Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Belluno n. 40 dd. 5 marzo 2026, avente ad oggetto: “riqualificazione urbana di aree pubbliche di via Feltre tra le due rotatorie di P.le Marconi e via dei Dendrofori in Comune di Belluno con finanziamento da privato – approvazione del progetto esecutivo” pubblicata all’Albo pretorio dal 10 marzo 2026, comprensiva degli elaborati del progetto esecutivo approvato tra cui: lo schema di convenzione allegato al progetto, costituente “Elaborato G13- Schema di convenzione”; la relazione tecnico illustrativa; la relazione storica; la relazione tecnica sul verde urbano, trasmessi con PEC dd. 21 aprile 2026 Prot. n. 20067; 2) della determinazione del Comune di Belluno n. 188 dd. 2 marzo 2026, di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, comma 2 e ss. della L. 241/1990 pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Belluno dal 3 marzo 2026; 3) del relativo verbale della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14, comma 2 e ss. della L. 241/1990 prot. n. 10745/2026 dd. 2 marzo 2026 compresi gli atti, pareri nulla osta anche rilasciati in via silente acquisiti nell’ambito della Conferenza di servizi tra cui se ed in quanto lesivi: 4) il parere con prescrizioni dell’Area Manutenzione strade e verde pubblico del Comune di Belluno prot. 9170 del 20 febbraio 2026; 5) il parere con prescrizioni dell’Area Urbanistica, mobilità e Politiche per la sostenibilità del Comune di Belluno prot. 9226 del 20 febbraio 2026; 6) la nota SIB Servizi Integrati Bellunesi prot. 9227 del 20 febbraio 2026; 7) la nota della Provincia di Belluno – Settore Urbanistica e Mobilità – Servizio Trasporti prot. n. 10352 del 27 febbraio 2026; 8) della delibera di Consiglio comunale n. 18 dd. 26 marzo 2026 avente ad oggetto “programmazione triennale oo.pp. 2026/2028 ed elenco annuale 2026 - prima variazione” pubblicata all’albo pretorio il giorno 2 aprile 2026; 9) se e per quanto occorrer possa dell’Ordinanza del Comandante di Polizia Municipale n. 173 dd. 10 aprile 2026, avente ad oggetto “Istituzione divieto di circolazione e sosta in via Feltre, dalle ore 8:30 alle ore 17:00 dei giorni 14 e 15 aprile 2026, per lavori di abbattimento piante” nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, infra-procedimentale, collegato e conseguente, tra cui i seguenti, nelle parti interessate dal progetto impugnato, se ed in quanto lesive: il Piano di Assetto del Territorio approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 69 dd. 7 novembre 2023; il Piano degli Interventi entrato in vigore ai sensi dell’art. 48, comma 5bis, della L.R. n. 11/2004 il 9 dicembre 2023; il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 36 di data 20 febbraio 2025, nonché il Regolamento Viario allegato al Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) adottato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 38 in data 20 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti comunali di approvazione del progetto esecutivo di riqualificazione di via Feltre, inclusi la conclusione della conferenza di servizi, gli atti di programmazione e l'ordinanza di divieto di circolazione per l'abbattimento delle alberature
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'associazione ha impugnato gli atti relativi al progetto di riqualificazione urbana di via Feltre, del valore complessivo di 3,1 milioni di euro, finanziato ed eseguito da un privato senza oneri per il Comune. Il progetto prevede la riconfigurazione dei percorsi pedonale, ciclabile e veicolare, una nuova rotatoria e l'integrale sostituzione dei due filari di 147 tigli; 69 alberi erano già stati rimossi al momento della decisione. Sono state dedotte tre censure, concernenti, per quanto emerge dall'ordinanza, la mancata acquisizione dell'autorizzazione e del coinvolgimento della Soprintendenza in relazione alla vicinanza di Villa Prosdocimi, bene vincolato ai sensi degli artt. 10 e 12 del d.lgs. 42/2004, la sottoposizione delle alberature a vincolo paesaggistico o culturale e i vizi di difetto di istruttoria e motivazione della scelta progettuale di abbattere i tigli. La ricorrente ha chiesto la sospensione cautelare degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per mancanza, allo stato, del necessario fumus boni iuris. Ha ritenuto che gli interventi nell'ultimo tratto di via Feltre, vicino a Villa Prosdocimi, non fossero inclusi nel progetto impugnato e fossero comunque subordinati all'acquisizione delle aree provinciali e al rilascio degli atti di assenso dell'autorità preposta alla tutela del bene; pertanto, non risultava necessario il coinvolgimento della Soprintendenza nella conferenza decisoria per gli interventi effettivamente progettati. Ha inoltre rilevato che l'assetto viario e le alberature risalgono alla metà degli anni Sessanta e non risultano soggetti a vincolo ex lege ai sensi del d.lgs. 42/2004, sicché l'approvazione del progetto non richiedeva l'autorizzazione prevista dall'art. 21 del decreto. Quanto ai vizi di istruttoria e motivazione, il Collegio ha valorizzato la documentazione progettuale, gli studi sul verde urbano e le relazioni tecniche e agronomiche, dalle quali emergevano criticità relative alla ravvicinata collocazione dei tigli, all'inadeguatezza degli spazi di radicazione, ai dissesti del marciapiede, alle interferenze con i sottoservizi e alle condizioni fitosanitarie di alcuni esemplari. La scelta non è stata quindi considerata come eliminazione indiscriminata del verde, ma come sua razionalizzazione mediante la ripiantumazione di un viale alberato con un unico filare e soluzioni tecniche idonee a favorire lo sviluppo delle nuove piante. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare e il relativo scrutinio giudiziale; nel caso concreto il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione.
artt. 10 e 12 d.lgs. 42/2004
Rilevano ai fini del vincolo culturale gravante su Villa Prosdocimi; il TAR ha ritenuto che gli interventi prossimi all'immobile vincolato non fossero inclusi nel progetto impugnato e fossero comunque subordinati ai necessari atti di assenso.
art. 21 d.lgs. 42/2004
Prevede l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali; il TAR ha ritenuto che essa non fosse necessaria per l'approvazione del progetto, non risultando le alberature e l'assetto viario soggetti a vincolo ex lege.
art. 14, comma 2 e seguenti, l. 241/1990
Disciplina la conferenza di servizi decisoria semplificata e asincrona utilizzata per l'approvazione dell'intervento.
art. 48, comma 5-bis, l.r. 11/2004
È richiamato con riferimento all'entrata in vigore del Piano degli Interventi; l'ordinanza non svolge su tale disposizione una specifica valutazione decisoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento presuppone una prognosi favorevole, almeno prima facie, sulla fondatezza del ricorso; la misura va negata quando le censure non risultano assistite dal necessario fumus boni iuris.
- Il mancato coinvolgimento dell'autorità preposta alla tutela di un bene culturale non è illegittimo quando gli interventi incidenti sull'area del bene non sono compresi nel progetto approvato e risultano comunque subordinati, per la loro eventuale realizzazione, all'acquisizione dei necessari atti di assenso.
- L'autorizzazione prevista dall'art. 21 del d.lgs. 42/2004 non è necessaria per interventi su alberature e assetti viari non soggetti a uno specifico vincolo culturale o paesaggistico applicabile all'intervento.
- La scelta amministrativa di sostituire alberature esistenti può ritenersi adeguatamente istruita e motivata quando sia sorretta da relazioni tecniche e agronomiche che documentino criticità di sicurezza, radicazione, dissesto delle pavimentazioni e interferenza con i sottoservizi, e il progetto preveda contestualmente una razionalizzazione e una ripiantumazione del verde.
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