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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33542/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una comunicazione di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 riferita a più cartelle di pagamento per tributi non versati, di competenza dell'Erario, del Comune e di un consorzio di bonifica. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva proposto appello, ma la Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché l'ente si era difeso tramite un avvocato del libero foro. Contro questa decisione l'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione delle norme sul patrocinio dell'Agente della riscossione e sul regime della rappresentanza processuale, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere inammissibile l'appello solo perché proposto con un avvocato del libero foro; (2) violazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c. e delle norme del d.lgs. 546/1992, lamentando che la CTR non avesse concesso un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi, nei casi consentiti, dell'Avvocatura dello Stato oppure di avvocati del libero foro, e che la costituzione con l'uno o con l'altro patrocinio presuppone implicitamente la sussistenza del relativo presupposto, senza necessità di specifica allegazione o prova. Ha inoltre richiamato il protocollo d'intesa del 5 luglio 2017 tra Avvocatura dello Stato e Agenzia, che per il contenzioso relativo alla riscossione consente il patrocinio di avvocati del libero foro nelle liti innanzi alle commissioni tributarie. Perciò la declaratoria di inammissibilità dell'appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    richiamato come base della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, senza specifiche statuizioni interpretative nella decisione

  • art. 11 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla rappresentanza e difesa nel processo tributario, in relazione al patrocinio dell'ente della riscossione

  • art. 12 d.lgs. 546/1992

    richiamato insieme alle norme sulla difesa tecnica e sul mandato nel processo tributario

  • art. 15 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel quadro normativo sulla difesa e sulle spese/processo tributario, senza autonoma analisi

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    invocato per sostenere il dovere del giudice di assegnare un termine per la regolarizzazione del mandato alle liti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    art 360 1° comma nr. 3 cpc

    norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge posta a fondamento del primo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    art. 360 1 comma nr. 4 cpc

    norma sul vizio processuale dedotto con il secondo motivo

  • D.L. 193/2016, art. 1, comma 5

    richiamato quale base normativa del sistema di rappresentanza dell'Agenzia della riscossione e dei criteri generali per l'uso del libero foro

  • D.L. 34/2019, art. 4 novies

    richiamato nel ricorso come disposizione rilevante sulla rappresentanza processuale dell'ente

  • R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43, comma 4

    richiamato nel principio delle Sezioni Unite come norma che consente la delibera motivata in casi speciali per il patrocinio

  • D.Lgs. 50/2016, artt. 4 e 17

    D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17

    richiamati come parametri di legittimità per il ricorso ad avvocati del libero foro

  • Protocollo d'intesa Avvocatura dello Stato - Agenzia delle Entrate-Riscossione del 5 luglio 2017

    Protocollo d'intesa ... n. 36437 del 5 luglio 2017

    interpretato nel senso che, per il contenzioso afferente l'attività di riscossione, l'ente può stare in giudizio avvalendosi di avvocati del libero foro nelle controversie innanzi alle commissioni tributarie

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario relativo all'attività di riscossione, l'ente della riscossione può avvalersi, nei casi previsti, dell'Avvocatura dello Stato oppure di avvocati del libero foro, secondo la disciplina speciale e gli accordi convenzionali applicabili.
  • La scelta del patrocinio dell'ente della riscossione tra Avvocatura dello Stato e libero foro implica, quando dipenda dalla riconduzione della controversia alle ipotesi convenzionali o dalla disponibilità dell'Avvocatura, la sussistenza del relativo presupposto legale, senza necessità di specifica allegazione o prova.
  • La mera circostanza che l'ente della riscossione stia in giudizio con un avvocato del libero foro non comporta di per sé l'inammissibilità dell'atto processuale, se quella modalità di difesa è consentita dalla disciplina applicabile al tipo di controversia.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la questione della legittimità del patrocinio processuale, resta assorbito il motivo che denunci soltanto il mancato termine per la regolarizzazione del mandato.
  • In caso di cassazione per erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, la causa va rinviata al giudice di merito in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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