Cassazione Civile, Sentenza n. 18624/2026 del 08/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di euro 2.815.772,30, oltre interessi, quale differenza del corrispettivo per prestazioni rese nell'anno 2014. La struttura sosteneva che tale importo fosse dovuto in relazione ai volumi prestazionali e al personale assorbiti nel 2011 da una precedente casa di cura, in forza di un verbale di aggiudicazione di una procedura del 2011 che, secondo la sua tesi, costituiva un ulteriore contratto o comunque un titolo negoziale valido e autonomo rispetto al contratto annuale stipulato il 15.12.2014. L'azienda sanitaria, opponendosi, deduceva difetto di giurisdizione, insussistenza dei presupposti del monitorio, inesistenza o nullità del contratto e infondatezza della pretesa, sostenendo che le somme richieste eccedessero il budget 2014 già fissato e comprensivo del tetto aggiuntivo assegnato per i volumi della struttura dismessa. In cassazione la ricorrente denunciava, con il primo motivo, nullità della sentenza e violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che la corte d'appello avesse erroneamente letto la domanda monitoria come richiesta di somme extra-budget e avesse invertito l'onere della prova; con il secondo motivo lamentava violazione dell'art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923, dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell'art. 1325 c.c., sostenendo che il verbale di aggiudicazione del 2011 fosse equiparabile a contratto e vincolasse anche la pubblica amministrazione al pagamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo nella parte in cui denunciava la nullità della sentenza, perché non individuava specificamente la norma processuale violata, e comunque infondato nella parte residua; ha ritenuto assorbita e comunque priva di fondamento la doglianza sull'art. 2697 c.c. Ha poi respinto il secondo motivo, affermando che il verbale di aggiudicazione del 2011 non è equiparabile al contratto previsto dall'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992, che il quadro normativo sugli accreditamenti sanitari richiede un contratto specifico e annuale per definire il budget e il volume massimo delle prestazioni, e che, in mancanza di un valido accordo contrattuale per le somme asseritamente extra-budget, la pretesa non era remunerabile. Ha quindi confermato la decisione di merito che aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la struttura privata alle spese, ponendo a suo carico anche le spese del giudizio di legittimità e l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge, invocata per censurare la sentenza di merito.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non specificava la norma processuale violata.
la Corte ha escluso la violazione dell'onere della prova, osservando che la domanda monitoria era stata correttamente letta come fondata sulle prestazioni e che la prova delle somme extra-budget gravava sulla struttura privata.
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
richiamato come possibile base della dedotta nullità per motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso che la censura fosse fondata su tale vizio.
richiamato, tramite l'art. 638 c.p.c., come possibile norma del procedimento asseritamente violata nel ricorso monitorio; la censura è stata ritenuta assertoria e inammissibile.
richiamato per il contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e per il rinvio all'art. 125 c.p.c.
art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923
la Corte ha affermato che la regola che equipara il verbale di aggiudicazione al contratto opera solo per il sistema previgente e non è applicabile al verbale del 2011 nel regime dei contratti pubblici successivo al d.lgs. n. 163/2006.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
«stipulano contratti con quelle private [...] che indicano: a) gli obiettivi di salute [...] b) il volume massimo di prestazioni [...] d) il corrispettivo preventivato [...] e-bis) la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione»
la Corte ha ribadito che il diritto alla remunerazione delle strutture private accreditate presuppone un contratto specifico con la ASL, distinto dal mero verbale di aggiudicazione, e che il budget è annuale e va determinato nel contratto ad hoc.
richiamato come elemento costitutivo del diritto alla remunerazione, in quanto l'autorizzazione all'esercizio è una delle condizioni della 'regola delle tre A'.
art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992
richiamato come elemento costitutivo del diritto alla remunerazione, in quanto l'accreditamento istituzionale è una delle condizioni della 'regola delle tre A'.
art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, d.lgs. n. 502/1992
richiamato per evidenziare che, in mancanza di accordi, l'accreditamento può essere sospeso.
art. 32, comma 8, L. n. 449/1997
«individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata [...] i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni»
la norma è stata richiamata per affermare che il budget sanitario è annualmente determinato e rideterminato, non cristallizzato in modo immutabile.
la Corte ha indicato l'azione di indebito arricchimento come unico possibile rimedio per prestazioni extra-budget rese in assenza di valido contratto, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato dalla ricorrente per sostenere la validità del verbale di aggiudicazione come contratto; la Corte ha escluso che quel verbale potesse sostituire il contratto sanitario previsto dalla legge.
Massime di principio
- Nelle prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, il diritto al corrispettivo per attività erogate a carico del SSN non deriva dal solo accreditamento o dal verbale di aggiudicazione, ma richiede un contratto specifico stipulato ai sensi dell'art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992.
- Il budget remunerativo delle strutture private accreditate è annuale e va individuato nel contratto di riferimento; non può ritenersi fisso o immutabile sulla base di atti pregresse di gara o aggiudicazione.
- La regola dell'equiparazione del verbale di aggiudicazione al contratto prevista dall'art. 16, comma 4, R.D. n. 2440/1923 non è spendibile fuori dal suo ambito storico e sistematico, e non consente di sostituire il contratto sanitario imposto dalla disciplina speciale.
- Le prestazioni sanitarie eventualmente rese oltre il budget contrattualmente fissato non sono automaticamente remunerabili in base al rapporto convenzionale; la struttura privata, se ne ricorrono i presupposti, può al più agire per indebito arricchimento.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di nullità della sentenza o del procedimento richiede l'indicazione specifica della norma processuale asseritamente violata e una critica autosufficiente della motivazione; non sono ammissibili censure meramente assertive o fondate su elementi estranei alla motivazione impugnata.
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