Cassazione Civile, Ordinanza n. 18401/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia al ricorso, senza statuire sulle spese di legittimità. Non è stata affrontata nel merito la controversia sul saldo dovuto, perché la rinuncia ha determinato il venir meno dell'interesse alla decisione.
Esito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un soggetto, titolare di un'impresa individuale, aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma di una decisione del Tribunale di Asti, lo aveva condannato al pagamento del saldo dovuto in favore del fallimento di una società venditrice. Prima della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La Corte ha quindi esaminato solo gli effetti processuali della rinuncia nel giudizio di cassazione, rilevando che essa, ai sensi dell'art. 390 c.p.c., è atto unilaterale recettizio produttivo di estinzione del processo senza necessità di accettazione della controparte. Poiché la parte intimata è rimasta tale, non occorreva notificare la rinuncia e non vi era luogo a provvedere sulle spese.
Norme richiamate
ha costituito la base per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
la rinuncia al ricorso per cassazione deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; produce estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti
richiamato in contrapposizione: nel giudizio di cassazione la rinuncia non richiede l'accettazione prevista in generale per l'estinzione del processo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, quando formalmente valida, estingue il processo indipendentemente dall'accettazione della controparte.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio che determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l'interesse a contrastare l'impugnazione.
- Se la parte intimata resta soltanto intimata e non si costituisce, non è necessaria la notifica della rinuncia e non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
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