Cassazione Civile, Ordinanza n. 18399/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La lite origina da un sinistro stradale avvenuto il 5 settembre 2018 tra un motociclo e un'autovettura: il motociclo, condotto da un soggetto diverso dall'intestatario del giudizio, si scontrava con l'auto che stava effettuando una svolta a sinistra per entrare in un luogo privato. Il danneggiato chiedeva il risarcimento dei danni in solido al conducente dell'auto e alla sua assicurazione. Il giudice di pace aveva ritenuto un concorso di colpa al 50% tra i conducenti e il Tribunale aveva confermato, escludendo che fosse superata la presunzione di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. in favore dell'appellante. Nel ricorso per cassazione si deduceva nullità della sentenza e violazione dell'art. 2054, comma 2, c.c., in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e agli artt. 141, 145 e 154 cod. strada, sostenendo che la presunzione di pari responsabilità avrebbe dovuto operare integralmente a carico del conducente dell'auto perché non vi era prova di una condotta colposa del motociclista, né di eccesso di velocità; si contestava inoltre la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione della dinamica del sinistro.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generica l'istanza con cui il ricorrente aveva chiesto la decisione collegiale dopo la proposta di definizione anticipata, perché non si confrontava con le ragioni della proposta stessa. Nel merito ha condiviso la valutazione del giudice di appello: l'accertamento della dinamica del sinistro, della eventuale superabilità della presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. e della graduazione delle colpe è riservato al giudice di merito; il Tribunale non aveva negato la violazione dell'obbligo di precedenza da parte dell'automobilista, ma aveva ritenuto non provato che il motociclista avesse fatto tutto il possibile per evitare l'impatto. La deduzione del possibile eccesso di velocità o della grave distrazione del motociclista è stata ritenuta una valutazione logica e non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese, nonché al pagamento dell'ulteriore somma prevista dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. e dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 2054, secondo comma, c.c.
La presunzione di pari responsabilità nei sinistri stradali è sussidiaria e opera solo se non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti; l'accertamento della dinamica, della superabilità della presunzione e della graduazione delle colpe è riservato al giudice di merito.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione, trattandosi in realtà di contestazione della valutazione del merito.
Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione, poiché la censura mirava a un nuovo apprezzamento delle prove.
La Corte ha osservato che il giudice di merito non ha negato l'obbligo di prudenza del conducente che svolta, ma ha escluso la prova dell'adozione, da parte del danneggiato, di tutte le misure idonee ad evitare l'impatto.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla precedenza, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché il giudice di merito non ha escluso la violazione della precedenza da parte del conducente dell'auto.
Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione autonoma rispetto alla critica alla ricostruzione della dinamica.
La Corte ha richiamato la disciplina della definizione anticipata e ha condannato il ricorrente alle ulteriori somme previste in caso di declaratoria di inammissibilità.
Norma richiamata per la trattazione collegiale dopo la proposta di definizione anticipata.
Usata come base per la condanna del ricorrente al pagamento di ulteriori somme in favore della controparte e della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Richiamato per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel sinistro stradale, la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c. non opera automaticamente in favore di una parte, ma può essere superata o confermata attraverso un accertamento di fatto sulla concreta dinamica dell'incidente e sulla condotta di entrambi i conducenti.
- La valutazione della dinamica del sinistro, della prova liberatoria e della graduazione delle colpe appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логicamente coerente e priva di contraddizioni manifeste.
- Una censura che formalmente invochi la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è inammissibile quando, in realtà, mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie e una nuova ricostruzione dei fatti.
- Per escludere o ridurre la responsabilità concorrente del danneggiato non basta affermare la colpa dell'altro conducente: occorre verificare se il primo abbia tenuto una condotta diligente e abbia fatto tutto il possibile per evitare l'urto.
- Nel giudizio di legittimità è inammissibile la contestazione che si risolva nella mera richiesta di rivalutazione del merito, specie quando il giudice di appello abbia tratto da dichiarazioni e prove testimoniali una conclusione fattuale plausibile.
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