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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03259/2025 del 09/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto intercorrente tra una lavoratrice e un ente locale. La lavoratrice sosteneva di avere svolto, sin dal 2002 e in forza di contratti di collaborazione, mansioni riconducibili al profilo di funzionario amministrativo contabile di categoria D3 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali. Deduceva inoltre che il Comune, dopo avere inizialmente deliberato la stabilizzazione del personale utilizzato con rapporti di durata almeno triennale nella categoria D, aveva sospeso la procedura e poi deciso di reclutare il personale di categoria D mediante progressione verticale, riservando la stabilizzazione al solo personale di categoria C. Per questo lamentava di essere stata illegittimamente stabilizzata nella categoria C, di avere subito un demansionamento e chiedeva il riconoscimento del diritto alla mansione/categoria superiore, le differenze retributive, il risarcimento del danno professionale e non patrimoniale, oltre ai contributi previdenziali. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione anche per ragioni processuali: mancato rinvenimento del fascicolo di parte, decadenza ex art. 32 L. 183/2010 rispetto alla domanda di accertamento della simulazione dei contratti di lavoro subordinato a termine, mancanza di allegazioni e produzioni documentali necessarie a scrutinare le censure sulla procedura di stabilizzazione e insufficienza delle deduzioni istruttorie sulla pretesa superiore classificazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, in sintesi, errata interpretazione della domanda e della decadenza ex art. 32 L. 183/2010, violazione delle regole processuali emergenziali sul rito scritto e sul diritto alla discussione orale, nullità per la mancata ricostruzione del fascicolo di parte e per decisione asseritamente a sorpresa, violazione delle norme sull'inquadramento professionale e sulla prova, omessa pronuncia su alcune censure d'appello, nonché errata valutazione della domanda risarcitoria per demansionamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri, e ha dichiarato la nullità della sentenza della Corte d'appello. Ha ritenuto che nel procedimento di secondo grado, trattato con modalità scritta nel periodo emergenziale, la richiesta tempestiva della parte di discussione orale o di autorizzazione al deposito di note dovesse ricevere una risposta espressa o, se disattesa, una motivazione che desse conto delle ragioni organizzative del diniego. Poiché l'istanza della lavoratrice non risultava decisa e la sentenza non ne dava conto, si è verificata una lesione insanabile del diritto di difesa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Appello di Cagliari anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia ed errata interpretazione della domanda; non è il fondamento dell'accoglimento, che riguarda invece il diritto di difesa nella trattazione scritta

  • art. 32 L. n. 183/2010

    Invocato dalla Corte territoriale come base della decadenza rispetto alla domanda di accertamento della simulazione dei contratti di lavoro subordinato a termine

  • art. 2, comma 2, lett. h), d.l. n. 11/2020

    Richiamato nel ricorso in relazione alla disciplina emergenziale della trattazione scritta e delle udienze

  • art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020

    Consente ai capi degli uffici giudiziari di disporre la trattazione scritta delle udienze civili non richiedenti la presenza di soggetti diversi dai difensori, mediante scambio e deposito telematico di note contenenti sole istanze e conclusioni

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro del giusto processo e del diritto di difesa; la sua violazione è affermata per la mancata considerazione della richiesta di trattazione orale o di note scritte autorizzate

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in collegamento con le garanzie partecipative del processo

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in collegamento con le modalità della trattazione e della decisione

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato nei motivi relativi ai poteri istruttori del giudice del lavoro e alla mancata rimessione in istruttoria

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per censurare la valutazione presuntiva sulla perdita del fascicolo e sulla responsabilità del difensore

  • artt. 74 e 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamati per contestare la gestione e la produzione del fascicolo di parte

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato per la domanda di corretto inquadramento e per la questione del demansionamento

  • art. 24 Cost.

    Richiamato come parametro del diritto di difesa, leso dal diniego della prova e della discussione

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi relativi all'onere della prova su inquadramento e danno

  • artt. 415 e 421 c.p.c.

    Richiamati in relazione all'istruzione della causa nel rito del lavoro e alla prova testimoniale

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per la valutazione delle prove e del materiale documentale

Massime di principio

  • Nel procedimento civile trattato con modalità scritta in periodo emergenziale, la richiesta tempestiva di discussione orale o di autorizzazione al deposito di note scritte non può essere ignorata: il giudice deve darne espressamente conto e, se la respinge, indicare le ragioni organizzative che giustificano il diniego.
  • La trattazione scritta, pur essendo compatibile con il giusto processo, non elide il diritto della parte a partecipare effettivamente alla discussione quando la disciplina organizzativa lo consenta; il bilanciamento tra esigenza di continuità della giurisdizione e diritto di difesa deve risultare esplicito nel provvedimento.
  • La nullità derivante dalla lesione di diritti processuali essenziali, come la possibilità di discutere la causa nelle forme consentite, può essere dedotta senza ulteriori allegazioni sul diverso esito che la decisione avrebbe potuto avere, perché il nesso tra difesa omessa e decisione è ontologicamente non verificabile ex post.
  • Quando la decisione di appello è adottata senza considerare una rituale istanza della parte relativa alle modalità di trattazione, il vizio processuale assorbe gli altri motivi di ricorso che attengono al merito o ad ulteriori questioni istruttorie.
  • In materia di inquadramento professionale e demansionamento, la parte che agisce deve allegare e rapportare le concrete mansioni alle declaratorie contrattuali e indicare gli elementi di autonomia e responsabilità che differenziano il livello invocato da quello posseduto; tuttavia, nel caso deciso, tali questioni restano assorbite dalla nullità processuale della sentenza di appello.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRetribuzione e TFRDemansionamentoImpiegnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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