Cassazione Civile, Ordinanza n. 03251/2025 del 09/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dato atto della rinuncia al ricorso depositata dal ricorrente e, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Non è stato esaminato nel merito il tema dell'inquadramento derivante dal transito nei ruoli civili, perché la declaratoria si è fondata sulla rinuncia sopravvenuta.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal transito di un soggetto appartenente al ruolo civile del Ministero della Difesa, inquadrato nella terza area funzionale, fascia retributiva 3, con profilo di funzionario tecnico per biologia, chimica e fisica presso il Comando marittimo Nord di La Spezia. Il lavoratore aveva prestato in precedenza servizio come sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo Sanitario della Marina Militare, con attività di biologo addetto a laboratorio di analisi e profilo definito "specializzato" in ambito sanitario. Egli chiedeva il riconoscimento del diritto alla qualifica dirigenziale o, in subordine, all'inquadramento nel profilo professionale di funzionario specialista scientifico. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda ritenendo applicabile il D.M. 18 aprile 2002, art. 1, che disciplina il transito del personale militare non idoneo al servizio militare incondizionato nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa secondo la tabella di equiparazione allegata; aveva inoltre reputato corretto l'inquadramento operato dall'Amministrazione in relazione al grado di tenente di vascello, nella posizione C2, VIII livello stipendiale, secondo il sistema vigente al momento del decreto di transito. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso non notificato alla controparte.
Norme richiamate
D.M. 18 aprile 2002, art. 1
"Il personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego"
La Corte d'appello lo ha ritenuto applicabile al caso e ha fondato su tale disciplina la correttezza del criterio di equiparazione e dell'inquadramento operato dal Ministero; la Cassazione non ha esaminato il merito per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione senza che la rinuncia risulti notificata alla controparte, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza affrontare i motivi di merito.
- La rinuncia al ricorso rende improcedibile l'esame delle censure e determina la definizione del giudizio sulla base dell'arresto processuale, con conseguente compensazione delle spese ove ritenuta equa dal Collegio.
- In una controversia sul transito del personale militare nei ruoli civili del Ministero della Difesa, l'inquadramento va verificato alla luce della disciplina speciale del D.M. 18 aprile 2002 e della tabella di corrispondenza allegata, secondo il sistema vigente al momento del decreto di transito.
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