Ordinanza n. 17/2026 - Trento, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del servizio di trasporto pubblico a chiamata BUS&GO a favore dell’operatore controinteressato e atto di conferma dell’aggiudicazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, concorrente non aggiudicatario, ha impugnato la comunicazione di aggiudicazione e l’estratto del verbale del Consiglio di amministrazione della stazione appaltante, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La gara, svolta con procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva un massimo di 85 punti per l’offerta tecnica e 15 per quella economica. Alla gara avevano partecipato soltanto l’aggiudicataria e il consorzio ricorrente. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: anomalia e insostenibilità dell’offerta economica dell’aggiudicataria, con violazione dell’art. 110 e dei principi del d.lgs. 36/2023, difetto di motivazione e carenza istruttoria; ulteriori profili di anomalia risultanti da una successiva nota del presidente e responsabile unico del progetto, con contraddittorietà e disparità di trattamento; anomalia dell’offerta tecnica e carenza della documentazione relativa ai mezzi proposti, con violazione della lex specialis, del principio di buona fede e del principio di autoresponsabilità; ulteriori carenze nelle verifiche, con violazione dei principi di partecipazione e trasparenza. In sede cautelare il ricorrente ha prospettato il periculum nella prossima stipulazione del contratto, deducendo il rischio di pregiudizio derivante dalla perdita dell’appalto.
La decisione
Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare senza esaminare il fumus boni iuris, ritenendo carente il periculum in mora. Il pregiudizio prospettato dal concorrente è stato qualificato come di natura economica e, pertanto, suscettibile di ristoro per equivalente ove ne ricorrano i presupposti. Tale possibilità rende recessiva la sospensione richiesta, ai sensi dell’art. 55, comma 9, c.p.a. Il bilanciamento degli interessi ha inoltre favorito l’avvio quanto più rapido del servizio di trasporto pubblico, anche in considerazione dell’imminente stagione turistica e della possibile riduzione del traffico veicolare. Il Collegio ha rilevato che il contratto non era ancora stato stipulato e ha fissato l’udienza di merito, tenendo conto del preannunciato deposito di motivi aggiunti e degli impedimenti derivanti dagli artt. 120, commi 5, e 60 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 108 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 110 d.lgs. 36/2023
Richiamato dal ricorrente in relazione alla verifica dell’anomalia e della sostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria; la relativa fondatezza non è stata esaminata nella fase cautelare.
art. 18, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato per lo stand still processuale attivato dalla proposizione del ricorso, che impediva la stipulazione del contratto.
art. 90 d.lgs. 36/2023
Richiamato quale disposizione in base alla quale è stata comunicata l’aggiudicazione.
art. 36 d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla messa a disposizione della documentazione di gara.
art. 55, comma 9, c.p.a.
Consente di assorbire la valutazione del fumus boni iuris quando difetta il periculum in mora; il pregiudizio economico risarcibile per equivalente non giustifica la misura cautelare.
art. 120, comma 5, c.p.a.
Richiamato per la fissazione dell’udienza di merito nel rito appalti, tenuto conto del possibile deposito di motivi aggiunti.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale ostacolo alla definizione immediata del giudizio in presenza del preannunciato deposito di motivi aggiunti.
art. 121, comma 1, lett. d), c.p.a.
Richiamato incidentalmente in relazione alla mancata stipulazione del contratto.
Massime di principio
- Nella fase cautelare del giudizio amministrativo, quando il pregiudizio dedotto dal concorrente non aggiudicatario ha natura esclusivamente economica ed è suscettibile di ristoro per equivalente, il requisito del periculum in mora può ritenersi carente.
- L’accertata carenza del periculum in mora consente al giudice di assorbire la valutazione del fumus boni iuris ai sensi dell’art. 55, comma 9, c.p.a.
- Nel bilanciamento cautelare relativo all’impugnazione di un’aggiudicazione, l’interesse economico del concorrente non aggiudicatario può recedere rispetto all’interesse pubblico all’avvio tempestivo di un servizio di trasporto pubblico, quando il danno allegato sia risarcibile per equivalente.
- La proposizione del ricorso nel periodo antecedente alla stipulazione del contratto attiva lo stand still processuale e impedisce la sottoscrizione contrattuale nei limiti previsti dalla disciplina dei contratti pubblici.
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