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Sentenza

Sentenza del 05/10/2020 n. 432 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Cessioni imponibili di oro da investimento - E' onere del contribuente provare la natura del materiale ceduto - Sussiste - Se dalle fatture risulta la natura del materiale ceduto quale " merce destinata alla fusione " tale onere risulta adempiuto - Sussiste - I regimi fiscali di favore in quanto derogatori devono essere interpretati in modo restrittivo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava l'applicazione del meccanismo del reverse charge (art.17 comma 5 d.lgs. 633/1972) sulle cessioni di materiale d'oro, sostenendo che la cessionaria O. srl svolge anche attività di vendita al dettaglio e quindi non poteva essere considerata esclusivamente cessionaria per lavorazione. Il contribuente sosteneva che le fatture indicavano la natura della merce come "merce destinata alla fusione" e che quindi era corretto non addebitare l'IVA (reverse charge). La CTP aveva annullato l'avviso di accertamento; l'Agenzia ha proposto appello.

La decisione

La Commissione tributaria regionale, sezione staccata di Pescara, ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento. Il Collegio ha ritenuto che, pur essendo i regimi di favore soggetti a interpretazione restrittiva e gravando sul contribuente l'onere della prova in caso di contestazione, nel caso concreto le fatture riportavano la dicitura "merce destinata alla fusione". Tale indicazione, presente nella contabilità e nelle fatture, è stata ritenuta sufficiente a soddisfare l'onere probatorio del contribuente, mentre l'Ufficio non ha fornito una dimostrazione dettagliata e circostanziata della non attendibilità di tale dichiarazione. Spese compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. 633/1972, art. 17 comma 5

    "in deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario"

    Stabilisce il meccanismo del reverse charge per determinate cessioni di oro: l'obbligo di versamento dell'IVA grava sul cessionario. Se il cessionario non è esclusivamente operatore di lavorazione, grava sul cedente l'onere di provare che il materiale è destinato alla lavorazione e non al commercio.

  • Direttiva UE citata dall'Agenzia (indicata come 94/94 nel testo)

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere che solo l'oro da investimento rientra nel regime di favore (quale prodotto finanziario) e che, pertanto, non sarebbe applicabile il regime di reverse charge nel caso di vendita a soggetto che svolge anche attività di commercio al dettaglio. La CTR non ha ritenuto decisiva tale argomentazione nel caso concreto.

  • Cassazione, sentenza n. 21105 del 2017

    Principio giurisprudenziale secondo cui i regimi fiscali di favore, essendo derogatori, devono essere interpretati restrittivamente e, in caso di contestazione specifica, l'onere della prova dei presupposti oggettivi e soggettivi grava sul contribuente.

  • CTR Abruzzo, sez. Pescara, sentenza 363 del 2018

    Richiamata per il principio secondo cui, se il cessionario non svolge esclusivamente attività di lavorazione, il cedente deve provare la destinazione alla lavorazione del materiale ceduto.

Massime di principio

  • I regimi fiscali di favore (derogatori) vanno interpretati in modo restrittivo; il contribuente che invoca tali regimi deve poter provare i presupposti.
  • Quando il cessionario non svolge esclusivamente attività di lavorazione dell'oro, il cedente ha l'onere di dimostrare che il materiale ceduto è destinato alla lavorazione (non al commercio).
  • La documentazione contabile e le fatture che indicano chiaramente la destinazione della merce (es. "merce destinata alla fusione") costituiscono prova idonea, salvo che l'amministrazione fiscale dimostri con elementi dettagliati e circostanziati la non veridicità o inaffidabilità della dichiarazione.
  • L'Ufficio fiscale, per ribaltare la dichiarazione del contribuente, deve svolgere accertamenti concreti e fornire motivazione puntuale e circostanziata; la mera constatazione dell'attività commerciale del cessionario non è sufficiente se non collegata a elementi che smentiscano la destinazione dichiarata.
  • In situazioni dubbie o di particolare opinabilità, il giudice può compensare le spese processuali.

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