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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31058/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggior IRPEF per l'anno 2006, ritenendo imponibile la plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno effettuata il 31 luglio 2006 a favore di una società. Il contribuente sosteneva invece che il terreno fosse sempre stato sostanzialmente di sua proprietà sin dal 1979 e che l'acquisto del 2005 fosse in realtà una retrocessione nell'ambito di un negozio fiduciario con una società di famiglia. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, deducendo l'invalidità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un delegato validamente individuato; (2) e (3) difetto di rappresentanza e costituzione in giudizio dell'Agenzia nel grado di appello, perché l'atto sarebbe stato sottoscritto dal capo dell'ufficio legale senza prova di delega; (4) violazione degli artt. 2645-ter e 1322 c.c., contestando la valutazione di non meritevolezza del negozio fiduciario del 1979 e sostenendo la sua piena validità ed efficacia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è delega di firma e non di funzioni: non occorre indicare nominativamente il delegato né la durata della delega, essendo sufficiente un ordine di servizio che individui la qualifica del soggetto legittimato. Ha respinto anche i motivi secondo e terzo, osservando che nel contenzioso tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati a stare in giudizio e possono essere rappresentati dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi delegata in via generale, senza necessità di speciale procura, salvo prova della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere, circostanze non dedotte. Quanto al quarto motivo, lo ha ritenuto privo di chiarezza e specificità e comunque non coerente con la ratio decidendi: la CTR non aveva negato l'applicabilità temporale dell'art. 2645-ter c.c., ma aveva escluso che il negozio fiduciario fosse diretto a interessi meritevoli di tutela, rilevando che esso aveva consentito di non dichiarare l'immobile e di beneficiare di vantaggi fiscali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Ufficio. Disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    La sottoscrizione dell'avviso può avvenire mediante delega di firma; non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, se il potere è verificabile ex post tramite ordine di servizio e qualifica del sottoscrittore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La censura è veicolata come motivo di violazione di legge in cassazione.

  • artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è parte processuale e ha capacità di stare in giudizio, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.

  • art. 66 d.lgs. n. 300/1999

    Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia consente la rappresentanza processuale degli uffici periferici secondo l'organizzazione interna.

  • art. 2645-ter c.c.

    La Corte rileva che la CTR non ha escluso l'applicabilità temporale della norma al negozio del 1979, ma ha negato che l'atto fosse diretto a interessi meritevoli di tutela.

  • art. 1322, comma 2, c.c.

    La validità dei contratti atipici richiede la meritevolezza degli interessi perseguiti; nel caso concreto il negozio fiduciario è stato ritenuto non meritevole perché funzionale a un assetto che consentiva vantaggi fiscali indebiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma: non richiede, di regola, la menzione nominativa del delegato né una specifica durata, purché il soggetto firmatario sia identificabile tramite l'organizzazione interna dell'ufficio.
  • Nel processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati direttamente a stare in giudizio e possono essere rappresentati dal direttore o da un preposto al reparto competente, salvo che il contribuente alleghi e provi la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere processuale.
  • La censura di cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile o comunque infondata se colpisce un argomento non decisivo o non effettivamente posto a fondamento della decisione.
  • Il contratto atipico o il negozio fiduciario è valido solo se persegua interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento; la meritevolezza va esclusa quando l'assetto negoziale sia funzionale a eludere obblighi fiscali o a conseguire indebiti vantaggi tributari.
  • Chi contesta la ricostruzione del giudice di merito su validità e natura di un negozio deve indicare in modo specifico gli elementi contrari rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazioneTransazione
RamiTributiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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