Sentenza del 05/10/2020 n. 440 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Il -conto cassa-, seppur non obbligatorio, rientra tra le scritture contabili il cui controllo, con esito negativo, può fondare un legittimo accertamento basato sulla inattendibilità delle stesse - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'accertamento induttivo basato sul saldo negativo del conto cassa e su finanziamenti soci non giustificati. L'Ufficio ha accertato che nel periodo di verifica il conto cassa risultava in passivo per circa due mesi e che nel 2015 è stato erogato un finanziamento da parte del socio di maggioranza per circa 150.000 euro non giustificato. Sulla base di tali elementi l'Ufficio ha ritenuto le scritture inattendibili e ha determinato maggiori ricavi mediante presunzioni semplici. La CTP aveva ritenuto le anomalie parziali e ha accolto il ricorso della società, ma l'Ufficio ha proposto appello.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (sez. staccata di Pescara) ha accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo legittimo l'accertamento induttivo. Il giudice d'appello ha condiviso la giurisprudenza di legittimità secondo cui il saldo negativo di cassa, pur riferendosi a scritture non obbligatorie, integra un'anomalia che può presupporre ricavi non contabilizzati pari al disavanzo; inoltre i finanziamenti del socio, la mancata documentazione della restituzione e pagamenti diretti del socio a fornitori o in contanti sono indizi coerenti che le somme erano in realtà disponibilità della società e quindi proventi imponibili. La CTR ha pertanto ritenuto fondato l'accertamento e ha condannato l'appellato al pagamento delle spese del doppio grado, liquidate in euro 6.000,00.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39
lettera d) del comma 2: quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale d'ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica
Autorizza l'Ufficio ad utilizzare l'accertamento induttivo quando le irregolarità contabili mostrano inattendibilità complessiva; un saldo negativo di cassa può contribuire a dimostrare tale inattendibilità e legittimare l'applicazione delle presunzioni semplici con spostamento dell'onere della prova sul contribuente.
Cassazione, sentenza n. 25289/2017
la chiusura di cassa con segno negativo denota che si è omesso di registrare un'attività (almeno) equivalente al disavanzo
Il conto cassa, seppur non obbligatorio, è una scrittura contabile il cui controllo con esito negativo può fondare accertamenti induttivi; il disavanzo di cassa presuppone ricavi non contabilizzati.
Cassazione, sentenza n. 14066/2017
Ha chiarito che la valutazione dell'effettiva capacità di spesa del socio non esclude che finanziamenti formalmente imputati al socio possano essere considerati disponibili per la società; elementi concreti (conto corrente infragruppo, pagamenti diretti a fornitori, mancanza di restituzione) possono far presumere che si tratti di risorse aziendali e quindi di ricavi non contabilizzati.
Massime di principio
- Un saldo negativo del conto cassa, anche se il conto non è obbligatorio, può costituire elemento idoneo a fondare l'accertamento induttivo se inserito in un quadro di irregolarità coerenti.
- Per attivare l'accertamento ex art. 39 comma 2 lett. d) non occorre che tutte le scritture siano formalmente obbligatorie: è sufficiente che le irregolarità risultino gravi, ripetute e tali da rendere inattendibile la contabilità nel suo complesso.
- Finanziamenti da soci non documentati o non contabilizzati correttamente, pagamenti diretti del socio a fornitori e assenza di documentazione di restituzione sono indizi logici e coerenti che possono giustificare la qualificazione delle somme come disponibilità della società (e quindi come provento imponibile).
- Una pluralità di elementi presuntivi congruenti (saldo di cassa negativo, flussi infragruppo, pagamenti in contanti) può legittimare l'uso di presunzioni semplici e lo spostamento dell'onere della prova sul contribuente, che deve dimostrare la natura lecita e non imponibile delle somme.
- Per difendersi efficacemente il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a spiegare i movimenti di cassa e i rapporti con i soci: contratti di finanziamento, movimenti bancari che giustifichino i pagamenti, quietanze, prove di restituzione, e ogni documentazione che mostri il passaggio effettivo di disponibilità.
- La gravità del fenomeno non va valutata solo in termini temporali (es. numero di mesi) ma nel contesto dell'anno oggetto di verifica e sulla base di tutte le ulteriori circostanze rilevanti (importi complessivi, operazioni correlate, mancanza di giustificazioni).
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