Cassazione Civile, Ordinanza n. 12373/2024 del 07/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società contribuente un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2007, riducendo un credito IVA dichiarato e contestando che la sequenza di compravendite immobiliari intercorsa tra due società fosse solo apparente o fittizia. Secondo l’Ufficio, una società interposta avrebbe rivenduto alla ricorrente gli immobili appena acquistati da un terzo senza disporre realmente delle somme necessarie, così consentendo alla contribuente la formazione di un indebito credito IVA e configurando un’operazione soggettivamente inesistente. La CTR aveva accolto l’appello dell’Agenzia ritenendo provata, anche per presunzioni, l’inesistenza soggettiva dell’operazione e ritenendo non assolto dalla contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: nullità della sentenza per omessa considerazione delle difese; nullità per motivazione apparente o insufficiente; omesso esame dell’effettività dell’operazione e del pagamento dell’IVA; violazione delle norme sulle frodi carosello e sulla detrazione IVA; violazione delle norme sulle presunzioni e sulla prova; violazione del principio di neutralità e buona fede dell’IVA; omessa pronuncia sulle sanzioni; erronea regolazione delle spese, chiedendone la compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione della sentenza di merito, osservando che il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola difesa quando la motivazione consenta di comprendere il decisum e implichi il rigetto delle tesi incompatibili. Ha inoltre escluso il vizio di omesso esame, rilevando che la CTR aveva preso in considerazione l’operazione e ne aveva valorizzato la fraudolenza, qualificandola come soggettivamente inesistente. I motivi di violazione di legge sono stati dichiarati inammissibili perché miravano, in realtà, a una rivalutazione del merito e delle prove, estranea al giudizio di legittimità. È stato dichiarato inammissibile anche il motivo sull’omessa pronuncia sulle sanzioni per difetto di autosufficienza, non essendo stati trascritti e specificati gli atti in cui la questione era stata devoluta ai giudici di merito. Infine, è stato ritenuto inammissibile il motivo sulle spese, poiché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non era stata dimostrata una violazione di legge o un vizio motivazionale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La sentenza deve contenere una motivazione sufficiente a rendere comprensibile il percorso decisionale; non occorre l’esame analitico di ogni difesa.
art. 36, comma 2, n. 3, d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione ricorre solo nei casi di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato è limitato al minimo costituzionale; è deducibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non l’insufficienza della motivazione.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la CTR ha ritenuto che tali requisiti fossero integrati dagli indizi valorizzati dall’Ufficio.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato nel contesto del potere di accertamento IVA sulla base di elementi presuntivi.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633 del 1972
La Corte non ha accolto la censura sulla detrazione IVA, poiché il ricorso mirava in sostanza a contestare l’accertamento in fatto della frode/inesistenza soggettiva.
art. 1 d.lgs. n. 74 del 2001
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di ricondurre la vicenda alle frodi fiscali, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché attinente al merito.
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la regolarità del proprio diritto alla detrazione; la censura è stata disattesa.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare e trascrivere specificamente gli atti e i documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
La deduzione di omessa pronuncia richiede la precisa allegazione della domanda o eccezione non esaminata e la sua puntuale localizzazione negli atti di causa.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la mancata compensazione non è di per sé censurabile in cassazione.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
In materia tributaria la regolazione delle spese resta affidata ai criteri di soccombenza e al potere discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la motivazione della sentenza di merito è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, è perplessa o presenta un contrasto irriducibile; non è sufficiente lamentare una motivazione non esaustiva o non convincente.
- Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, perché tale attività resta riservata al giudice di merito.
- Quando l’Amministrazione finanziaria contesti l’esistenza soggettiva di un’operazione e produca indizi gravi, precisi e concordanti, la prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare l’effettività dell’operazione e la propria buona fede nei limiti rilevanti del caso.
- La deduzione del vizio di omessa pronuncia richiede il rigoroso rispetto dell’onere di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, con indicazione puntuale delle domande o eccezioni formulate nei gradi di merito.
- La compensazione delle spese processuali rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se non per violazione di legge o vizio motivazionale nei limiti consentiti.
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