Cassazione Civile, Ordinanza n. 03255/2025 del 09/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente esterno di un comune aveva agito per ottenere retribuzioni, ferie non godute, indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto, contestando anche il provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale; il comune, a sua volta, aveva chiesto di accertare la nullità di due contratti di lavoro e la restituzione delle somme corrisposte. La Corte d'appello aveva escluso l'applicabilità dello spoil system, ritenendo che l'incarico fosse tecnico-professionale e soggetto alla disciplina ordinaria dei dirigenti esterni, e aveva condannato il comune a pagare la retribuzione fino al 3 luglio 2012 e l'indennità di mancato preavviso, negando però l'indennità sostitutiva delle ferie per difetto di prova e il TFR perché la relativa statuizione di primo grado non era stata impugnata correttamente. In cassazione il lavoratore ha denunciato violazione di norme civilistiche, processuali e sovranazionali, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato documenti dai quali risultava la maturazione di 99 giorni di ferie e che non avesse considerato l'onere del datore di lavoro di mettere il dipendente in condizione di fruire delle ferie, oltre a contestare la liquidazione delle spese di lite; il comune, con ricorso incidentale, ha sostenuto che sul mancato svolgimento di attività lavorativa dopo una certa data e sulla conseguente mancanza di ferie si fosse formato giudicato interno e che fosse illogico riconoscere retribuzioni per un periodo non lavorato. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure non colpivano la ratio decidendi e introducevano questioni nuove o non autosufficientemente dedotte, e ha rigettato il ricorso incidentale perché non vi era giudicato interno sul punto controverso; ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale del dipendente e ha rigettato il ricorso incidentale del comune. Ha confermato quindi l'impostazione della sentenza d'appello quanto al riconoscimento della retribuzione fino al 3 luglio 2012 e dell'indennità di mancato preavviso, senza riesaminare nel merito la spettanza delle ferie non godute e delle altre voci domandate dal ricorrente principale. Ha compensato le spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo per entrambe le parti di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione dell'onere della prova sulle ferie non godute; la Corte non entra nel merito perché reputa la censura non cogliente il decisum.
art. 2109 c.c.
invocato per la disciplina delle ferie; la Corte non ne esamina l'applicazione nel merito per inammissibilità della doglianza principale.
art. 115 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle risultanze documentali.
art. 36 Cost.
invocato quale parametro sul diritto alla retribuzione e al riposo feriale.
art. 7 Direttiva 2003/88/CE
richiamato dal ricorrente in tema di ferie annuali retribuite.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
indicato quale parametro dei motivi per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., n. 5
richiamato per omesso esame di fatto decisivo.
art. 2 D.M. n. 55/2014
richiamato per la censura sulle spese di lite.
art. 4 D.M. n. 55/2014
richiamato per la censura sulla liquidazione delle spese.
art. 19 d.lgs. n. 165/2001
indicato dalla Corte d'appello come disciplina applicabile ai dirigenti esterni dell'amministrazione.
art. 110 TUEL
indicato dalla Corte d'appello come base normativa del conferimento e della durata dell'incarico dirigenziale esterno.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- In cassazione non possono proporsi nuove questioni di diritto o temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio o siano nuovi profili giuridici fondati sugli stessi fatti già dedotti; la parte che li invochi deve indicare specificamente dove e come li abbia già introdotti nei gradi precedenti.
- La censura di omessa pronuncia o di omesso esame è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una lettura alternativa degli atti.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della decisione, cioè su statuizioni dotate di propria individualità e autonomia; non si forma su mere premesse logiche o su singoli elementi di una statuizione unitaria.
- La deduzione del giudicato interno richiede che la statuizione non sia stata investita dall'impugnazione sul punto decisivo: se l'appello contesta il presupposto fattuale o giuridico della decisione, viene riaperta la cognizione sull'intero capo.
- In tema di ferie non godute, la prova del diritto al compenso sostitutivo richiede la dimostrazione dei presupposti fattuali allegati; la doglianza in cassazione non può fondarsi su documenti o circostanze non adeguatamente trasfusi e valorizzati nella sentenza impugnata.
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