Ordinanza n. 305/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A)Per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO: -per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e per L’ACCERTAMENTO DEL DIRITTO AL TRASFERIMENTO ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992; -per l’annullamento e la sospensione cautelare del Decreto 31 marzo 2026 - Dichiarazione di disponibilità ed interpello per INCARICHI DI FUNZIONE DIRIGENZIALE NON GENERALE DELLA DIRIGENZA PENITENZIARIA presso l’amministrazione territoriale - Uffici distrettuali di esecuzione penale esterna di -OMISSIS- e -OMISSIS- e del conseguente INTERPELLO 1° aprile 2026 per posizioni dirigenziali II fascia; nonché di ogni altro atto ad essi prodromico, consequenziale o connesso anche non conosciuti dalla ricorrente; -nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno da ritardo nella conclusione del procedimento. B)Per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI presentati il 28\4\2026 : per l’annullamento del successivo provvedimento del Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Direzione Generale del Personale e delle Risorse, prot. -OMISSIS-, avente ad oggetto “riscontro all’istanza presentata in data 28 febbraio 2026, prot. n. -OMISSIS-, ex art. 33, comma 5, L. 104/1992”, comunicato alla ricorrente e al suo difensore in data 23 aprile 2026, con il quale l’Amministrazione HA RIGETTATO L’ISTANZA DELLA RICORRENTE VOLTA AD OTTENERE IL TRASFERIMENTO/ASSEGNAZIONE PRESSO LA <SEDE DI -OMISSIS->; nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale, connesso o confermativo, ancorché non conosciuto; nonché per l’accoglimento delle domande già proposte con il ricorso introduttivo, qui integralmente richiamate e reiterate per quanto ancora di interesse, e per l’adozione di ogni misura di tutela, anche cautelare monocratica, idonea ad assicurare alla ricorrente L’ASSEGNAZIONE ALLA SEDE DI <-OMISSIS-> ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interpello per incarichi di funzione dirigenziale non generale e successivo diniego dell'istanza di trasferimento/assegnazione presso la sede richiesta
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sulla domanda di trasferimento ai sensi dell'art. 33, comma 5, l. 104/1992, nonché il decreto ministeriale del 31 marzo 2026 e il conseguente interpello del 1° aprile 2026 per incarichi dirigenziali presso uffici distrettuali di esecuzione penale esterna. Ha chiesto anche il risarcimento del danno da ritardo. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento ministeriale, comunicato il 23 aprile 2026, di rigetto dell'istanza di trasferimento/assegnazione presso la sede richiesta, reiterando le domande di annullamento e cautelari. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha autoannullato l'interpello originario il 20 aprile 2026, ha temporaneamente assegnato la ricorrente alla sede richiesta, con presa di servizio l'11 maggio 2026, e le ha riconosciuto la possibilità di partecipare alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico dirigenziale nella medesima sede, nonostante la mancata maturazione del triennio nella sede di prima assegnazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non attuale il periculum in mora richiesto dall'art. 55 c.p.a. La ricorrente era stata provvisoriamente assegnata alla sede richiesta, aveva già preso servizio ed era stata ammessa alla procedura comparativa per il conferimento dell'incarico dirigenziale. Inoltre, il termine dell'assegnazione provvisoria era stato inizialmente fissato fino alla camera di consiglio e poi ampliato fino all'espletamento delle procedure comparative previste dalla disciplina di settore. Tali sopravvenienze hanno escluso, allo stato, un danno grave e irreparabile. Il TAR ha altresì rilevato, in sede di sommario approfondimento cautelare, che il d.lgs. 63/2006 distingue tra acquisizione della qualifica dirigenziale e successivo conferimento dell'incarico presso una specifica sede, da assegnare mediante procedura comparativa, caratterizzata da elementi vincolati e da valutazioni discrezionali sui risultati conseguiti e sugli obiettivi della nuova sede. La questione relativa alla necessità di notificare il ricorso a una dirigente indicata dall'Amministrazione come possibile controinteressata è stata rimessa alla valutazione della difesa della ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La ricorrente ha invocato tale disposizione per ottenere il trasferimento o l'assegnazione presso la sede richiesta; l'ordinanza non definisce nel merito il diritto al trasferimento.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede, tra l'altro, l'attualità di un danno grave e irreparabile; tale presupposto è stato ritenuto insussistente perché la ricorrente era stata provvisoriamente assegnata alla sede richiesta ed ammessa alla procedura comparativa.
d.lgs. 63/2006
La disciplina degli incarichi dirigenziali penitenziari distingue tra acquisizione della qualifica dirigenziale e conferimento dell'incarico presso una specifica sede mediante procedura comparativa.
art. 5, comma 2, d.lgs. 63/2006
La disposizione è richiamata in relazione al requisito del triennio nella sede di prima assegnazione, requisito non ancora maturato dalla ricorrente, che tuttavia è stata ammessa alla procedura comparativa.
art. 10, comma 3, d.lgs. 63/2006
La procedura comparativa per il conferimento dell'incarico considera sia elementi valutabili mediante punteggio sia valutazioni sui risultati conseguiti e sugli obiettivi riferiti alla nuova sede.
Massime di principio
- In sede cautelare il danno grave e irreparabile non è attuale quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione assegna provvisoriamente il dipendente alla sede richiesta, gli consente di prendere servizio e mantiene l'assegnazione fino al completamento della procedura comparativa per il conferimento dell'incarico.
- Nell'ordinamento degli incarichi dirigenziali penitenziari, l'acquisizione della qualifica dirigenziale e il conferimento dell'incarico presso una specifica sede costituiscono fasi distinte: il secondo presuppone una procedura comparativa riferita alla sede concretamente disponibile.
- La procedura comparativa per il conferimento di un incarico dirigenziale può combinare elementi vincolati, quali l'attribuzione di punteggi per il servizio, e valutazioni discrezionali relative ai risultati conseguiti e agli obiettivi della sede da ricoprire.
- La sopravvenuta adozione di misure amministrative temporanee idonee a preservare la posizione dell'interessato può escludere il periculum in mora, pur senza definire nel merito la fondatezza della pretesa sostanziale al trasferimento.
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