Cassazione Civile, Ordinanza n. 18405/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite nasce da un appalto per opere edili eseguite su immobile di proprietà della committente. Quest'ultima ha chiesto il risarcimento dei danni per asserite difformità e vizi dell'opera, convenendo in giudizio l'impresa appaltatrice, il socio accomandatario e il direttore dei lavori; l'impresa ha anche chiesto il saldo del prezzo. In primo grado il tribunale ha condannato in solido i convenuti al risarcimento, ha accolto parzialmente la riconvenzionale dell'appaltatrice per il saldo e ha regolato i rapporti interni e le manleve assicurative. In appello la committente ha contestato il mancato riconoscimento integrale dei danni accertati dal CTU, l'accoglimento della domanda di saldo dell'appaltatrice, il mancato ristoro del danno da ritardata consegna e le spese; il direttore dei lavori ha chiesto il rigetto della domanda nei propri confronti, negando responsabilità e invocando decadenza/prescrizione, oltre a contestare il diniego di manleva verso Allianz. In cassazione il direttore dei lavori ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 1667, 1669, 1665 c.c. e 112 c.p.c., sostenendo: che l'opera sarebbe stata accettata senza riserve e che erano spirati i termini di denuncia/prescrizione; che la Corte d'appello avrebbe errato nel ricondurre la sua responsabilità ad un inadempimento contrattuale soggetto a prescrizione decennale, senza applicare l'art. 1669 c.c.; e che avrebbe comunque dovuto escludersi la sua colpa, perché i vizi erano imputabili all'impresa. Con il secondo motivo ha censurato il diniego di operatività della polizza Allianz, assumendo che i difetti riscontrati rientrassero nei gravi difetti coperti dalla garanzia. La committente, con ricorso incidentale, ha a sua volta lamentato: il mancato riconoscimento di euro 10.000,00 per maggiori spese future di manutenzione conseguenti alla difformità delle falde di copertura; e l'erroneo accoglimento della riconvenzionale dell'appaltatrice per il saldo, deducendo un asserito accordo di riduzione del prezzo e l'avvenuto integrale pagamento. La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale, confermando che la responsabilità del direttore dei lavori, in quanto derivante dal contratto d'opera professionale, è soggetta alla disciplina propria di tale rapporto; che egli risponde per omissione dell'obbligo di alta sorveglianza e di tempestiva segnalazione delle difformità nel corso dei lavori; che la garanzia assicurativa invocata non operava perché la polizza richiedeva una rovina o gravi difetti idonei a compromettere in modo certo e attuale la stabilità dell'opera, evenienza esclusa dai giudici di merito; e che la domanda della committente relativa ai maggiori costi futuri era comunque non proposta o solo ipotetica, mentre il saldo prezzo dovuto all'appaltatrice risultava provato per differenza tra prezzo pattuito e pagamenti documentati. Le spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale sono state compensate per reciproca soccombenza; il ricorrente principale è stato condannato, insieme alla ricorrente incidentale, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato e alle spese in favore di Allianz.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso principale del direttore dei lavori e il ricorso incidentale della committente. Ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto il direttore dei lavori responsabile, in concorso con l'appaltatrice, per i vizi dell'opera, ma soggetto alla disciplina della responsabilità professionale derivante dal contratto d'opera, con doveri di controllo e sorveglianza durante tutte le fasi dell'esecuzione. Ha inoltre confermato il diniego della manleva assicurativa Allianz, perché la polizza copriva solo danni da rovina totale o da gravi difetti con compromissione certa e attuale della stabilità dell'opera, non ravvisati nel caso concreto. È rimasta ferma anche la statuizione sul saldo prezzo dovuto all'appaltatrice e sulla mancata liquidazione di ulteriori danni futuri, ritenuti non domandati o solo ipotetici. Le spese tra il ricorrente principale e la ricorrente incidentale sono state compensate per reciproca soccombenza; quelle verso Allianz sono state poste a carico del ricorrente principale e della ricorrente incidentale secondo soccombenza. È stato disposto l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione in camera di consiglio e per il deposito delle memorie illustrative.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c.
usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
invocato dal ricorrente principale per sostenere decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi dell'appalto.
invocato dal ricorrente principale in relazione all'accettazione dell'opera e alla decorrenza dei termini di denuncia.
richiamato sia per sostenere la natura extracontrattuale di alcuni gravi difetti, sia per escludere che la polizza coprisse difetti non incidenti sulla stabilità dell'opera.
invocato per denunciare ultrapetizione, censura respinta perché la domanda verso il direttore dei lavori era stata correttamente qualificata dai giudici di merito.
richiamato per affermare il parametro della diligenza professionale esigibile dal direttore dei lavori.
richiamato dai giudici di merito per la responsabilità del professionista nei casi di prestazione implicante problemi tecnici di speciale difficoltà.
combinato disposto con l'art. 1292 c.c.
richiamato per affermare la solidarietà tra appaltatore e direttore dei lavori quando i rispettivi inadempimenti concorrono a causare il medesimo danno.
richiamato insieme all'art. 2055 c.c. per fondare la solidarietà passiva tra i corresponsabili del danno.
art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c.
richiamato per ritenere tardiva l'allegazione della riduzione del corrispettivo dell'appalto.
richiamato nel secondo motivo del ricorso incidentale, ma la Corte ribadisce che non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio in cassazione.
richiamato dalla ricorrente incidentale connessamente alla dedotta insufficienza/specificità delle allegazioni e delle domande.
richiamato per la contestazione della prova documentale dei pagamenti e delle ricevute.
richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai fatti dedotti come decisivi sulla pretesa estinzione del credito da saldo.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
applicato per la compensazione integrale delle spese tra ricorrente principale e ricorrente incidentale per reciproca soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- In tema di appalto edilizio, il direttore dei lavori risponde verso il committente quando omette il dovere di alta sorveglianza sull'esecuzione dell'opera, non impartisce le opportune disposizioni, non controlla l'ottemperanza dell'impresa e non segnala tempestivamente le difformità prima che si cristallizzino in difetti dell'opera.
- La responsabilità del direttore dei lavori deriva dal rapporto di prestazione d'opera professionale ed è distinta da quella dell'appaltatore; tuttavia, se i rispettivi inadempimenti concorrono a produrre il medesimo danno, opera la solidarietà passiva tra i corresponsabili.
- Quando il committente agisce contro il direttore dei lavori per inadempimento degli obblighi professionali, la domanda è soggetta ai termini propri della responsabilità contrattuale del professionista e non automaticamente ai termini di decadenza e prescrizione previsti per la garanzia dell'appaltatore.
- La responsabilità ex art. 1669 c.c. presuppone una specifica imputazione dei gravi difetti o della rovina a soggetti che abbiano concorso alla realizzazione dell'opera; ma, in presenza di una domanda formulata come responsabilità professionale del direttore lavori, i limiti della disciplina dell'appalto non si estendono automaticamente al professionista.
- La polizza assicurativa va interpretata secondo il suo tenore contrattuale: non è sufficiente che esistano difetti dell'opera in astratto rilevanti ex art. 1669 c.c., se il contratto richiede in modo espresso una rovina totale o gravi difetti tali da compromettere in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio denunciato in una richiesta di nuova valutazione del merito: la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede un fatto storico decisivo non esaminato, non la mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
- La domanda di risarcimento deve essere coerente con i fatti allegati nell'atto introduttivo: il giudice non è tenuto a liquidare voci di danno future o diverse quando non siano state specificamente richieste o risultino soltanto ipotetiche.
- Per il saldo del prezzo dell'appalto, il giudice può fondare la decisione sulla prova documentale dei pagamenti effettuati e sulla differenza residua rispetto al corrispettivo pattuito, valorizzando le risultanze istruttorie secondo il prudente apprezzamento di merito.
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