Cassazione Civile, Ordinanza n. 18535/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da tre decreti ingiuntivi ottenuti dalla locatrice per il pagamento di canoni di locazione commerciale non versati per i mesi da novembre 2020 a maggio 2021. La conduttrice si è opposta sostenendo che le misure governative anti-Covid, con la chiusura o limitazione dell'attività di vendita, avevano inciso in modo grave sulla possibilità di utilizzare il negozio per la destinazione pattuita e avevano provocato una forte contrazione dei ricavi fino all'azzeramento in alcuni periodi. In primo grado ha chiesto, in sostanza, una riduzione giudiziale del canone per il periodo interessato e la restituzione delle somme eccedenti già pagate. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione di primo grado e ha rigettato l'opposizione, ritenendo che le restrizioni Covid non integrassero impossibilità sopravvenuta della prestazione locatizia né imponessero una rinegoziazione o una riduzione del canone. In cassazione la conduttrice ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione delle norme su buona fede, impossibilità parziale, eccessiva onerosità, obblighi del locatore e norme emergenziali, sostenendo che la chiusura forzata aveva alterato il sinallagma e che analogicamente doveva applicarsi la disciplina speciale prevista per palestre, piscine e impianti sportivi; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la contrazione dei ricavi fosse già stata documentalmente provata e non specificamente contestata dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, richiamando un precedente recentissimo, che dalle norme emergenziali anti-Covid non deriva un diritto potestativo giudiziale alla riduzione della prestazione dovuta nei contratti a prestazioni corrispettive e a esecuzione continuata o periodica, ma solo un rilievo ai fini dell'imputabilità dell'inadempimento e della responsabilità risarcitoria. Ha precisato che il locatore è tenuto a garantire la idoneità strutturale dell'immobile all'uso convenuto, non la proficuità economica dell'attività del conduttore, e che le norme speciali invocate per le locazioni di impianti sportivi hanno portata eccezionale e non sono applicabili analogicamente ad altri rapporti. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., osservando anche che il principio di non contestazione opera sui fatti e non sui documenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente e dal giudice di merito, ma ritenuto non idoneo a fondare un diritto generale alla riduzione del canone in conseguenza delle restrizioni Covid nel caso concreto
la Corte esclude che consenta, fuori dai casi tipizzati, un rimedio giudiziale costitutivo di riduzione del canone; resta soltanto l'azione per eccessiva onerosità nei limiti ordinari
gli obblighi del locatore riguardano l'idoneità materiale e strutturale dell'immobile all'uso pattuito, non la redditività dell'attività esercitata dal conduttore
richiamato per delimitare gli obblighi di manutenzione del locatore alla dimensione materiale del bene
richiamato come norma relativa ai vizi della cosa locata, non pertinente alla pretesa di riduzione del canone per ragioni economiche o normative esterne
la Corte ne esclude l'applicazione analogica, perché la riduzione del corrispettivo prevista per le riparazioni attiene al mancato godimento materiale della cosa locata e non alla sospensione dell'attività imprenditoriale
art. 3, comma 6-bis, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 conv. in l. 5 marzo 2020, n. 13
Il rispetto delle misure di contenimento ... è sempre valutato ai fini dell'esclusione ... della responsabilità del debitore
norma riferita all'esclusione della responsabilità e delle conseguenze risarcitorie, non alla modifica dell'oggetto dell'obbligazione principale né a un obbligo di rinegoziazione
art. 216, comma 3, d.l. 34/2020 conv. in l. 77/2020
il conduttore ha diritto ... ad una corrispondente riduzione del canone locatizio ... per le cinque mensilità da marzo 2020 a luglio 2020
norma eccezionale e limitata alle locazioni di palestre, piscine e impianti sportivi; non è applicabile in via analogica o estensiva ad altri immobili commerciali
art. 6-novies d.l. 41/2021 conv. in l. 69/2021
menzionato come disciplina di favore per percorsi di ricontrattazione in presenza di significativa diminuzione del volume d'affari, ma non applicabile per difetto di allegazione/prova specifica nel caso concreto
art. 4-bis d.l. 73/2021 conv. in l. 106/2021
richiamato nel medesimo senso dell'art. 6-novies, senza che la parte ricorrente avesse fornito dati specifici sulle perdite economiche
il principio di non contestazione opera sui fatti e non sui documenti; inoltre richiede che i fatti siano conoscibili dalla controparte
il motivo è inammissibile se non indica specificamente il contenuto dei documenti richiamati e dove siano stati prodotti o dedotti nel giudizio di merito
richiamato solo per il rito camerale del giudizio di legittimità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore
invocato dalla Corte per affermare il principio di tipicità dei rimedi giudiziali costitutivi e negare un generale potere del giudice di ridurre equitativamente il canone
richiamato per analogia come esempio di diritto potestativo di rettifica esercitato dalla controparte per evitare lo scioglimento del rapporto
richiamato per evidenziare che un potere conservativo di riduzione ad equità è previsto solo nel contratto a titolo gratuito
Massime di principio
- Nei contratti di locazione commerciale, le restrizioni amministrative anti-Covid che impediscano o limitino l'attività del conduttore non incidono, di per sé, sull'obbligazione del locatore in termini di impossibilità della prestazione, se l'immobile resta strutturalmente idoneo all'uso convenuto.
- Il locatore garantisce la consistenza materiale e l'idoneità strutturale del bene locato, non la redditività o la proficuità economica dell'attività che il conduttore vi svolge.
- Le norme emergenziali che escludono la responsabilità del debitore per il rispetto delle misure di contenimento non attribuiscono, salvo espressa previsione, un diritto potestativo giudiziale alla riduzione del canone o alla rinegoziazione del contratto.
- Le disposizioni speciali di favore che prevedono una riduzione del canone per specifiche categorie di locazioni hanno portata eccezionale e non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva oltre i casi espressamente contemplati.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti allegati e non sui documenti prodotti; per i documenti è comunque necessario rispettare l'onere di specifica indicazione del contenuto e della loro collocazione processuale.
- Il giudice può riconoscere una riduzione del corrispettivo solo nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento; non esiste un generale potere di riduzione ad equità della prestazione nei contratti a prestazioni corrispettive fuori dalle ipotesi tipiche.
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