Sentenza del 05/10/2020 n. 622 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Accertamento induttivo - ricostruzione del reddito - rispetto del principio di capacità contributiva - art. 53 Cost.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento induttivo delle imposte sui redditi (IRPEF, IRAP) e IVA per i periodi d'imposta 2013 e 2014 relativo all'attività di raccolta scommesse gestita dalla contribuente per conto di bookmaker estero. La contribuente aveva aderito alla procedura di regolarizzazione per l'imposta unica sulle scommesse (art. 1, comma 643, l. 190/2014) e contestava che tale regolarizzazione sanasse anche gli imponibili IRPEF/IRAP/IVA, nonché la mancata valutazione e deduzione dei costi, la motivazione insufficiente dell'atto e l'illegittimo utilizzo della base imponibile dell'imposta unica per gli accertamenti delle altre imposte.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha ritenuto che la regolarizzazione ex l. 190/2014 riguardi esclusivamente l'imposta unica sulle scommesse e non estingua automaticamente debiti IRPEF/IRAP/IVA derivanti dall'attività. Ha confermato la legittimità dell'accertamento induttivo operato dall'Ufficio per mancata collaborazione documentale della contribuente (richiami all'art. 24, comma 10, d.l. 98/2011) ma ha rilevato che l'Ufficio non aveva determinato i costi dell'attività; in assenza di elementi certi la CTR ha dedotto dagli imponibili gli importi delle passività già dichiarate e menzionate negli avvisi di accertamento (riduzione della base imponibile di € 1.519,00 per il 2013 e di € 10.294,00 per il 2014). Per il resto ha confermato l'accertamento e ha condannato la contribuente alla rifusione delle spese di giudizio.
Norme richiamate
Costituzione, art. 53
Il principio di capacità contributiva impone che l'accertamento non possa tassare il profitto lordo (senza considerare i costi), per cui i costi devono essere considerati anche negli accertamenti induttivi.
legge 23.12.2014, n. 190, art. 1, comma 643, lett. e) e lett. f)
art. 1, comma 643, lett. e) e lett. f)
La procedura di regolarizzazione disciplina esclusivamente la debenza relativa all'imposta unica sulle scommesse; la lett. f) conferma che la regolarizzazione confronta quanto accertato con quanto versato per l'imposta unica e non estingue automaticamente altri tributi.
legge 13.12.2010, n. 220, art. 1, comma 67
art. 1, comma 67, l. 220/2010
La presunzione legale che pone a base degli accertamenti la base imponibile dell'imposta unica serve a garantire coerenza tra i presupposti fiscali, ma non impedisce l'accertamento degli altri tributi; non è una presunzione semplice vietata dal principio del praesumptum de praesumpto.
La nozione di raccolta scommesse e pronostici è ricostruita alla luce dell'interpretazione autentica fornita dalla legge 220/2010: la ricezione della scommessa rientra nel presupposto dell'imposta.
d.l. 6.7.2011, n. 98, art. 24, comma 10 (convertito dalla l. 15.7.2011, n. 111)
art. 24, comma 10, d.l. 98/2011
La mancata collaborazione del contribuente alle richieste documentali legittima l'uso dei parametri e delle determinazioni induttive da parte dell'Amministrazione finanziaria.
legge 27.7.2000, n. 212, art. 7
art. 7, l. 27.7.2000, n. 212
Richiami alla necessità di motivazione degli atti e alla conoscenza delle contestazioni da parte del contribuente; il processo verbale di constatazione sarebbe sufficiente per soddisfare le esigenze di conoscibilità.
d.p.r. 29.9.1973, n. 600, art. 42
Norme procedurali sugli accertamenti e sulle comunicazioni che l'atto impugnato avrebbe rispettato grazie al processo verbale di constatazione.
d.p.r. IVA (richiamato), art. 56
Richiamo formale: la CTR ha ritenuto assolta la comunicazione delle contestazioni ai fini di IVA tramite il verbale.
La deduzione invocata dalla contribuente con riferimento al DM non era stata dedotta in precedenza e non rientrava nei motivi di appello; perciò CTR non l'ha esaminata.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 135, 168 e 401
artt. 135, 168 e 401 Direttiva 2006/112/CE
La contestazione comunitaria sulla sovrapposizione tra imposta unica e IVA è ritenuta irrilevante nel giudizio perché il contenzioso riguardava esclusivamente IRPEF/IRAP e IVA derivanti dall'attività, non l'imposta unica oggetto della regolarizzazione.
Massime di principio
- La regolarizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 643, l. 190/2014 riguarda soltanto l'imposta unica sulle scommesse e non estingue automaticamente debiti d'imposta diversi a meno che il legislatore non lo preveda espressamente.
- In caso di accertamento induttivo per mancata esibizione della documentazione, l'Amministrazione deve ricostruire la situazione reddituale complessiva tenendo conto anche delle componenti negative emerse; se i costi non risultano documentalmente, possono essere determinati induttivamente o, in mancanza, il giudice deve provvedere alla loro valutazione.
- La mancata collaborazione del contribuente alle richieste documentali legittima l'uso dei parametri induttivi (art. 24, comma 10, d.l. 98/2011), sempre nel rispetto del principio di capacità contributiva.
- Le presunzioni legali previste per i casi di accertamento non si confondono con le presunzioni semplici vietate (praesumptum de praesumpto); la legittimità della presunzione va valutata caso per caso.
- Il luogo di perfezionamento del contratto di scommessa può essere individuato nel luogo dove il giocatore acquisisce la conoscenza dell'accettazione (sede della ricevitoria), con conseguenze sul presupposto territoriale dell'imposta.
- Se il contribuente solleva deduzioni nuove non indicate nei motivi di appello, il giudice può non esaminarle per irricevibilità procedurale.
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