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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13942/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Le società attuatrici di un Programma Integrato di Intervento avevano agito innanzi al giudice amministrativo per far accertare la mora e l'inadempimento del Comune rispetto a più convenzioni urbanistiche stipulate nel 2005, 2006 e 2008, chiedendo inoltre la pronuncia ex art. 2932 c.c. per il trasferimento delle opere di urbanizzazione primaria già realizzate, l'accertamento dell'obbligo del Comune di acquisire tali opere e le relative aree, la risoluzione delle convenzioni per inadempimento e il risarcimento dei danni. Il Comune aveva resistito e proposto anche domande riconvenzionali. Il Consiglio di Stato aveva confermato il rigetto del gravame comunale. In Cassazione il Comune ha proposto un solo motivo, deducendo difetto assoluto di giurisdizione: secondo il ricorrente, nessun giudice potrebbe pronunciare la risoluzione integrale di convenzioni urbanistiche che presuppongono l'acquisizione gratuita delle aree da parte del Comune, perché una simile decisione invaderebbe la sfera riservata al legislatore e inciderebbe sulla disciplina legale dell'acquisizione gratuita prevista dalla normativa urbanistica. Le resistenti hanno contrastato tale impostazione. La Corte ha ritenuto che la doglianza mirasse in realtà a contestare l'interpretazione e l'applicazione della disciplina sostanziale effettuata dal giudice amministrativo, non un vero difetto di giurisdizione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha escluso che la censura integrasse un difetto assoluto o relativo di giurisdizione, osservando che la controversia sulle convenzioni urbanistiche appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e che il controllo delle Sezioni Unite ex art. 111, comma 8, Cost. è limitato ai soli limiti esterni della giurisdizione, non estendendosi agli errori in iudicando o alle scelte interpretative del giudice speciale. Ha inoltre respinto la richiesta di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., ritenendo non ravvisabile un abuso dello strumento processuale, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità, dando atto altresì delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    il ricorso per cassazione avverso le sentenze del giudice amministrativo è ammesso solo per motivi inerenti ai limiti esterni della giurisdizione, non per censurare errori di interpretazione o applicazione della legge.

  • art. 2932 c.c.

    richiamato dalle parti per ottenere una pronuncia che tenesse luogo del contratto definitivo di cessione delle opere, ma la Corte non entra nel merito della domanda perché dichiara inammissibile il ricorso.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato nel contenzioso di merito come parametro dei doveri di correttezza nell'esecuzione delle convenzioni urbanistiche.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato nel contenzioso di merito come parametro di buona fede nell'esecuzione delle convenzioni urbanistiche.

  • art. 1467 c.c.

    richiamato nel contenzioso di merito per la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta.

  • art. 1468 c.c.

    richiamato nel contenzioso di merito per la richiesta, subordinata, di riduzione delle prestazioni.

  • art. 28, comma 5, n. 1), L. 17 agosto 1942, n. 1150

    invocato dal ricorrente a sostegno dell'idea che la risoluzione della convenzione inciderebbe su un meccanismo legale di acquisizione gratuita delle aree disciplinato dal legislatore.

  • art. 8, comma 1, L. 6 agosto 1967, n. 765

    citato quale disposizione di modifica della disciplina urbanistica richiamata dal ricorrente.

  • art. 30, comma 3-bis, D.L. n. 69 del 2013

    richiamato nei fatti come base della proroga dell'efficacia del PII.

  • art. 826, terzo comma, c.c.

    richiamato nella motivazione per affermare che l'obbligo di acquisizione delle aree e delle opere di urbanizzazione permane in capo al Comune.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna d'ufficio per abuso del processo non consegue automaticamente all'inammissibilità del ricorso; richiede un evidente uso improprio del mezzo processuale. Nel caso concreto la richiesta è stata respinta.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per distinguere la mera soccombenza dalla sanzione per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto la formazione, la conclusione e l'esecuzione di convenzioni urbanistiche rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, anche quando il rapporto sia stato successivamente modificato da atti di transazione strettamente correlati alla convenzione originaria.
  • Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del giudice amministrativo è ammesso solo per denunciare violazioni dei limiti esterni della giurisdizione; non può essere utilizzato per sindacare errori in iudicando o in procedendo, né per rimettere in discussione l'interpretazione delle norme sostanziali compiuta dal giudice speciale.
  • Non integra difetto assoluto di giurisdizione la censura con cui si sostenga che il giudice amministrativo abbia applicato erroneamente la disciplina urbanistica o abbia adottato una soluzione ritenuta incompatibile con il sistema normativo: si tratta, al più, di un errore interno alla giurisdizione.
  • La risoluzione di una convenzione urbanistica per inadempimento può essere scrutinata dal giudice amministrativo nell'ambito della giurisdizione esclusiva, essendo il contratto/accordo urbanistico assimilato a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo.
  • La condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. non discende automaticamente dall'inammissibilità del ricorso: occorre un uso evidentemente improprio dello strumento impugnatorio, con finalità sostanzialmente distorsive rispetto ai limiti del sindacato di legittimità.
  • Non basta la mera infondatezza dell'impugnazione per integrare la mala fede o colpa grave rilevante ai fini dell'art. 96 c.p.c.; è necessario un deficit di normale diligenza nella verifica della tenuta giuridica della tesi proposta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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