Sentenza del 05/10/2020 n. 436 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Imposta comunale pubblicità: oggetto dell'imposta è il mezzo disponibile anche se non effettivamente utilizzato - Sussiste - E'onere dell'Amministrazione comunale accertare il reale impiego per la diffusione dei messaggi pubblicitari - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
impugnazione dell'avviso di accertamento per l'imposta comunale sulla pubblicità relativa all'anno 2014: la ricorrente contestava che l'impianto fosse stato utilizzato per oltre 3 mesi (art. 12, comma 2, d.lgs. 507/1993) e quindi che la tariffa dovesse essere commisurata all'intero anno; inoltre deduceva l'illegittimità degli aumenti tariffari a partire dal 26 giugno 2012, in seguito all'abrogazione dell'art. 11 comma 10 della legge 449/1997 ad opera del d.l. 83/2012, richiamando la pronuncia della Corte Costituzionale n. 15 del 2018.
La decisione
la CTR di Pescara ha respinto l'appello. Ha ritenuto applicabile il principio consolidato (Cass. sent. n. 12783/2018) secondo cui oggetto dell'imposta e il mezzo disponibile, anche se non effettivamente utilizzato; quindi non incombe al Comune l'onere di accertare l'effettiva diffusione dei messaggi. Ha inoltre ritenuto legittimi gli aumenti tariffari in quanto deliberati con delibera di G.C. n. 962 del 2003 (quindi anteriori al 26/6/2012) e non contrari ai parametri indicati dalla Corte Costituzionale. Condanna dell'appellante al pagamento delle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 12
l'insieme delle disposizioni del d.lgs. 507/1993 è stato interpretato dalla giurisprudenza (Cass. 12783/2018 e successive) nel senso che l'oggetto del tributo e il 'mezzo disponibile' (parametri come la superficie ex art.7) e non l'effettiva attivita di diffusione; l'art.12 disciplina l'applicazione delle tariffe (es. criterio dei 3 mesi per l'annualita)
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - art.12 comma 2
prevede che la tariffa sia commisurata all'intero anno solo se l'uso del mezzo supera i 3 mesi; tuttavia la CTR ha ritenuto prevalente la nozione di mezzo disponibile per l'accertamento impositivo
Legge 449/1997 (art.11 comma 10)
richiamata dalla ricorrente in riferimento alla sua abrogazione: la questione e stata trattata alla luce del d.l. 83/2012 che ha abrogato tale norma
D.L. 83/2012
abrogazione dell'art. 11 comma 10 della legge 449/1997
ha abrogato la norma richiamata dalla ricorrente; la Corte Costituzionale ha poi chiarito i limiti degli effetti della successiva norma interpretativa
Legge 208/2015 art.1 comma 739
norma di interpretazione/autenticazione la cui portata e stata oggetto di chiarimento da parte della Corte Costituzionale: non ripristina retroattivamente potestà di maggiorazione, ma salva le maggiorazioni gia deliberate entro il 26/6/2012
Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 2018
ha precisato che la disposizione interpretativa non ha effetto retroattivo per autorizzare aumenti deliberati dopo il 26/6/2012, ma preserva la validita delle maggiorazioni deliberate entro tale data
Cassazione, sentenza n. 12783 del 2018
precedente decisivo che afferma che l'oggetto dell'imposta e il 'mezzo disponibile' anche se non effettivamente utilizzato; ne consegue che non e onere dell'amministrazione accertare la diffusione effettiva dei messaggi pubblicitari
CTR Pescara, sentenza n. 792 del 2017
precedente locale favorevole alla stessa linea interpretativa: imposizione con riferimento alla presenza/disponibilita dell'impianto indipendentemente dall'effettivo utilizzo
Massime di principio
- L'imposta comunale sulla pubblicità si applica in relazione al mezzo pubblicitario 'disponibile' anche se temporaneamente privo di messaggi: la mera disponibilita dell'impianto e sufficiente per l'imposizione.
- Non grava sull'amministrazione l'onere di provare che il mezzo sia stato effettivamente impiegato per diffondere messaggi; gli accertamenti basati sulla presenza dell'impianto e sulla sua superficie sono conformi alla giurisprudenza di legittimità.
- La regola dei 3 mesi (art.12, comma 2, d.lgs. 507/1993) rimane il parametro per l'applicazione della tariffa annuale, ma la valutazione del periodo puo essere orientata dalla nozione di disponibilita del mezzo piuttosto che dall'accertamento dell'effettiva esposizione di messaggi.
- Per contestare un accertamento il contribuente deve produrre prove idonee a dimostrare che non aveva effettiva disponibilita del mezzo nel periodo accertato (es. rimozione, cessazione della titolarita, contratti di cessazione, richieste comunali di rimozione adempiute), oppure che l'aumento tariffario e illegittimo dimostrando che la delibera che lo ha stabilito e anteriore o posteriore ai termini previsti dalla giurisprudenza e dalla Corte Costituzionale.
- Verificare sempre la data di adozione delle delibere comunali di maggiorazione: le maggiorazioni deliberate entro il 26/6/2012 possono essere ritenute salve; quelle deliberate dopo possono essere suscettibili di impugnazione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale.
- Dal punto di vista pratico, mantenere documentazione amministrativa (autorizzazioni, comunicazioni di rimozione, verbali di stato dell'impianto) e contrattuale (concessionari, locazioni) e rilevante per opporsi efficacemente a un avviso di accertamento.
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