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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18406/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compratore)

La controversia

La controversia nasce da una vendita internazionale di beni mobili: una società italiana chiede davanti al Tribunale di Pordenone il pagamento del saldo di una fattura relativa a merce già consegnata, oltre rivalutazione e interessi di mora. La società convenuta eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che il foro competente fosse quello canadese, in quanto il luogo di esecuzione dell'obbligazione caratteristica della vendita sarebbe stato il luogo di effettiva consegna e destinazione della merce. Il Tribunale accoglie l'eccezione, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano e condanna l'attrice alle spese. In appello, la società attrice censura: (1) l'erronea applicazione dell'art. 3, comma 2, della L. n. 218/1995 e, correlativamente, del Regolamento UE n. 1215/2012 in un rapporto con convenuto non domiciliato in uno Stato membro; (2) l'erronea individuazione del foro competente, che avrebbe dovuto essere quello del luogo di esecuzione dell'obbligazione di pagamento e non quello di consegna della merce; (3) l'erroneo richiamo dei precedenti di legittimità; (4) l'ingiusta condanna alle spese, invocandone la compensazione per asserito mutamento di giurisprudenza. La Corte d'appello respinge il gravame. In Cassazione la ricorrente ripropone sostanzialmente i primi due motivi, insistendo sul fatto che i regolamenti europei non sarebbero applicabili al convenuto canadese e che, in ogni caso, ai sensi della Convenzione di Bruxelles, rileverebbe l'obbligazione di pagamento dedotta in giudizio. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. per mancata compensazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Ritiene infondati i primi due motivi perché, quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, nelle controversie contrattuali rientranti nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles opera il rinvio mobile di cui all'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995: si applicano quindi i criteri del Regolamento UE n. 1215/2012, che per la vendita di beni mobili radicano la giurisdizione nel luogo di consegna della merce, anche se la domanda riguarda il pagamento del prezzo. Respinge anche il terzo motivo, osservando che non vi era un mutamento giurisprudenziale tale da giustificare la compensazione delle spese, poiché l'orientamento sul foro del luogo di consegna era già consolidato al momento dell'introduzione della lite. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e, altresì, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Viene richiamato come norma di deduzione del vizio di violazione di legge in tema di giurisdizione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Viene richiamato per la censura sulla compensazione delle spese e sulla dedotta nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 374, primo comma, secondo periodo, c.p.c.

    La questione di giurisdizione può essere decisa dalle sezioni semplici quando le Sezioni unite abbiano già espresso principi informatori rilevanti.

  • art. 3, secondo comma, L. n. 218/1995

    Opera un rinvio mobile ai criteri della Convenzione di Bruxelles, comprensivo delle successive modifiche dei regolamenti europei, per le materie già rientranti nel suo campo di applicazione.

  • art. 7 del Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Nelle controversie contrattuali, quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la giurisdizione si individua nel luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio; nella vendita di beni mobili, tale luogo coincide con quello di consegna della merce.

  • art. 7, lett. b), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 1215/2012

    Per la compravendita di beni mobili il foro competente è quello del luogo di consegna dei beni.

  • art. 5, n. 1, lett. b), del Regolamento (CE) n. 44/2001

    È richiamato come disposizione sostituita dal Regolamento n. 1215/2012, con continuità del criterio del luogo di consegna nella vendita.

  • art. 5, primo comma, della Convenzione di Bruxelles del 1968

    È evocato come criterio generale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, ma la Corte applica il criterio specifico della consegna per la vendita di beni mobili secondo il diritto sovranazionale sopravvenuto.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    La compensazione delle spese è negata perché non ricorre un mutamento di giurisprudenza rilevante rispetto all'orientamento già consolidato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sono dichiarati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di giurisdizione nelle controversie contrattuali con convenuto non domiciliato in uno Stato membro dell'Unione europea, l'art. 3, comma 2, L. n. 218/1995 impone un rinvio mobile ai criteri della Convenzione di Bruxelles e delle successive modifiche del diritto dell'Unione applicabili ratione temporis.
  • Nella vendita internazionale di beni mobili, il criterio di collegamento determinante ai fini della giurisdizione è, in linea di principio, il luogo di consegna materiale della merce, anche quando la domanda abbia ad oggetto il pagamento del prezzo.
  • Ai fini della compensazione delle spese per sopravvenuto mutamento giurisprudenziale, non è sufficiente un diverso convincimento della parte: occorre che il mutamento sia effettivo e non che l'orientamento sia già consolidato al momento dell'introduzione della lite.
  • Le questioni di giurisdizione possono essere decise dalle sezioni semplici se le Sezioni unite hanno già enunciato principi chiari e guida applicabili al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione internazionaleImpugnazioniCompravendita
RamiInternazionale privatoProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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