Cassazione Civile, Ordinanza n. 31058/2021 del 02/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggior IRPEF per l'anno 2006, ritenendo imponibile la plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno effettuata il 31 luglio 2006 a favore di una società. Il contribuente sosteneva invece che il terreno fosse sempre stato sostanzialmente di sua proprietà sin dal 1979 e che l'acquisto del 2005 fosse in realtà una retrocessione nell'ambito di un negozio fiduciario con una società di famiglia. In Cassazione ha proposto quattro motivi: (1) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, deducendo l'invalidità dell'avviso per difetto di sottoscrizione da parte del capo dell'ufficio o di un delegato validamente individuato; (2) e (3) difetto di rappresentanza e costituzione in giudizio dell'Agenzia nel grado di appello, perché l'atto sarebbe stato sottoscritto dal capo dell'ufficio legale senza prova di delega; (4) violazione degli artt. 2645-ter e 1322 c.c., contestando la valutazione di non meritevolezza del negozio fiduciario del 1979 e sostenendo la sua piena validità ed efficacia.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è delega di firma e non di funzioni: non occorre indicare nominativamente il delegato né la durata della delega, essendo sufficiente un ordine di servizio che individui la qualifica del soggetto legittimato. Ha respinto anche i motivi secondo e terzo, osservando che nel contenzioso tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati a stare in giudizio e possono essere rappresentati dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi delegata in via generale, senza necessità di speciale procura, salvo prova della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o dell'usurpazione del potere, circostanze non dedotte. Quanto al quarto motivo, lo ha ritenuto privo di chiarezza e specificità e comunque non coerente con la ratio decidendi: la CTR non aveva negato l'applicabilità temporale dell'art. 2645-ter c.c., ma aveva escluso che il negozio fiduciario fosse diretto a interessi meritevoli di tutela, rilevando che esso aveva consentito di non dichiarare l'immobile e di beneficiare di vantaggi fiscali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'Ufficio. Disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La sottoscrizione dell'avviso può avvenire mediante delega di firma; non è necessaria l'indicazione nominativa del delegato né della durata della delega, se il potere è verificabile ex post tramite ordine di servizio e qualifica del sottoscrittore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è veicolata come motivo di violazione di legge in cassazione.
artt. 10 e 11, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate è parte processuale e ha capacità di stare in giudizio, rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente.
Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia consente la rappresentanza processuale degli uffici periferici secondo l'organizzazione interna.
La Corte rileva che la CTR non ha escluso l'applicabilità temporale della norma al negozio del 1979, ma ha negato che l'atto fosse diretto a interessi meritevoli di tutela.
La validità dei contratti atipici richiede la meritevolezza degli interessi perseguiti; nel caso concreto il negozio fiduciario è stato ritenuto non meritevole perché funzionale a un assetto che consentiva vantaggi fiscali indebiti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è una delega di firma: non richiede, di regola, la menzione nominativa del delegato né una specifica durata, purché il soggetto firmatario sia identificabile tramite l'organizzazione interna dell'ufficio.
- Nel processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate sono legittimati direttamente a stare in giudizio e possono essere rappresentati dal direttore o da un preposto al reparto competente, salvo che il contribuente alleghi e provi la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o l'usurpazione del potere processuale.
- La censura di cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile o comunque infondata se colpisce un argomento non decisivo o non effettivamente posto a fondamento della decisione.
- Il contratto atipico o il negozio fiduciario è valido solo se persegua interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento; la meritevolezza va esclusa quando l'assetto negoziale sia funzionale a eludere obblighi fiscali o a conseguire indebiti vantaggi tributari.
- Chi contesta la ricostruzione del giudice di merito su validità e natura di un negozio deve indicare in modo specifico gli elementi contrari rilevanti, rispettando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
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