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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29330/2021 del 21/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno 2005 nei confronti di una contribuente, sulla base di una verifica fiscale eseguita presso una società terza, nel corso della quale erano state rinvenute fatture intestate alla sua ditta individuale. L'Ufficio ha imputato alla contribuente un reddito d'impresa, oltre IVA e IRAP, ritenendo che le fatture fossero riferibili a una attività svolta in forma imprenditoriale e che i relativi importi fossero stati accreditati sul suo conto corrente. La contribuente ha contestato l'accertamento sostenendo di aver aperto la partita IVA solo su richiesta di una terza persona, senza mai svolgere l'attività, di non aver emesso le fatture rinvenute e di aver sporto denuncia penale. In primo grado il ricorso è stato accolto; in appello l'Ufficio ha insistito sulla provenienza delle fatture dalla contribuente e sull'irrilevanza della mancata sottoscrizione delle stesse. La CTR ha rigettato l'appello dell'Ufficio con motivazione ritenuta, in cassazione, contraddittoria e non intellegibile. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e delle norme del processo tributario; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 21 d.P.R. 633/1972 e del principio comunitario secondo cui l'IVA è dovuta da chiunque indichi l'imposta in fattura, anche in ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti o fraudolente. La contribuente ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per mancata censura di una pretesa ratio decidendi autonoma relativa all'assenza di struttura aziendale.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la sentenza della CTR affetta da motivazione solo apparente, perché composta da affermazioni tra loro non coerenti e comunque incapaci di rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Commissione tributaria regionale, anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito; la Corte ha peraltro osservato che esso sarebbe stato comunque fondato, richiamando il principio per cui l'IVA è dovuta anche quando la fattura riguardi un'operazione oggettivamente inesistente, se l'imposta è stata indicata in fattura. È stato inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della contribuente, perché proposto su questioni assorbite e in assenza di soccombenza su di esse.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    la sentenza è nulla quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione e non consente di ricostruire il ragionamento del giudice

  • art. 36 D.Lgs. 546/1992

    la motivazione della sentenza tributaria deve consentire di comprendere il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice

  • art. 61 D.Lgs. 546/1992

    la decisione d'appello deve essere motivata in modo tale da rendere comprensibili le ragioni della conferma o della riforma

  • art. 21 d.P.R. 633/1972

    non richiede la sottoscrizione della fattura; la sua disciplina va letta nel quadro dell'obbligo di imposta collegato all'emissione della fattura

  • art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. 600/1973

    norma posta a base dell'accertamento del reddito d'impresa in presenza di elementi ritenuti sintomatici di attività non dichiarata

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    norma richiamata quale base dell'accertamento IVA nei confronti del contribuente

  • art. 203 dir. 2006/112/CE

    l'IVA è dovuta da chiunque indichi tale imposta in una fattura, anche se l'operazione è inesistente o fraudolenta

  • art. 19, comma 1, d.P.R. 633/1972

    è escluso il diritto alla detrazione dell'IVA in relazione ad operazioni oggettivamente inesistenti

  • art. 7 L. 241/1990

    richiamato solo nel ricorso incidentale condizionato quale profilo di motivazione dell'atto impositivo, ma il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando le argomentazioni sono obiettivamente inidonee a rendere conoscibile la ratio decidendi e costringono l'interprete a colmarne i vuoti con congetture.
  • Nel giudizio d'appello il giudice deve dare conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma o della riforma della decisione di primo grado; non è sufficiente una sequenza di affermazioni tra loro contraddittorie o non coordinate.
  • La mancata sottoscrizione della fattura non è di per sé decisiva se tale requisito non è richiesto dalla disciplina applicabile; occorre valutare la fattura e gli altri elementi probatori nella loro complessiva portata.
  • Ai fini dell'IVA, la mera inesistenza oggettiva dell'operazione non esclude, di per sé, l'obbligo d'imposta quando la fattura rechi l'indicazione dell'IVA; resta invece escluso il diritto alla detrazione.
  • Il ricorso incidentale condizionato della parte vittoriosa sul merito è inammissibile quando investe questioni rimaste assorbite e rispetto alle quali manca una soccombenza attuale, ferma la possibilità di riproporle al giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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