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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18419/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda tre avvisi di accertamento IMU relativi agli anni 2013, 2014 e 2015, emessi da Roma Capitale per il recupero d’imposta su immobili della congregazione adibiti, secondo l’ente locale, ad attività ricettiva e casa di ferie aperta tutto l’anno a un pubblico indifferenziato, con tariffe in linea con il mercato. In primo grado l’impugnazione degli avvisi era stata accolta; la CTR del Lazio aveva invece accolto l’appello di Roma Capitale, riformando integralmente la decisione. La congregazione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione delle norme sul processo tributario telematico e sull’onere di deposito della prova della notifica dell’appello, sostenendo che l’appello di Roma Capitale fosse inammissibile perché nel deposito telematico mancavano le ricevute di spedizione e consegna della notifica via PEC; 2) omesso esame di fatti decisivi, cioè dichiarazioni di genitori di piccoli degenti ospitati gratuitamente e certificati di religiose dimoranti gratuitamente nel complesso, dai quali si sarebbe dovuta desumere l’assenza di commercialità dell’attività; 3) violazione della disciplina sull’esenzione IMU per gli enti non commerciali, con contestazione della qualificazione dell’attività ricettiva come commerciale, del travisamento della prova sui corrispettivi e della rilevanza delle precedenti pronunce e dei dati reddituali; 4) nullità della sentenza per motivazione apodittica e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR affrontato compiutamente le doglianze sulla natura gratuita dell’attività e sull’uso promiscuo del bene; 5) omessa pronuncia sull’istanza di disapplicazione delle sanzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all’inammissibilità dell’appello di Roma Capitale per mancato deposito degli atti di notifica nel processo tributario telematico. Ha ritenuto assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e la causa è stata decisa nel merito con dichiarazione di inammissibilità dell’appello di Roma Capitale, con conseguente consolidamento della sentenza di primo grado favorevole alla congregazione. Roma Capitale è stata condannata alle spese del secondo grado e del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita ... l'originale del ricorso notificato ... con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata

    Il deposito tempestivo della prova della notificazione è requisito di ammissibilità del ricorso/appello tributario e la relativa mancanza comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20 ... e deve essere depositato a norma dell'art. 22

    L’appello tributario deve rispettare le forme e gli adempimenti di deposito previsti per il ricorso, compreso il deposito della prova della notificazione.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis

    notificano e depositano gli atti processuali ... esclusivamente con modalità telematiche

    Nel processo tributario telematico gli atti vanno notificati e depositati con modalità telematiche, salvo autorizzazione a modalità diverse.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 5

    Le notificazioni e le comunicazioni telematiche sono eseguite mediante la trasmissione dei documenti informatici all'indirizzo di PEC

    La notificazione telematica si perfeziona mediante trasmissione via PEC secondo le regole tecniche previste.

  • d.m. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 9

    il deposito ... unitamente alle relative ricevute della PEC, avviene esclusivamente mediante il S.I.Gi.T.

    Se la notifica è avvenuta via PEC, la prova della stessa deve essere depositata tramite il sistema telematico insieme al ricorso/atto.

  • d.m. 4 agosto 2015, art. 7, comma 1

    trasmette al S.I.Gi.T. il ricorso, la ricevuta di PEC che attesta l'avvenuta notifica dello stesso ...

    Per la costituzione in giudizio del ricorrente è necessario trasmettere al SIGIT anche la ricevuta PEC attestante l’avvenuta notifica.

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 16, comma 3

    casi in cui debba essere fornita la prova della notificazione ... eseguite a mezzo di posta elettronica certificata e non sia possibile fornirla con modalità telematiche

    Se la prova della notifica via PEC non può essere fornita telematicamente, è ammesso il deposito analogico della copia del messaggio PEC, degli allegati e delle ricevute, con attestazione di conformità.

  • l. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 9, commi 1-bis e 1-ter

    estrarre copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

    La norma consente la produzione cartacea/analogica della prova di notifica via PEC quando non sia possibile il deposito telematico diretto.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro invocato dalla ricorrente, ma non oggetto di accoglimento nel merito per assorbimento.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo come parametro di valutazione della prova, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Richiamato dalla ricorrente in tema di esenzione IMU per enti non commerciali; la Corte non è entrata nel merito della censura perché assorbita.

  • d.l. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39, conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248

    Richiamato nel terzo motivo sulla disciplina dell’esenzione degli enti non commerciali; non esaminato per assorbimento.

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 73, comma 1, lett. c)

    Richiamato nel terzo motivo per la qualificazione soggettiva dell’ente; non esaminato per assorbimento.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi quarto e quinto per dedotta omessa pronuncia/motivazione, ma non esaminato nel merito per assorbimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico, l’appellante deve depositare entro il termine di costituzione la prova della notificazione dell’atto di appello; la mancanza di tale deposito integra una causa di inammissibilità rilevabile d’ufficio, anche se la controparte si sia costituita.
  • Quando la notifica è avvenuta a mezzo PEC, la prova della notifica deve risultare dal deposito delle ricevute telematiche o, se ciò non sia possibile, dalle forme surrogate espressamente consentite dalla disciplina speciale; non è sufficiente il solo deposito dell’atto di appello privo delle ricevute.
  • L’adempimento relativo al deposito della prova di notifica non ha funzione meramente formale, ma serve sia a verificare il rispetto del termine per impugnare e quindi l’impedimento del passaggio in giudicato, sia a consentire la rituale instaurazione del rapporto processuale in appello.
  • La disciplina dell’inammissibilità per omesso deposito della prova di notifica è giustificata dalla centralità di tale adempimento nella sequenza di instaurazione del giudizio e non è elusa dalla sola conoscenza di fatto dell’impugnazione da parte del destinatario.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto per un vizio processuale che rende inammissibile l’appello, restano assorbite le censure di merito e quelle ulteriori sulla motivazione o sull’omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaGiudicato

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