Cassazione Civile, Ordinanza n. 03824/2025 del 14/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario)
La controversia
La controversia riguarda l’IMU 2017 dovuta su immobili di proprietà di un ente di edilizia residenziale pubblica. Il contribuente sosteneva che gli alloggi fossero "alloggi sociali" e quindi esenti da imposta, deducendo che in primo grado la controparte non avrebbe contestato la natura sociale degli immobili e che, in ogni caso, la loro destinazione era conosciuta dal Comune perché gli alloggi erano assegnati a famiglie bisognose secondo la normativa regionale. Con il primo motivo di ricorso per cassazione lamentava violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 57 d.lgs. 546/1992, assumendo che il giudice d’appello avesse erroneamente riesaminato fatti ormai non contestati. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 13 d.l. 201/2011, dell’art. 2 d.l. 102/2013 e della l.r. Campania n. 18/1997, sostenendo che l’onere probatorio non gravasse su di lui perché la natura sociale degli immobili sarebbe stata già nota all’ente impositore e comunque risultante da una consulenza di parte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha osservato che nel processo tributario il principio di non contestazione non opera in modo tale da esonerare il contribuente dalla prova dei presupposti dell’esenzione quando la controparte abbia comunque negato il beneficio fiscale. Ha inoltre ribadito che, in materia di agevolazioni ed esenzioni tributarie, l’onere della prova dei relativi presupposti grava sul contribuente e non si verifica alcuna inversione dell’onere probatorio perché l’amministrazione conosca già alcuni dati dell’immobile. La Corte ha poi considerato insindacabile in cassazione la valutazione di merito compiuta dalla CGT di secondo grado, che aveva giudicato la consulenza di parte generica e non idonea a dimostrare la concreta natura di alloggi sociali degli immobili. Il ricorso è stato quindi rigettato, con raddoppio del contributo unificato e senza statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
Il principio di non contestazione non consente di considerare provati fatti quando la controparte abbia comunque negato il presupposto del beneficio e non vi sia un consolidamento fattuale in primo grado.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la preclusione alle nuove contestazioni in appello, ma la Corte esclude che nel caso concreto vi fosse una preclusione utile a far valere il motivo.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul vizio processuale invocata per il primo motivo di ricorso.
L’onere della prova dei presupposti di un’esenzione o agevolazione fiscale grava sul contribuente che la invoca.
Richiamato quale base normativa dell’IMU oggetto della controversia.
Richiamato quale disposizione rilevante in tema di agevolazioni/esenzioni IMU per gli alloggi sociali.
l.r. Campania n. 18 del 1997
Richiamata dal ricorrente in relazione alla disciplina regionale dell’assegnazione degli alloggi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la deduzione della mancata contestazione non basta da sola a trasferire sul resistente l’onere di provare l’infondatezza della pretesa se il beneficio fiscale è stato comunque negato e non risulta un fatto definitivamente acquisito in primo grado.
- Chi invoca un’esenzione o agevolazione tributaria deve provare i fatti costitutivi del relativo beneficio; la mera appartenenza del bene a una categoria astratta non è sufficiente senza prova concreta dei requisiti richiesti.
- La conoscenza dell’amministrazione di alcuni dati relativi al bene non comporta inversione dell’onere della prova in favore del contribuente, quando la legge richiede la dimostrazione specifica dei presupposti agevolativi.
- La valutazione dell’idoneità e della specificità della prova è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03758/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03759/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03760/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03761/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03762/2025 del 14/02/2025
- ordinanza_civile · 14 feb 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 03766/2025 del 14/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →