Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma quanto al ricorso n. 269 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione seconda) n. 00951/2025, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso n. 914/2024 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti, conosciuti in data imprecisata, concernenti un intervento di demolizione e nuova costruzione di edificio residenziale in Comune di Golfo Aranci, via Carducci 6, con riconoscimento di deroghe in termini di volume ed altezza, come da istanza presentata al Comune dalla Despa Immobiliare S.r.l. il 3 aprile 2024 prot. n.4853 e pratica SUAPE- Sportello unico attività produttive e edilizia 24 aprile 2024 prot n.6180 e codice univoco nazionale 02735070902-23042024-1238.743505 e relativa istanza di variante 19 dicembre 2024 prot. n.20756 e pratica SUAPE 24 dicembre 2024 prot. n.21020 e codice univoco nazionale 02735070902- 22122024-1833.834566 (ricorso principale) a) del provvedimento unico 25 giugno 2024 n.102 e prot. n.9737, con cui il Responsabile di procedimento, a seguito di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ha autorizzato l’intervento; b) della determinazione 17 aprile 2024 n.05/25, con cui il Responsabile del SUAPE ha approvato la proposta progettuale dell’intervento; (motivi aggiunti) c) del provvedimento unico 19 febbraio 2025 n.20 e prot. n.2926, con cui il predetto Responsabile, a seguito di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ha autorizzato la variante; d) della determinazione 19 dicembre 2024 n.05/117, con cui il Responsabile del SUAPE ha approvato la proposta progettuale della variante; e in ogni caso degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare dei pareri resi nell’ambito delle conferenze di servizi; quanto al ricorso n. 272 del 2026: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) n. 00950/2025, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso n. 913/2024 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento dei seguenti atti, conosciuti in data imprecisata, concernenti un intervento di demolizione e nuova costruzione di edificio residenziale in Comune di Golfo Aranci, via Carducci 6, con riconoscimento di deroghe in termini di volume ed altezza, come da istanza presentata al Comune dalla Despa Immobiliare S.r.l. il 3 aprile 2024 prot. n.4853 e pratica SUAPE- Sportello unico attività produttive e edilizia 24 aprile 2024 prot n.6180 e codice univoco nazionale 02735070902-23042024-1238.743505 e relativa istanza di variante 19 dicembre 2024 prot. n.20756 e pratica SUAPE 24 dicembre 2024 prot. n.21020 e codice univoco nazionale 02735070902- 22122024-1833.834566 (ricorso principale) a) del provvedimento unico 25 giugno 2024 n.102 e prot. n.9737, con cui il Responsabile di procedimento, a seguito di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ha autorizzato l’intervento; b) della determinazione 17 aprile 2024 n.05/25, con cui il Responsabile del SUAPE ha approvato la proposta progettuale dell’intervento; (motivi aggiunti) c) del provvedimento unico 19 febbraio 2025 n.20 e prot. n.2926, con cui il predetto Responsabile, a seguito di determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, ha autorizzato la variante; d) della determinazione 19 dicembre 2024 n.05/117, con cui il Responsabile del SUAPE ha approvato la proposta progettuale della variante; e in ogni caso degli atti presupposti, connessi e consequenziali, in particolare dei pareri resi nell’ambito delle conferenze di servizi;

Giustizia amministrativa202600269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenze del TAR Sardegna che avevano annullato i provvedimenti comunali di autorizzazione di un intervento di demolizione e ricostruzione e della relativa variante

