Cassazione Civile, Ordinanza n. 03247/2025 del 09/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il dipendente del C.N.R. aveva agito per ottenere la corretta ricostruzione della carriera e la rideterminazione delle fasce stipendiali, sostenendo che il contratto collettivo applicabile agli enti di ricerca fosse stato interpretato erroneamente dall’ente. In concreto contestava il ritardo con cui gli erano state attribuite la 4ª, 5ª e 6ª fascia stipendiale, con conseguenti differenze retributive e riflessi anche sulla buonuscita; lamentava inoltre che il ritardo lo avesse fatto incorrere nel blocco stipendiale introdotto dal d.l. n. 78/2010. Il Tribunale aveva accolto la domanda nei limiti della prescrizione quinquennale, ma la Corte d’appello aveva riformato integralmente la decisione, ritenendo che il passaggio di fascia dovesse avvenire solo al termine degli anni indicati nella tabella contrattuale, ossia alla fine dell’anno solare. Con il ricorso per cassazione il lavoratore deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c. per mancato rilievo di precedenti sentenze tra altre parti che avrebbero risolto la medesima questione in senso favorevole al suo assunto; 2) violazione e falsa applicazione delle clausole dei CCNL enti di ricerca succedutisi nel tempo, oltre che degli artt. 1362 ss. c.c., per errata interpretazione delle regole di computo delle fasce stipendiali e dell’espressione "anni finiti"; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della data di assunzione e dell’anzianità maturata al momento dell’inquadramento nel livello di dirigente di ricerca, che avrebbe già consentito l’accesso alla 4ª fascia e, di riflesso, alle successive retrodatazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il ricorrente avesse confuso il giudicato esterno con precedenti giurisprudenziali resi tra parti diverse. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la Corte d’appello aveva dato una lettura non conforme della disciplina contrattuale degli enti di ricerca. La Cassazione ha ribadito che il c.d. "anno finito" deve essere calcolato in relazione alla data di assunzione del singolo lavoratore e non al 31 dicembre valido per tutti indistintamente, perché tale lettura eviterebbe una irragionevole disparità di trattamento. In applicazione di questo principio ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché ridetermini le fasce stipendiali del lavoratore e quantifichi le differenze retributive, tenendo conto del giudicato interno sulla prescrizione quinquennale; il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno richiede identità soggettiva tra le parti del giudizio; non può essere confuso con precedenti decisioni su medesime questioni ma rese tra parti diverse.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di violazione di legge relativi all’interpretazione delle clausole contrattuali collettive.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per lamentare l’omesso esame di fatti decisivi relativi ad assunzione e anzianità, accolto in connessione con la violazione di legge sul computo delle fasce.
art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001
Consente di denunciare direttamente in cassazione la violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali del pubblico impiego privatizzato.
art. 40 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato come fonte dei contratti e accordi collettivi nazionali la cui interpretazione è sindacabile in cassazione.
art. 4, comma 6, sezione seconda, CCNL 5 marzo 1998
La clausola sul passaggio alla fascia di anzianità successiva va letta nel senso che l’anno utile matura in relazione alla data di assunzione del lavoratore, non al 31 dicembre per tutti.
art. 17 CCNL 2002-2005
Ha contenuto e portata analoghi alla disciplina precedente: il passaggio di fascia avviene alle scadenze previste dalle tabelle, secondo l’anzianità maturata dal singolo dipendente.
art. 2, comma 1, CCNL 2002-2005
Delimita il periodo di efficacia del contratto e delle sue parti normativa ed economica, rilevante per individuare la disciplina applicabile ratione temporis.
art. 7, comma 2, CCNL 2008-2009
Conferma la rimodulazione degli intervalli di tempo per l’accesso alla fascia stipendiale successiva secondo la tabella allegata.
art. 4, comma 12, CCNL 1998
È richiamato per l’inquadramento nel livello professionale dirigente di ricerca e per l’anzianità riconosciuta in tale livello.
art. 1362 ss. c.c.
Le clausole collettive devono essere interpretate secondo i criteri legali di interpretazione contrattuale, valorizzando il dato letterale e la coerenza sistematica.
d.l. n. 78/2010
È menzionato solo come effetto pregiudizievole derivante dal ritardo nel passaggio di fascia.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha escluso la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nei rapporti di pubblico impiego privatizzato, la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi nazionali può essere censurata direttamente in cassazione, poiché la Corte di legittimità ha potere di conoscere e interpretare tali fonti.
- Quando il contratto collettivo prevede il passaggio di fascia dopo un determinato numero di anni di anzianità, il computo deve essere effettuato con riguardo alla data di assunzione del singolo dipendente; non è consentita un’interpretazione che faccia decorrere automaticamente il transito al 31 dicembre per tutti i lavoratori.
- L’espressione contrattuale "anni finiti" va intesa come anni integralmente compiuti dal lavoratore, ma sempre in funzione della sua specifica anzianità individuale, non dell’anno solare comune.
- Un’interpretazione delle progressioni economiche che produca differenze irragionevoli tra lavoratori assunti in date diverse dello stesso anno è da escludere, perché determinerebbe una disparità di trattamento priva di giustificazione oggettiva.
- Il giudicato esterno non può essere invocato sulla base di precedenti pronunce rese in giudizi diversi, anche se riguardanti la medesima questione di diritto, se non sussiste identità tra le parti processuali.
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