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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13698/2026 del 11/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l’anno d’imposta 2014, con cui l’Amministrazione recuperava maggiori ricavi e, in conseguenza, maggiori IVA, IRES e IRAP sulla base di due rilievi: un asserito scostamento del principio di competenza, ritenendo imputabile al 2014 un ricavo derivante da una vendita che la società sosteneva essersi perfezionata già nel 2013; e la presunta esistenza di maggiori ricavi per una vendita di tabacco in quantità superiore a quella formalmente indicata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente per difetto di prova dei presupposti dell’accertamento; la CTR, in appello, aveva invece accolto il gravame dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, per avere la CTR deciso senza consentire la discussione richiesta dalla parte, nonostante l’istanza di trattazione da remoto o, in subordine, di rinvio, e senza disporre trattazione scritta; (2) violazione dell’art. 109 d.P.R. 917/1986, per avere la CTR imputato il ricavo al 2014 anziché al 2013; (3) violazione degli artt. 24 e 58 d.lgs. 546/1992, per avere ritenuto tardiva la questione relativa alle perdite dell’anno precedente; (4) violazione dell’art. 42 d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’istanza IPEA avrebbe dovuto essere considerata; (5) violazione dell’art. 10 L. 212/2000, per mancata considerazione delle perdite e lesione dei doveri di collaborazione e buona fede.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo nullamente celebrato il giudizio di appello perché la CTR, a fronte di una rituale istanza di discussione della causa, non ha assicurato né la trattazione da remoto né, in alternativa, la trattazione scritta, decidendo invece direttamente in camera di consiglio / allo stato degli atti senza dare conto dell’impossibilità organizzativa di procedere diversamente e senza adottare il necessario provvedimento di rinvio o concessione dei termini. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. I restanti quattro motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione cumulativa di più vizi è ammissibile se la censura consente di isolare le doglianze e di esaminarle separatamente; nel caso concreto la Corte ha ricondotto il primo motivo a un error in procedendo ex n. 4.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale parametro del diritto di difesa, violato dalla decisione resa senza assicurare il contraddittorio richiesto dalla parte.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo e del contraddittorio, ritenuto leso dalla mancata trattazione conforme alla disciplina emergenziale e processuale.

  • art. 27 d.L. 137/2020

    In caso di istanza di discussione, l’udienza deve svolgersi da remoto oppure, se ciò non è possibile, con trattazione scritta; non è consentita la decisione senza alcuna forma di contraddittorio. La scelta della trattazione scritta richiede una giustificazione organizzativa quando il collegamento da remoto non sia possibile.

  • art. 33 d.lgs. 546/1992

    L’istanza di discussione va proposta nel rispetto dei termini computati dalla data fissata per l’udienza; la mancata trattazione nel rispetto di tale regime determina nullità processuale ove la parte abbia chiesto la discussione.

  • art. 109 d.P.R. 917/1986

    Norma invocata sul principio di competenza fiscale per la imputazione temporale dei ricavi; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’ammissibilità in appello di nuovi documenti e della questione sulle perdite; motivo assorbito.

  • art. 42 d.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’istanza IPEA; motivo assorbito.

  • art. 10 L. 212/2000

    Invocato per denunciare la violazione del principio di collaborazione e buona fede nell’azione amministrativa; motivo assorbito.

  • art. 32 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nella descrizione dei fatti per spiegare la tardività, in primo grado, delle memorie con cui la società aveva prospettato la questione delle perdite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se una parte formula rituale istanza di discussione, il giudice deve assicurare una forma di contraddittorio effettivo: udienza da remoto, oppure trattazione scritta se il collegamento non sia possibile; la decisione diretta sulla base degli atti, senza tali garanzie, integra nullità processuale.
  • La trattazione in camera di consiglio o "allo stato degli atti" in luogo della discussione richiesta dalla parte determina lesione del diritto di difesa e travolge la sentenza, salvo che il giudice dia conto delle ragioni organizzative che impediscono la modalità richiesta e attivi il meccanismo sostitutivo previsto dalla disciplina emergenziale.
  • Nel ricorso per cassazione è ammissibile la deduzione cumulativa di più vizi ex art. 360 c.p.c. quando la censura consenta di isolare chiaramente le singole doglianze per un esame separato.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto per una nullità processuale che investe la fase di merito, gli ulteriori motivi che riguardano questioni sostanziali restano assorbiti e non vengono esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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