Cassazione Civile, Ordinanza n. 03190/2025 del 08/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una cartella esattoriale con cui venivano richiesti contributi INPS in relazione a lavoratori formalmente inquadrati come associati in partecipazione ma ritenuti, all’esito dell’accertamento, lavoratori subordinati. La società e il suo legale rappresentante hanno opposto la cartella deducendo vizi della procedura amministrativa/ispettiva, decadenza e prescrizione, oltre a contestare nel merito la qualificazione dei rapporti come subordinati e a lamentare limitazioni istruttorie in primo grado. La Corte d’appello ha parzialmente accolto l’opposizione solo per i contributi prescritti sino al 1 gennaio 1998, mentre ha respinto le altre censure. Con il ricorso principale in Cassazione la società ha denunciato: 1) violazione dell’art. 14 L. 689/1981 e dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte esaminato le doglianze sui vizi del procedimento amministrativo; 2) nullità della sentenza per omessa decisione sul motivo di appello relativo alla mancata ammissione della prova; 3) violazione degli artt. 2549, 2552, 2553, 2554 c.c., dell’art. 1362 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., oltre a travisamento della prova, sostenendo l’erronea qualificazione dei rapporti e la cattiva valutazione delle risultanze istruttorie. Con ricorso incidentale l’INPS ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo: l’esistenza di una denuncia del lavoratore Esposito Gennaro del 2 giugno 2000, che avrebbe inciso sulla prescrizione del credito contributivo relativo a quel lavoratore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società, ritenendo infondati il primo motivo e inammissibili il secondo e il terzo, perché le dedotte irregolarità del procedimento amministrativo non incidono sull’accertamento del rapporto contributivo e perché le ulteriori censure miravano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell’INPS, ritenendo che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare un fatto decisivo già in atti, ossia la denuncia del lavoratore Esposito Gennaro del 2 giugno 2000, potenzialmente idonea a incidere sul regime prescrizionale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sua invocazione è stata ritenuta non decisiva/inapplicabile alla fattispecie dedotta, trattandosi di opposizione a pretesa contributiva e non di mero sindacato su vizi del procedimento amministrativo.
Il termine di decadenza è stato ritenuto operare solo per i contributi dovuti dal 1 gennaio 2004 e per accertamenti di crediti pregressi notificati dopo tale data, con rilievo della notifica del verbale ispettivo.
È stata esclusa l’omissione di pronuncia: la Corte d’appello aveva comunque deciso sulle censure rilevanti o le aveva ritenute irrilevanti rispetto al petitum.
La dedotta nullità della sentenza di merito per vizi dell’istruttoria non è stata accolta, poiché la censura tendeva in realtà a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio.
artt. 2549, 2552, 2553, 2554 c.c.
Richiamati per contestare la qualificazione dei rapporti come associazione in partecipazione anziché subordinazione; la censura è stata però giudicata inammissibile perché diretta a ottenere un riesame del merito.
Invocato per l’interpretazione del contenuto contrattuale; la doglianza è stata ricondotta a una contestazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito.
La Corte ha ribadito che la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dei casi consentiti; non basta dissentire dalla valutazione delle prove esistenti.
Il verbale ispettivo nel giudizio sul rapporto previdenziale vale come fonte di prova liberamente apprezzabile dal giudice, non come atto amministrativo la cui legittimità sia direttamente sindacata nel merito della pretesa contributiva.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti l’esito della valutazione delle prove.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato come parametro per le censure di violazione di legge, ma non idoneo a veicolare una richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Richiamato per i vizi di nullità processuale e di omessa pronuncia; nel caso concreto non è stato ravvisato un vizio rilevante nei motivi principali.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è stato ritenuto configurabile, nel ricorso incidentale dell’INPS, per l’omesso esame della denuncia del lavoratore, fatto decisivo e discusso tra le parti.
Richiamato per il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale, ove dovuto.
Massime di principio
- Nell’opposizione a cartella o avviso di addebito contributivo, i vizi formali o procedurali dell’atto o del procedimento amministrativo non bastano, da soli, a definire la controversia: il giudice deve sempre verificare nel merito l’esistenza e l’ammontare dell’obbligazione contributiva dedotta.
- Il verbale ispettivo, nel giudizio sul rapporto previdenziale, non è scrutinato come atto amministrativo in sé, ma come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei casi consentiti; non quando si contesti la ponderazione delle prove già acquisite.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre soltanto se l’onere della prova è ripartito in modo errato; se il giudice ritiene provato o non provato un fatto sulla base delle emergenze istruttorie, la censura investe semmai la valutazione del fatto, non la regola dell’onere probatorio.
- In cassazione non è ammissibile una richiesta di mero riesame del merito e delle risultanze istruttorie, salvo il ristretto vizio di omesso esame di un fatto decisivo effettivamente discusso e risultante dagli atti.
- L’omesso esame di un fatto documentato e decisivo, già allegato nei gradi di merito, può determinare cassazione con rinvio quando quel fatto sia idoneo a incidere sulla decisione, come nel caso della prescrizione del credito contributivo.
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