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Sentenza

Sentenza del 05/10/2020 n. 434 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

TARI - In caso di rifiuti non assimilabili spetta l'esenzione totale dalla tassazione - Sussiste - Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione indicando le aree in cui si producono con continuità e prevalenza i rifiuti non assimilabili e lo smaltimento in proprio - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di esenzione TARI per le aree ove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili e sono smaltiti a proprie spese; istanza di rimborso TARI per gli anni 2013-2014. Il Comune aveva negato tacitamente l'esenzione e la CTP aveva respinto il ricorso sostenendo assenza di una denuncia completa (in particolare planimetria) e riconoscendo solo una riduzione della tariffa ai sensi del regolamento comunale.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello: ha ritenuto che il ricorso non fosse tardivo, ha dato rilievo alla documentazione prodotta (PEC con planimetria e fatture di smaltimento 2014-2018) comprovante lo smaltimento in proprio di rifiuti speciali non assimilabili e la produzione prevalente nelle aree indicate, ha disposto la disapplicazione del regolamento comunale nella parte in cui sostituirebbe l'esenzione con una mera riduzione e ha accolto la domanda dell'appellante. Condanna del Comune al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 649

    Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della parte in cui si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali il cui smaltimento è a carico del produttore, a condizione che sia dimostrato l'avvenuto trattamento conforme alla normativa vigente.

  • Cassazione, sent. n. 6359/2016

    I Comuni possono tassare solo la raccolta dei rifiuti urbani e possono riservare nei regolamenti una riduzione per i rifiuti assimilati e 'smaltiti in proprio', ma non derogare al principio dell'esenzione per i rifiuti non assimilabili.

  • Cassazione, sent. n. 8089/2020

    In presenza di rifiuti non assimilabili spetta l'esenzione totale dalla TARI; grava sul contribuente l'onere di provare le condizioni per l'esenzione (indicazione delle aree di produzione continuativa e prevalente e dimostrazione dello smaltimento in proprio).

  • Cassazione, sent. n. 627/2011

    Se il regolamento comunale prevede una riduzione in luogo dell'esenzione per rifiuti speciali non assimilabili, il giudice tributario deve disapplicare la disposizione regolamentare incompatibile con la normativa statale.

  • Cassazione, sent. n. 4960/2018

    Conferma il principio che la norma nazionale prevale sul regolamento comunale e che la riduzione regolamentare non può sostituire l'esenzione prevista per rifiuti non assimilabili.

  • D.lgs. 546/1992, art. 21, comma 2

    Regola i termini di impugnazione relativi al silenzio-rifiuto e al termine di prescrizione legato alle domande di restituzione; la CTR ha ritenuto che i termini non fossero decorsi nei casi di specie.

  • Regolamento comunale (art. 26 richiamato in sentenza)

    art. 26 del regolamento comunale

    Prevede una riduzione della tariffa per determinate produzioni di rifiuti (nella pratica applicata in modo difforme: 45% indicato dai giudici di primo grado mentre il regolamento prevederebbe 35%); tuttavia tale riduzione non può sostituire l'esenzione prevista dalla normativa statale per rifiuti non assimilabili.

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione TARI per aree dove si producono rifiuti speciali non assimilabili è necessario che il contribuente provi la produzione continua e prevalente in specifiche aree e lo smaltimento a proprie spese conforme alla normativa; onere della prova grava sul contribuente.
  • Documentazione necessaria: planimetria indicante le aree produttive, fatture/rapporti comprovanti lo smaltimento in proprio e la conformità del trattamento alle norme sui rifiuti; tali documenti vanno prodotti e conservati per l'eventuale contenzioso.
  • Se i rifiuti sono non assimilabili la conseguenza è l'esenzione totale dalla TARI per la superficie interessata; i regolamenti comunali non possono sostituire tale esenzione con una mera riduzione e, se lo fanno, la norma regolamentare deve essere disapplicata dal giudice tributario.
  • In sede di giudizio tributario il comune deve contestare specificamente la natura delle fatture o degli elementi di prova: la mancata contestazione documentale del Comune rafforza la posizione del contribuente.
  • Sui termini processuali: le impugnazioni per silenzio-rifiuto seguono le regole del d.lgs. 546/1992 (art. 21); verificare termini di decadenza e prescrizione relativi al pagamento e alla domanda di restituzione prima di dichiarare tardiva l'azione.
  • Nel predisporre la richiesta amministrativa è preferibile allegare fin da subito planimetrie e documentazione di smaltimento per evitare motivi di rigetto per incompletezza istruttoria.

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