Sentenza del 05/10/2020 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
E' costituzionalmente legittima la qualificazione dell'autotutela tributaria in bonam partem come mera facoltà e non come obbligo - Sussiste - il diniego di autotutela costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile - Non Sussiste - Il diniego di autotutela può dunque essere impugnato solo per vizi propri dell'atto - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del diniego di autotutela relativo a un avviso di accertamento per maggior IVA anno 2011. L'appellante sostiene che si sia trattato di "errore di persone" (egli non era in carica nel periodo rilevante) e che, ai sensi dell'art. 2, lett. a) del d.m. 37/97 e di una circolare ministeriale, l'Ufficio sarebbe obbligato ad annullare l'atto in autotutela. La CTP ha ritenuto infondato il ricorso, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che qualifica l'autotutela in bonam partem come potere discrezionale dell'Amministrazione e limita la sindacabilità del diniego.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale (sezione staccata di Pescara) ha respinto l'appello. Il Tribunale ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2017, nonché orientamenti della Cassazione (es. 24304/2019, 21146/2018, 31467/2019) e le norme sul potere di annullamento (DPR 287/1992 art.68, d.l. 564/1994 art.2‑quater e d.m. 37/1997). Ha concluso che l'autotutela in bonam partem è una facoltà discrezionale: il diniego o il silenzio dell'Ufficio non è autonomamente impugnabile per contestare nel merito la pretesa tributaria ormai divenuta definitiva; il diniego può essere impugnato solo per vizi propri dell'atto di diniego (es. incompetenza, difetto di motivazione, violazione di procedura). Per tali ragioni l'appello dell'ASD è stato respinto. Spese compensate.
Norme richiamate
Costituzione
Gli artt. 23, 53 e 97 costituiscono il fondamento costituzionale dell'autotutela tributaria (legalità, capacità contributiva e buon andamento), ma non impongono che l'autotutela in bonam partem sia obbligatoria: il potere resta discrezionale nel bilanciamento di interessi.
D.P.R. 287/1992, art. 68, comma 1
"Salvo che sia intervenuto giudicato, gli uffici dell'amministrazione finanziaria possono procedere all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o infondati con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto"
Riconosce il potere di annullamento d'ufficio dell'amministrazione finanziaria; non impone in termini assoluti l'obbligo di provvedere su istanza del contribuente, lasciando spazio a valutazioni discrezionali.
D.L. 564/1994, art. 2‑quater
"Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca..."
Norma di organizzazione che disciplina competenze e criteri economici per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio; non trasforma il potere discrezionale in un obbligo automatico di accoglimento delle istanze.
D.M. 37/1997, art. 1
"Il potere di annullamento e di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto-accertamento spetta all'ufficio che ha emanato l'atto illegittimo..."
Individua l'organo competente per esercitare il potere di autotutela; ribadisce la possibilità di intervento dell'amministrazione, senza però eliminare la componente discrezionale nella valutazione del caso concreto.
D.M. 37/1997, art. 2
Elenca i casi in cui l'autotutela può essere esperita; la giurisprudenza ritiene tale elenco non tassativo, ma i suoi casi non costringono automaticamente l'Ufficio ad annullare ove sussista discrezionalità valutativa.
Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 2
Prevede l'indicazione nell'atto dell'organo cui rivolgersi per il riesame in autotutela; facilita l'accesso all'istanza ma non trasforma l'autotutela in tutela giurisdizionale obbligatoria.
Legge 212/2000, art. 13, comma 6
Attribuisce al Garante del contribuente poteri di iniziativa in materia di autotutela; è uno strumento di interlocuzione ma non impone l'obbligo di accoglimento delle istanze.
D.Lgs. 546/1992, art. 21
Stabilisce i termini per l'impugnazione giurisdizionale degli atti tributari; la giurisprudenza evita che l'esercizio giudiziale del riesame dell'autotutela possa eludere tali termini o creare una doppia tutela.
Corte Costituzionale, sentenza 13 luglio 2017, n. 181
Ha affermato la legittimità costituzionale della qualificazione dell'autotutela tributaria in bonam partem come mera facoltà discrezionale dell'Amministrazione e non come obbligo di adottare un provvedimento espresso su istanza del contribuente.
Cassazione, sentenza 24304/2019
Ammette, in via molto limitata, il sindacato del rifiuto di provvedere in autotutela quando sussistano "ragioni di rilevante interesse generale" che giustifichino l'esercizio del potere; anche in tal caso il sindacato non può estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria.
Cassazione, sentenza 21146/2018
Esclude che il giudice possa sindacare la fondatezza dell'atto impositivo ormai definitivo attraverso l'esame del diniego di autotutela, evitando così un'inammissibile sostituzione del giudice all'amministrazione o una reviviscenza del termine per impugnare l'atto impositivo.
Cassazione, sentenza 31467/2019
Ribadisce regole operative sull'autotutela (anche in malam partem) e i termini applicabili agli atti di secondo grado; sottolinea limiti al potere dell'amministrazione in presenza di giudicato.
Massime di principio
- L'autotutela in bonam partem è sostanzialmente una facoltà discrezionale dell'Amministrazione: il contribuente non può pretendere che l'Ufficio sia obbligato ad accogliere la sua istanza salvo casi molto particolari.
- Il diniego o il silenzio dell'Ufficio sulla richiesta di autotutela non è normalmente autonomamente impugnabile per ottenere il riesame nel merito della pretesa tributaria ormai divenuta definitiva.
- Il diniego di autotutela può essere impugnato davanti al giudice tributario solo per vizi propri del provvedimento di diniego (es. incompetenza, violazione di procedimento, difetto di motivazione), non per contestare la fondatezza dell'atto impositivo definitivo.
- In casi eccezionali il rifiuto di provvedere in autotutela può essere sindacato se vi è un rifiuto ingiustificato o se emergono "ragioni di rilevante interesse generale" che giustificano l'esercizio del potere; tuttavia anche in tali ipotesi il sindacato non investe il merito dell'accertamento fiscale.
- Se si ritiene sussistere un errore formale (es. errore di persone), conviene documentare e segnalare il vizio all'Ufficio e, se necessario, ricorrere nei modi che dimostrino vizi formali o di competenza (in luogo di chiedere semplicemente l'annullamento sul merito), nonché valutare l'esercizio di rimedi amministrativi (avocazione, direzione regionale) o l'azione giurisdizionale nei termini prescritti contro l'atto impositivo originario.
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