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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25180/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Il cittadino straniero ha impugnato davanti al Giudice di Pace il decreto prefettizio di espulsione adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 286/1998, deducendo di essere in Italia dal 1990, di vivere nel Paese con moglie e figli, di lavorare in Italia e di avere avuto fino al 2012 un regolare permesso di soggiorno. Sosteneva che l'espulsione violasse il diritto al rispetto della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU e che il provvedimento fosse illegittimo perché adottato senza consentirgli di rappresentare all'Amministrazione tali circostanze. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione ritenendo la permanenza irregolare e la legittimità del decreto. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della decisione per violazione dell'art. 18 d.lgs. 150/2011 e dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la motivazione fosse apodittica e si riferisse a motivi mai proposti, senza decidere sui motivi effettivamente dedotti; 2) violazione dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998, dell'art. 8 CEDU e degli artt. 2, 3 e 117 Cost., per mancata considerazione dei vincoli affettivi e familiari in Italia; 3) violazione di varie norme costituzionali, della direttiva 2008/115/CE, della Carta di Nizza, dell'art. 10-bis l. 241/1990 e di disposizioni del d.lgs. 286/1998, per difetto di motivazione e di istruttoria del decreto di espulsione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo sussistente un vizio di motivazione apparente nella decisione del Giudice di Pace, perché non era dato comprendere il percorso logico-giuridico seguito e non risultava una reale disamina delle censure proposte contro il decreto di espulsione. Ha osservato che, in materia di espulsione dello straniero, rilevano non solo i legami familiari ma anche la vita privata e i legami sociali allegati sul territorio nazionale, ai fini della valutazione richiesta dall'art. 8 CEDU e dall'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. Il decreto del Giudice di Pace è stato cassato con rinvio allo stesso ufficio giudiziario in persona di diverso giudicante, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. n. 150/2011

    norma processuale che disciplina l'opposizione al decreto di espulsione e impone una decisione sui motivi effettivamente dedotti

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; la mancata risposta ai motivi integra vizio di nullità

  • art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 286/1998

    base legale del decreto di espulsione per soggiorno illegale

  • art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998

    impone una valutazione caso per caso di natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno e legami con il Paese d'origine

  • art. 8 CEDU

    riconosce tutela autonoma anche alla vita privata dello straniero, oltre che alla vita familiare

  • artt. 2, 3 e 117 Cost.

    evocati come parametri di legittimità in relazione alla tutela dei diritti fondamentali e al rispetto degli obblighi internazionali

  • direttiva 2008/115/CE

    richiamata in coerenza con la valutazione individuale delle circostanze personali prima dell'espulsione

  • art. 41 Carta di Nizza

    evocato come parametro sul diritto a un buon procedimento amministrativo

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    richiamato per il diritto al contraddittorio procedimentale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non opera quando il ricorso è accolto, con esclusione dell'ulteriore contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato ordinario

Massime di principio

  • In materia di opposizione al decreto di espulsione, la decisione del giudice di merito è viziata da motivazione apparente quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito e non affronta in modo effettivo i motivi di impugnazione proposti.
  • La valutazione della legittimità dell'espulsione dello straniero deve considerare, in modo concreto e individualizzato, non solo i vincoli familiari ma anche la vita privata e i legami sociali sviluppati in Italia.
  • L'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 richiede una ponderazione caso per caso della natura ed effettività dei legami familiari, della durata del soggiorno e dei collegamenti con il Paese d'origine, in coerenza con l'art. 8 CEDU e con la direttiva 2008/115/CE.
  • La mancata presa in esame delle circostanze personali dedotte dallo straniero può determinare l'illegittimità della decisione di rigetto dell'opposizione, con cassazione e rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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