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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23437/2025 del 17/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dirigente psicologo in servizio presso una ASL, responsabile di un'unità operativa consultoriale, aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive corrispondenti all'incarico di "direzione di struttura semplice" per il periodo anteriore al 1 luglio 2007, sostenendo che le funzioni da lui concretamente svolte erano sovrapponibili a quelle successivamente riconosciute come struttura semplice e analoghe a quelle dei colleghi di altri distretti ai quali era stato attribuito il relativo trattamento economico. Dopo che il Tribunale aveva accolto la domanda, la Corte d'appello l'aveva rigettata ritenendo necessario, ai fini del riconoscimento dell'incarico e della relativa retribuzione, un atto aziendale che individuasse la figura professionale nella dotazione organica; aveva inoltre escluso la rilevanza delle funzioni di fatto e l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001. Nel ricorso per cassazione il dirigente deduceva: omesso esame di fatti decisivi e violazione dei CCNL di settore per non avere considerato che altri dirigenti, nominati con la stessa delibera organizzativa, avevano ricevuto il trattamento economico di struttura semplice; violazione dei CCNL per avere negato che, sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi corrispondessero a quelli previsti dalla disciplina previgente; violazione dell'art. 36 Cost. per la disparità retributiva rispetto ai colleghi; nullità della sentenza per vizio di costituzione del collegio, poiché emessa con la partecipazione di un giudice ausiliario, ritenuto incompatibile con gli artt. 62 e 72 d.l. 69/2013 convertito in l. 98/2013 e con l'art. 106 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo relativo alla pretesa nullità della sentenza per la partecipazione del giudice ausiliario, richiamando la giurisprudenza di legittimità e la pronuncia della Corte costituzionale n. 41/2021, che ha dichiarato l'illegittimità delle norme sulla magistratura ausiliaria ma ne ha differito gli effetti per consentire il completamento del riordino del settore. Ha poi dichiarato inammissibili i restanti motivi, perché non si confrontavano realmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata e, sotto l'apparente deduzione di violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, miravano in realtà a una rivalutazione del merito, in particolare della documentazione organizzativa aziendale e delle funzioni concretamente svolte. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva escluso il diritto alle differenze retributive richieste, con condanna del ricorrente alle spese e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 27 CCNL 8.6.2000

    comma 1, lett. b) e c); comma 10

    la disciplina degli incarichi dirigenziali del SSN è richiamata per sostenere che il trattamento economico dipende dall'incarico formalmente conferito e dalla relativa organizzazione aziendale; sino all'adozione dell'atto aziendale, gli incarichi sono rapportati alle previgenti fasce contrattuali.

  • art. 51 CCNL 5.12.1996

    richiamato come parametro contrattuale per la qualificazione degli incarichi e il relativo trattamento economico.

  • art. 41 CCNL 3.11.2005

    richiamato in relazione alla disciplina transitoria degli incarichi dirigenziali e del trattamento economico.

  • art. 36 Cost.

    invocato per sostenere la violazione dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ma la censura non è stata accolta.

  • art. 2103 c.c.

    la Corte d'appello ne ha escluso l'applicazione al caso, ritenendo decisivo il necessario atto aziendale di organizzazione.

  • art. 52 d.lgs. 165/2001

    la Corte d'appello ne ha escluso l'applicazione al caso, valorizzando la disciplina speciale degli incarichi dirigenziali sanitari.

  • art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata giudicata inammissibile perché mirava alla rivalutazione del merito.

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    richiamato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto che il ricorso celasse un dissenso sul fatto più che un vero error in iudicando.

  • art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.

    richiamato per la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; motivo respinto.

  • art. 158 c.p.c.

    invocato per sostenere la nullità della sentenza per vizio della composizione del collegio.

  • art. 62 d.l. 69/2013

    norma impugnata per asserito contrasto costituzionale, ma la censura è stata disattesa in ragione della disciplina transitoria e della pronuncia costituzionale.

  • art. 72 d.l. 69/2013

    come sopra, richiamato per contestare la composizione del collegio; la censura è stata respinta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.

  • art. 106 Cost.

    invocato per contestare la partecipazione del giudice ausiliario al collegio; la Corte ha escluso l'illegittimità immediata del sistema.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo agli incarichi dirigenziali del servizio sanitario, il riconoscimento del trattamento economico non può essere fondato solo sulla descrizione sostanziale delle mansioni o sul raffronto con colleghi, ma deve confrontarsi con l'assetto organizzativo formalmente adottato dall'ente e con il titolo di incarico effettivamente conferito.
  • La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando, sotto tale veste, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze documentali e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
  • In presenza della disciplina transitoria degli incarichi dirigenziali sanitari, il trattamento economico va correlato alla figura organizzativa prevista dai contratti collettivi e dagli atti aziendali, non potendo essere riconosciuto automaticamente in base allo svolgimento di funzioni asseritamente equivalenti.
  • La censura di nullità della sentenza per la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio non è accoglibile alla luce della pronuncia della Corte costituzionale che, pur dichiarando l'illegittimità delle norme sulla magistratura ausiliaria, ne ha differito gli effetti per ragioni di sistema e di continuità dell'amministrazione della giustizia.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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