Ordinanza n. 304/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare, (i) del provvedimento del Dirigente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Bussolengo del 9 febbraio 2026 prot. n. 5404, che ha dichiarato irricevibile la SCIA riguardante la regolarizzazione ai sensi degli articoli 34 ter e 36 bis del TU Edilizia di un fabbricato di civile abitazione sito in Località Olivai n. 2, presentata a mezzo SUAP il 18 dicembre 2025; (ii) di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ivi compresa – ove occorresse e nei limiti di interesse alla presente impugnativa: - la nota del Responsabile del procedimento del 15 gennaio 2026 prot. n. 1488, che ha richiesto un’integrazione documentale avente ad oggetto la “Verifica delle misure della sagoma del fabbricato e del calcolo del volume al fine di qualificare precisamente l’intervento e quindi l’iter per l’eventuale sanatoria”; - gli atti ed i documenti costituenti l’attività istruttoria eventualmente compiuta dall’Ufficio, per quanto non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che ha dichiarato irricevibile e archiviato una SCIA in sanatoria relativa alla regolarizzazione di difformità edilizie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 9 febbraio 2026, con il quale era stata dichiarata irricevibile la SCIA presentata il 18 dicembre 2025 per la regolarizzazione, ai sensi degli artt. 34-ter e 36-bis del d.P.R. 380/2001, di un fabbricato di civile abitazione. Sono stati dedotti, in particolare, l’erronea qualificazione delle difformità come variazioni essenziali, il difetto di motivazione e la violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990. La ricorrente ha inoltre chiesto la sospensione cautelare dell’atto, prospettando quale danno grave e irreparabile l’impossibilità di stipulare il contratto definitivo di compravendita dell’immobile entro il 30 maggio 2026. Nel corso dell’istruttoria procedimentale il Comune aveva richiesto la verifica delle misure della sagoma del fabbricato e del calcolo del volume, al fine di qualificare precisamente l’intervento e individuare l’eventuale iter di sanatoria; successivamente aveva archiviato la pratica ritenendo impossibile svolgere l’istruttoria in mancanza della dimostrazione dei presupposti per l’applicazione degli istituti invocati.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto prima facie inconferenti le censure relative all’erronea qualificazione delle difformità come variazioni essenziali, al difetto di motivazione e alla violazione dell’art. 10-bis della l. 241/1990, poiché il Comune non aveva deciso sull’applicabilità, in astratto o in concreto, degli artt. 34-ter e 36-bis del d.P.R. 380/2001, ma aveva archiviato la pratica per l’impossibilità di procedere all’istruttoria in assenza della documentazione necessaria a dimostrare i presupposti della sanatoria. Quanto al periculum, il danno prospettato non è stato ritenuto evitabile mediante la sospensione dell’atto o altra misura interinale, poiché la regolarizzazione avrebbe dovuto essere conseguita anche sotto il profilo paesaggistico e il relativo procedimento non era ancora stato avviato mediante richiesta del parere vincolante alla Provincia di Verona. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto il Tribunale ha verificato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.
artt. 34-ter e 36-bis d.P.R. 380/2001
Sono gli istituti edilizi invocati per la regolarizzazione del fabbricato; il Comune non ne ha escluso direttamente l’applicabilità, ma ha ritenuto non dimostrati i relativi presupposti e quindi non possibile procedere all’istruttoria.
art. 10-bis l. 241/1990
La dedotta violazione del preavviso di rigetto è stata ritenuta prima facie inconferente, perché il provvedimento impugnato non aveva definito nel merito l’applicabilità degli istituti di sanatoria, ma aveva disposto l’archiviazione per carenza degli elementi necessari all’istruttoria.
Massime di principio
- In sede cautelare, le censure devono confrontarsi con l’effettivo contenuto dispositivo e motivazionale dell’atto impugnato; sono prima facie inconferenti quelle rivolte contro una decisione di merito che l’amministrazione non ha in realtà adottato.
- Quando l’amministrazione archivia una pratica di regolarizzazione edilizia perché non sono stati dimostrati i presupposti necessari per l’istruttoria, non può essere utilmente contestata, senza ulteriori elementi, una presunta erronea qualificazione sostanziale dell’abuso come variazione essenziale se tale qualificazione non è stata espressamente compiuta.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio dedotto non può essere evitato dalla sospensione dell’atto impugnato, perché occorrono ulteriori procedimenti amministrativi autonomi non ancora avviati, quali quelli necessari alla regolarizzazione paesaggistica.
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