esaminare direttamente gli atti solo nei limiti in cui il ricorrente li abbia puntualmente indicati e trascritti secondo il principio di autosufficienza; non è tenuto a svolgere autonome ricerche negli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiLicenziamentoImpugnazioni
RamiPrevidenzaLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.