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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41175/2021 del 22/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di varie cartelle di pagamento da parte di una società contribuente. In primo grado la lite si era definita davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza; in appello, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'agente della riscossione, ritenendo che esso non potesse costituirsi mediante un avvocato del libero foro e dovesse invece essere difeso dall'Avvocatura dello Stato. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la falsa applicazione delle norme che disciplinano la sua rappresentanza e difesa in giudizio, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la possibilità di farsi patrocinare da un avvocato del libero foro; con il secondo, in via subordinata, ha dedotto la violazione delle norme processuali sulla sanatoria dei vizi di rappresentanza, lamentando che non le fosse stato consentito di regolarizzare il vizio eventualmente ravvisato.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso e assorbito il secondo. Ha affermato che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro senza necessità di ulteriori formalità quando la controversia rientri nei casi non riservati all'Avvocatura dello Stato, e che la necessità della delibera motivata ex art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933 opera solo nei casi in cui la convenzione con l'Avvocatura riservi a quest'ultima la difesa e l'ente intenda comunque non avvalersene. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    indicato come base procedurale per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 1, comma 8, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016 n. 225

    "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato... Lo stesso ente può altresì avvalersi... di avvocati del libero foro..."

    norma letta nel senso di attribuire all'ente una facoltà alternativa tra Avvocatura dello Stato e avvocati del libero foro; il patrocinio pubblico non è esclusivo né obbligatorio in via generale.

  • art. 43, comma 4, R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611

    la delibera motivata è necessaria solo nei casi in cui la controversia sia riservata all'Avvocatura dello Stato su base convenzionale e l'ente intenda non avvalersene; non opera nei casi di indisponibilità dell'Avvocatura.

  • art. 4 e art. 17, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    richiamati come parametri da rispettare nella scelta degli avvocati del libero foro.

  • art. 1, comma 5, D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv. in L. 1 dicembre 2016 n. 225

    richiamato per i criteri generali degli atti di carattere generale da cui desumere la selezione dei difensori esterni.

  • art. 11, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    "L'ufficio dell'Agenzia delle entrate ... nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata"

    richiamato per chiarire che non esclude l'applicazione della disciplina sopravvenuta sulla difesa tecnica dell'agente della riscossione.

  • art. 182 c.p.c.

    invocato nel secondo motivo per la sanatoria del vizio di rappresentanza processuale.

  • artt. 11 e 12, comma 10, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546

    invocati nel secondo motivo come norme sul patrocinio e sulla rappresentanza nel processo tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato quale vizio processuale dedotto con entrambi i motivi.

Massime di principio

  • Per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione la difesa tecnica può essere svolta, a seconda dei casi, dall'Avvocatura dello Stato oppure da un avvocato del libero foro, secondo una disciplina alternativa e non esclusiva.
  • Quando la normativa primaria e la convenzione non riservano in modo necessario il patrocinio all'Avvocatura dello Stato, la costituzione dell'ente mediante difensore del libero foro è valida senza necessità di una delibera specifica o di ulteriori formalità.
  • La delibera motivata prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611/1933 è richiesta solo se la controversia rientra tra quelle convenzionalmente riservate all'Avvocatura e l'ente intenda derogarvi; non è invece necessaria quando l'Avvocatura sia indisponibile ad assumere il patrocinio.
  • Le norme sulla rappresentanza dell'agente della riscossione nel processo tributario vanno lette in modo coordinato con la disciplina sopravvenuta e con la convenzione con l'Avvocatura dello Stato, senza attribuire prevalenza a regolamenti o prassi interne incompatibili con la fonte primaria.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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