Cassazione Civile, Ordinanza n. 03949/2026 del 22/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato sulle liquidazioni periodiche IVA 2018 e del relativo ruolo esattoriale. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile perché proposto sulla base di una procura ritenuta soggettivamente inesistente, in quanto rilasciata a una società di capitali non abilitata al patrocinio nel processo tributario. In appello la società aveva dedotto vari vizi della decisione di primo grado, tra cui travisamento dei fatti, irregolare contraddittorio, nullità delle procure delle controparti e illegittimità della cartella e del ruolo; la Corte regionale ha però dichiarato l'appello inammissibile per violazione dei principi di chiarezza e sinteticità, rilevando che l'atto, molto esteso e frammentato in numerosi motivi e sottopunti, non consentiva di individuare con chiarezza le censure contro la sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società ha articolato otto motivi: il primo contro la ritenuta motivazione apparente della sentenza d'appello; il secondo contro la declaratoria di inammissibilità dell'appello per asserita violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992; i motivi dal terzo all'ottavo contro asseriti vizi del contraddittorio, della legittimazione e delle procure delle parti resistenti, oltre che contro la costituzione dell'Agenzia delle Entrate in appello. La ricorrente ha anche contestato la gestione del processo ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., opponendosi alla proposta di definizione anticipata e depositando memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza impugnata esplicitava chiaramente la ratio decidendi, ossia l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e chiarezza ex art. 53 d.lgs. 546/1992; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la ricorrente non aveva specificamente censurato la valutazione della Corte regionale, limitandosi a rinviare in blocco alle pagine dell'atto di appello senza trascriverne o sintetizzarne i passaggi rilevanti, con conseguente mancato rispetto dell'onere di specificità del ricorso ex art. 366 c.p.c. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo per difetto di interesse e perché relativi a questioni processuali rimaste assorbite nelle fasi di merito dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo e dell'appello; tali questioni non erano state esaminate dal giudice di merito e non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società alle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate e al pagamento di una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre alla condanna accessoria in favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, D.lgs. 546/1992
È richiamato per il vizio di motivazione apparente dedotto con il primo motivo, ma la Corte ritiene che la sentenza d'appello fosse sufficientemente motivata e intellegibile.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"; fuori da ipotesi di mancanza, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o perplessità/incomprensibilità non è deducibile il vizio di motivazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro formale della censura di nullità della sentenza per motivazione apparente.
L'appello tributario deve rispettare chiarezza e specificità; la Corte conferma che un atto oscuramente esposto e non intellegibile può essere dichiarato inammissibile.
È richiamato come parametro dei canoni di chiarezza e sinteticità espositiva applicati in via valutativa alla redazione dell'appello.
Nel ricorso per cassazione è necessario indicare puntualmente i fatti processuali e riportare le parti rilevanti degli atti su cui la censura si fonda; non basta un rinvio cumulativo all'atto di appello.
È richiamato nei motivi sulla legittimazione e sul patrocinio nel processo tributario, ma le relative censure sono dichiarate inammissibili per assorbimento e difetto di interesse.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno di vizi del contraddittorio e della costituzione delle parti, senza esame nel merito per difetto di interesse.
Richiamato in tema di litisconsorzio/costituzione dell'agente della riscossione, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili perché assorbite nei gradi di merito.
Citato dalla ricorrente nei motivi relativi al contraddittorio e alla costituzione in giudizio dell'agente della riscossione.
Richiamato per contestare la legittimazione ad agire e a contraddire delle controparti; la Corte non esamina il merito per assorbimento e difetto di interesse.
Citato con riferimento al potere rappresentativo e alla validità delle procure conferite in giudizio.
Richiamato per contestare il contraddittorio; la Corte osserva che tali profili erano assorbiti dalle pronunce pregiudiziali di inammissibilità.
Richiamato tra le violazioni dedotte in appello e nel ricorso; non è oggetto di autonoma decisione di merito da parte della Cassazione.
Richiamato tra le violazioni dedotte in appello e nel ricorso; la Corte non ne esamina il merito perché la censura è carente di specificità.
art. 111 Cost.
Richiamato nei motivi sul contraddittorio e, in sentenza, per definire il controllo sulla motivazione nel quadro del "minimo costituzionale".
È applicato il meccanismo di proposta di definizione anticipata; la Corte richiama la disciplina come strumento di filtro e di definizione accelerata dei ricorsi.
Richiamato per il deposito della memoria della parte ricorrente dopo la proposta di definizione anticipata.
La Corte dispone la condanna aggravata della parte ricorrente, valorizzando la mancata adesione alla proposta poi confermata dalla decisione finale come indice di abuso del processo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
Il testo disponibile si interrompe, ma la norma è richiamata nel dispositivo per gli effetti economici/accessori conseguenti al rigetto del ricorso.
Indicati come base del controllo automatizzato relativo alla cartella impugnata.
Indicata come base del controllo automatizzato relativo alle liquidazioni periodiche IVA.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello è inammissibile non solo quando manchino formalmente i motivi, ma anche quando l'atto, per struttura confusa, ripetitiva o sovrapposta, non consenta di comprendere in modo chiaro e ordinato le censure rivolte alla sentenza di primo grado.
- Il requisito di specificità dell'impugnazione richiede un effettivo confronto con la ratio decidendi della sentenza appellata; un ricorso che si limiti a richiamare in blocco porzioni dell'atto di appello o a enunciare genericamente una pluralità di motivi non soddisfa l'onere processuale.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di error in procedendo non esonera il ricorrente dall'onere di autosufficienza: occorre indicare in modo puntuale i fatti processuali rilevanti e riportare o sintetizzare le parti essenziali degli atti processuali su cui la censura si fonda.
- Le questioni rimaste assorbite nei gradi di merito da una decisione pregiudiziale non possono essere riproposte per la prima volta in cassazione come se il giudice di merito avesse omesso di pronunciarvi; in tali casi manca l'interesse processuale alla censura.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è limitato al "minimo costituzionale"; fuori dalle ipotesi di mancanza radicale, motivazione apparente, contraddittorietà irriducibile o incomprensibilità, la doglianza tende a risolversi in una sollecitazione a rivalutare il merito, non consentita in cassazione.
- La mancata adesione alla proposta di definizione anticipata che poi trovi conferma nella decisione finale può giustificare la condanna aggravata ex art. 96 c.p.c., in quanto valutata dal legislatore come indice tipico di abuso del processo.
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