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha appellato due sentenze del TAR Sardegna, rese su ricorsi proposti da proprietari di appartamenti del vicino Condominio Pascoli, che avevano annullato il provvedimento unico SUAPE di autorizzazione dell'intervento edilizio e quello relativo alla variante, nonché le determinazioni comunali preliminari di approvazione delle proposte progettuali. L'intervento, sito in zona urbanistica B2.1 del Comune di Golfo Aranci e soggetto a tutela paesaggistica, prevedeva la demolizione di un villino e la ricostruzione di un edificio residenziale pluripiano con credito volumetrico e deroga all'altezza massima ordinaria di 9,50 metri, dapprima fino a 12,73 metri e poi, con la variante, fino a 12 metri. L'appellante ha dedotto, in sintesi, l'erroneità della sentenza per violazione dell'art. 64, comma 2, c.p.a. e dell'art. 39 della l.r. Sardegna n. 8/2015, sostenendo che il TAR avesse considerato non contestata la possibilità di realizzare il volume premiale nel rispetto dell'altezza ordinaria e avesse interpretato la norma regionale introducendo un requisito non previsto, ossia la necessità che la deroga all'altezza fosse indispensabile per utilizzare il bonus volumetrico. Gli originari ricorrenti hanno resistito e riproposto i motivi assorbiti, deducendo l'illegittimità degli atti per erronea applicazione dell'art. 39 della l.r. n. 8/2015, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione delle NTA del PUC e del regolamento edilizio in materia di altezza, distanze dai confini e distanze tra fabbricati, nonché illegittimità dei procedimenti e dei pareri paesaggistici, anche per asserita insufficienza dell'istruttoria e dell'apparato motivazionale. In particolare, i proprietari hanno sostenuto che l'altezza dovesse essere calcolata assumendo come riferimento il terreno sistemato, ove più basso di quello naturale, e la facciata più alta, con conseguente altezza effettiva superiore a quella indicata nel progetto; da ciò deriverebbe la violazione delle prescrizioni sulle distanze dai confini e tra pareti finestrate. Hanno inoltre contestato la sufficienza della verifica paesaggistica e la motivazione delle determinazioni comunali di deroga.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i due appelli, ritenendoli oggettivamente e parzialmente soggettivamente connessi, ma non ha definito il merito delle impugnazioni. Ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica, demandata al Provveditorato interregionale per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di accertare: 1) l'altezza effettivamente sviluppata dagli edifici autorizzati, applicando le modalità di calcolo previste dalle NTA del PUC di Golfo Aranci; 2) se, tenuto conto dell'altezza così determinata, siano rispettate le prescrizioni delle NTA sulle distanze tra fabbricati e sui distacchi dai confini. Il verificatore dovrà essere individuato dal Provveditore e potrà avvalersi di personale tecnico del medesimo Provveditorato. Sono state disciplinate le modalità di partecipazione dei consulenti di parte, la trasmissione di uno schema di relazione, le osservazioni tecniche e il deposito della relazione finale, entro il termine complessivo di novanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. È stato posto provvisoriamente a carico della società appellante un anticipo di euro 2.500 sul compenso del verificatore, con riserva sulla definitiva regolazione delle spese, comprese quelle della verificazione. Ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata all'esito dell'istruttoria; l'ulteriore udienza sarà fissata successivamente.

Norme richiamate

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    La società appellante ne ha dedotto la violazione, sostenendo che il TAR avesse fondato la decisione su un fatto ritenuto pacifico benché contestato; l'ordinanza non decide tale censura.

  • art. 66, comma 3, c.p.a.

    Richiamato per porre provvisoriamente a carico della società appellante l'anticipo sul compenso del verificatore.

  • art. 39 l.r. Sardegna n. 8/2015

    Norma regionale invocata quale base del credito volumetrico e della deroga ai parametri di altezza; la questione interpretativa è stata dedotta ma non ancora decisa.

  • art. 37, commi 4 e 5, l.r. Sardegna n. 24/2016

    Disciplina richiamata per la conferenza di servizi semplificata e asincrona relativa ai procedimenti edilizi.

  • art. 37, comma 7, l.r. Sardegna n. 24/2016

    Richiamato dagli appellati in relazione agli effetti del silenzio delle amministrazioni nella conferenza di servizi; la questione non è stata decisa.

  • art. 146 d.lgs. n. 42/2004

    Richiamato in relazione all'autorizzazione paesaggistica ordinaria e agli adempimenti istruttori e motivazionali contestati dagli appellati; nessuna statuizione definitiva è resa sull'argomento.

  • d.P.R. n. 31/2017

    Richiamato in relazione alla contestata applicazione del procedimento paesaggistico semplificato; la questione resta impregiudicata.

  • artt. 4, 29 e 115 NTA del PUC di Golfo Aranci

    Contengono, secondo le allegazioni delle parti, i criteri di calcolo dell'altezza e le prescrizioni su distanze dai confini e tra fabbricati; costituiscono l'oggetto tecnico della verificazione disposta.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dall'accertamento tecnico dell'altezza effettiva di un edificio secondo le specifiche norme del piano urbanistico, il giudice amministrativo può disporre una verificazione d'ufficio prima di decidere le censure relative alla legittimità del titolo edilizio.
  • La verifica del rispetto delle distanze dai confini e tra fabbricati deve essere compiuta sulla base dell'altezza effettivamente determinata applicando i criteri di misurazione stabiliti dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale.
  • In presenza di appelli connessi per oggetto e, almeno in parte, per soggetti, il Consiglio di Stato può disporne la riunione per una trattazione e una istruttoria unitarie.
  • La disposizione della verificazione non comporta la decisione anticipata delle questioni interpretative e di legittimità dedotte dalle parti, che restano riservate all'esito dell'acquisizione dell'accertamento tecnico.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDistanze, altezze e volumiIstruttoria processuale
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.