Cassazione Civile, Ordinanza n. 34036/2025 del 24/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un ente locale aveva emesso un avviso di accertamento IMU per l'annualità 2014, negando l'agevolazione per abitazione principale su un immobile abitativo e relative pertinenze. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo di avere i requisiti per l'esenzione, poiché l'immobile in contestazione costituiva la sua abitazione principale, con residenza anagrafica e dimora abituale; inoltre, l'IMU sull'immobile di proprietà della coniuge, sito in altro Comune, era stata regolarmente versata, a dimostrazione che l'agevolazione veniva richiesta solo per l'immobile di San Salvo. La CTR aveva invece ritenuto che, per fruire del beneficio, il possessore e il nucleo familiare dovessero dimorare e risiedere anagraficamente nella medesima unità immobiliare, escludendo l'agevolazione quando i coniugi avessero residenze in Comuni diversi. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 e dell'art. 1, comma 741, lett. b), l. 160/2019, per erronea esclusione dei presupposti dell'esenzione prima casa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nel pagamento dell'IMU sull'immobile della moglie e nella conseguente dimostrazione che l'immobile oggetto di accertamento era l'unica abitazione principale del nucleo familiare. Ha inoltre richiamato il regolamento IUC comunale, assumendo che consentisse l'agevolazione anche in caso di residenze disgiunte in Comuni diversi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente perché relativi alla medesima questione: la nozione di abitazione principale ai fini dell'IMU in presenza di coniugi con residenze separate. Ha osservato che la questione è stata risolta dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della disciplina nella parte in cui subordinava il beneficio al requisito della dimora e residenza del nucleo familiare nella stessa unità immobiliare. La Cassazione ha quindi affermato che il beneficio spetta al possessore dell'immobile ove questi dimori abitualmente e risieda anagraficamente, anche se il coniuge abbia residenza anagrafica in diverso Comune. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando l'atto impositivo; le spese di merito e di legittimità sono state compensate per l'intervento della Corte costituzionale in corso di causa.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011
La disciplina dell'esenzione IMU per abitazione principale non può essere interpretata nel senso di richiedere, in via generale, che il nucleo familiare dimori e risieda anagraficamente nella stessa unità immobiliare, dovendosi applicare il principio affermato dalla Corte costituzionale.
art. 1, comma 741, lettera b), l. n. 160/2019
È richiamato come norma applicabile alla definizione dell'abitazione principale ai fini IMU; la sua interpretazione deve essere coerente con il principio per cui il beneficio spetta al possessore che vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, anche se il coniuge abbia diversa residenza in altro Comune.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.
art. 9, comma 1, d.lgs. n. 23/2011
La Corte richiama la pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma, nel testo applicabile ratione temporis, per violazione degli artt. 3 e 53 Cost.
art. 3, primo comma, Cost.
Parametro costituzionale della declaratoria di illegittimità richiamata dalla Corte.
art. 53, primo comma, Cost.
Parametro costituzionale della declaratoria di illegittimità richiamata dalla Corte.
Citato nella trascrizione della sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla Cassazione.
Citato nella trascrizione della sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla Cassazione.
Massime di principio
- In tema di IMU sull'abitazione principale, non può pretendersi, come regola generale, che il requisito della residenza e della dimora abituale del nucleo familiare sia concentrato nella medesima unità immobiliare, quando la disciplina applicabile sia stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui imponeva tale vincolo.
- Il beneficio fiscale per abitazione principale spetta al possessore dell'immobile nel quale egli dimori abitualmente e risieda anagraficamente, anche se il coniuge risieda in un diverso Comune.
- Quando la decisione di merito si fonda su una norma successivamente o già dichiarata incompatibile con la Costituzione, la sentenza va cassata e, se non occorrono ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito dalla Cassazione.
- In presenza di contestazione sull'abitazione principale, elementi documentali come residenze anagrafiche, pagamenti IMU su altri immobili e certificazioni comunali assumono rilievo probatorio per dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile agevolato.
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