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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03182/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

Il giudizio trae origine dall'opposizione proposta da un soggetto destinatario di un'intimazione di pagamento emessa in relazione a un credito contributivo dell'INPS. L'atto esecutivo aveva come presupposto un avviso di addebito già notificato tramite il concessionario della riscossione. In appello l'opponente aveva insistito, tra l'altro, sulla prescrizione del credito contributivo maturata prima della notifica dell'avviso di addebito e sulla rilevabilità d'ufficio di tale eccezione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: (1) omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sul motivo di appello relativo alla prescrizione maturata prima della notificazione dell'avviso di addebito e alla sua rilevabilità d'ufficio; (2) violazione dell'art. 3, comma 9, l. n. 335/1995, per avere la corte territoriale ritenuto preclusa l'eccezione di prescrizione, nonostante la natura irrinunciabile e rilevabile d'ufficio della prescrizione dei contributi previdenziali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse effettivamente esaminato la questione della prescrizione, escludendo quindi l'omessa pronuncia. Ha poi affermato che, pur essendo la prescrizione dei contributi previdenziali in astratto irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d'ufficio, nel caso concreto l'eccezione era preclusa perché il credito era ormai consacrato in un avviso di addebito divenuto titolo esecutivo non opposto nel termine decadenziale di 40 giorni di cui all'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999. Ne è derivata la conferma del rigetto dell'opposizione e la condanna del ricorrente alle spese in favore dell'INPS, con nulla sulle spese verso l'agente della riscossione rimasto intimato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque affrontato e deciso la questione sostanziale dedotta, nel caso di specie la prescrizione del credito.

  • art. 3, comma 9, L. n. 335/1995

    La prescrizione dei contributi previdenziali è irrinunciabile, indisponibile e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio; tuttavia tale regola opera solo se la questione resti deducibile nel processo, non quando il credito sia già cristallizzato in un titolo esecutivo non tempestivamente opposto.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999

    L'opposizione all'avviso di addebito deve essere proposta nel termine decadenziale di 40 giorni; le contestazioni relative a fatti o vizi anteriori al titolo, compresa la prescrizione maturata prima della notificazione dell'avviso, devono essere fatte valere entro tale termine.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccezione di omessa pronuncia non è configurabile se dalla motivazione risulta che il giudice abbia esaminato la questione, anche implicitamente, escludendone la fondatezza.
  • La prescrizione dei crediti contributivi è, in via generale, rilevabile d'ufficio e non disponibile dalle parti; ciò non impedisce però che la relativa contestazione sia preclusa quando il credito sia divenuto definitivo per mancata opposizione tempestiva all'avviso di addebito.
  • Le questioni di merito anteriori alla formazione del titolo esecutivo previdenziale devono essere dedotte con l'opposizione al titolo entro il termine decadenziale previsto dalla legge; una volta spirato tale termine, il titolo non può essere rimesso in discussione in un successivo giudizio di opposizione all'atto esecutivo.
  • Nel giudizio di opposizione a intimazione di pagamento fondato su avviso di addebito non tempestivamente opposto, non è consentito far valere vizi o cause estintive anteriori al titolo, perché la preclusione processuale derivante dalla definitività del titolo prevale sulla deducibilità officiosa della prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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