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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03246/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Un dipendente del C.N.R., assunto nel 1983 e poi inquadrato nel profilo di ricercatore/dirigente di ricerca, agiva per ottenere la corretta ricostruzione della carriera e la retrodatazione del passaggio alle fasce stipendiali superiori. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto il diritto del lavoratore alla ricostruzione della carriera e al pagamento delle differenze retributive, ma in appello la decisione era stata riformata con rigetto integrale. In cassazione il lavoratore proponeva tre motivi: (1) violazione del giudicato esterno, lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato alcune sentenze del Tribunale di Napoli che avrebbero deciso la medesima questione in senso favorevole; (2) violazione e falsa applicazione della disciplina contrattuale collettiva degli enti di ricerca e delle regole ermeneutiche, sostenendo che il passaggio di fascia dovesse maturare al compimento dell’anno di anzianità calcolato dalla data di assunzione e non al 31 dicembre dell’anno solare; (3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della decorrenza dell’anzianità dal giorno di assunzione e dell’anzianità già maturata al momento dell’inquadramento nel livello superiore, con conseguente retrodatazione delle fasce 4ª, 5ª e 6ª.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il ricorrente avesse confuso il giudicato esterno, che presuppone identità soggettiva tra le parti, con meri precedenti giurisprudenziali formatisi in cause diverse. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo: ha affermato che, nella progressione economica orizzontale dei dipendenti del C.N.R., l'anno utile al passaggio di fascia va computato in relazione alla data di assunzione del singolo lavoratore e non al 31 dicembre di ogni anno per tutti indistintamente. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, perché ridetermini le fasce stipendiali e quantifichi le differenze retributive; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la vincolatività del giudicato esterno; la Corte precisa che il giudicato esterno richiede identità delle parti, mentre i precedenti favorevoli resi in cause diverse non hanno tale efficacia

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge, in particolare delle clausole collettive

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    richiamato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 4, comma 6, c.c.n.l. 5 marzo 1998, Sezione seconda

    interpretato nel senso che il passaggio di fascia matura alla fine del periodo di anzianità riferito alla data di assunzione del singolo lavoratore, non al 31 dicembre dell'anno solare

  • Tabella B c.c.n.l. enti di ricerca 1995-1998

    gli anni 4, 8, 12, 16, 22 e 30, devono considerarsi finiti

    la nota chiarisce che gli anni devono essere integralmente compiuti rispetto alla data di assunzione; non implica il rinvio al termine dell'anno solare di riferimento

  • art. 6, comma 1, c.c.n.l. Enti di ricerca biennio economico 2000-2001

    richiamato nel quadro delle norme collettive sulla progressione stipendiale

  • art. 17, commi 1 e 3, c.c.n.l. Enti di ricerca 2002-2005

    le scadenze delle fasce stipendiali vanno lette in continuità con il criterio dell'anno finito riferito alla data di assunzione

  • Tabella D c.c.n.l. 2002-2005

    indicata come fonte della rimodulazione dei periodi di permanenza nelle fasce dal 1.1.2003

  • art. 1 c.c.n.l. 2008-2009

    richiamato nel quadro delle disposizioni contrattuali applicabili

  • art. 7, comma 4, c.c.n.l. 2008-2009

    richiamato nel quadro delle disposizioni contrattuali applicabili; la Corte ricava il medesimo criterio di computo delle scadenze

  • Tabella E c.c.n.l. 2008-2009

    individua i nuovi intervalli di permanenza nelle fasce stipendiali

  • art. 4, comma 1, Sezione seconda, c.c.n.l. biennio economico 1996-1997

    richiamato dal ricorrente tra le norme collettive interpretate

  • art. 4, comma 8, c.c.n.l. parte normativa 1994-1997

    richiamato dal ricorrente tra le norme collettive interpretate

  • art. 4, comma 8, c.c.n.l. 1998-2001

    richiamato dal ricorrente tra le norme collettive interpretate

  • art. 4, comma 8, c.c.n.l. parte normativa 2002-2005

    richiamato dal ricorrente tra le norme collettive interpretate

  • art. 1362 c.c. e ss.

    invocati come canoni ermeneutici; la Corte afferma che la lettura letterale e sistematica delle clausole collettive smentisce l'interpretazione della Corte d'appello

  • art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165/2001

    consente di denunciare direttamente in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in relazione ai contratti collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione di clausole del contratto collettivo nazionale può essere dedotta direttamente in cassazione; il giudice di legittimità può interpretare esso stesso il testo contrattuale.
  • La locuzione contrattuale "anni finiti" o espressioni equivalenti va letta, quando collegata alla progressione per fasce stipendiali, con riferimento alla data di assunzione del singolo lavoratore e non in modo uniforme al 31 dicembre dell'anno solare per tutti i dipendenti.
  • Un'interpretazione delle scadenze di progressione stipendiale che faccia maturare i passaggi al 31 dicembre per tutti i lavoratori è irragionevole se crea disparità di trattamento tra assunti a inizio anno e assunti a fine anno.
  • Il giudicato esterno non coincide con precedenti giurisprudenziali favorevoli resi in cause diverse: per spiegare efficacia vincolante è necessaria l'identità soggettiva delle parti del giudizio precedente e di quello successivo.
  • In presenza di norme collettive che fissano fasce con periodi di anzianità determinati, il periodo utile deve considerarsi integralmente compiuto in relazione alla data individuale di assunzione; la progressione va quindi ricostruita in modo coerente con l'anzianità maturata dal singolo dipendente.

Come è indicizzato

MaterieProgressione economica orizzontaleImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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