Cassazione Civile, Ordinanza n. 18395/2025 del 07/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino, in precedenza sottoposto a sorveglianza speciale e conseguentemente cancellato dalle liste elettorali, agiva contro il comune chiedendo il risarcimento del danno non patrimoniale per il tardivo reinserimento del proprio nominativo nelle liste, asseritamente tale da impedirgli di votare al referendum abrogativo del 17 aprile 2016. In primo e secondo grado la domanda era stata rigettata perché, pur essendo pacifico l’errore dell’ufficio elettorale nel non reinserire tempestivamente il nominativo dopo la cessazione della misura di prevenzione, non era stata ritenuta provata la concreta derivazione di un danno dall’omissione. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: 1) violazione degli artt. 2043 c.c., 112 c.p.c. e 48 Cost., sostenendo che la lesione del diritto di voto fosse in re ipsa nell’errore dell’amministrazione e che non fosse necessaria la prova del tentativo di recarsi a votare; 2) violazione degli artt. 75 Cost., 2043 c.c. e della legge n. 352/1970, argomentando che nel referendum l’astensione assume rilievo funzionale al raggiungimento del quorum, sicché sarebbe illogico richiedere la prova della volontà di votare; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere i giudici di merito posto a suo carico la prova della mancata partecipazione al voto, che sarebbe invece un fatto impeditivo o eccepito dal comune; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese, poiché l’accertamento dell’errore del comune avrebbe imposto una regolazione per soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione impugnata si fondava non sulla negazione dell’errore dell’amministrazione, ma sull’assenza di prova di un danno-conseguenza in concreto patito dal ricorrente; ha ribadito che, anche quando sia leso un diritto costituzionalmente protetto come il diritto di voto, il risarcimento non è automatico e il danno non patrimoniale deve essere allegato e provato, anche per presunzioni, non essendo configurabile un danno in re ipsa. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo perché non investivano la ratio decidendi, cioè la mancanza di prova del danno-conseguenza, ma questioni diverse (rilevanza dell’astensione nel referendum e riparto dell’onere probatorio sulla mancata partecipazione al voto). Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la soccombenza reciproca richiede pluralità di domande contrapposte o parziale accoglimento di una domanda articolata in più capi, mentre qui vi era un’unica domanda risarcitoria integralmente rigettata; pertanto le spese erano correttamente poste a carico dell’attore soccombente.
Norme richiamate
La responsabilità aquiliana presuppone la prova non solo della condotta illecita, ma anche del danno-conseguenza; il danno non patrimoniale non è risarcibile in re ipsa per la sola lesione del diritto.
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo: la Corte non ravvisa ultrapetizione o omessa pronuncia, bensì corretta applicazione del principio sul danno-conseguenza.
art. 48 Cost.
Il diritto di voto è diritto costituzionalmente garantito, ma la sua lesione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento senza prova delle concrete conseguenze pregiudizievoli.
art. 75 Cost.
Richiamato dal ricorrente per sottolineare la specificità del voto referendario; la Corte non accoglie tale impostazione perché il punto decisivo resta la prova del danno.
Richiamata per la disciplina del referendum abrogativo e del quorum; la Corte non la considera sufficiente a superare l’esigenza di prova del danno-conseguenza.
Il motivo sul riparto dell’onere probatorio è ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché la decisione di merito si fonda sulla mancanza di prova del danno allegato dall’attore.
La Corte afferma che la soccombenza reciproca presuppone pluralità di domande contrapposte o parziale accoglimento di una domanda pluricapo; non basta l’accertamento di un errore dell’amministrazione se la domanda risarcitoria è integralmente rigettata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La lesione di un diritto costituzionalmente tutelato non integra di per sé un danno risarcibile: il danneggiato deve allegare e provare le conseguenze concrete della lesione, anche mediante presunzioni.
- Nel sistema dell’art. 2043 c.c. il risarcimento riguarda il danno-conseguenza e non il mero danno-evento; la sola illegittimità della condotta non basta senza la dimostrazione del pregiudizio subito.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata, ossia quando contesta questioni diverse da quella posta a fondamento della decisione.
- La soccombenza reciproca in materia di spese di lite ricorre solo in presenza di domande contrapposte o di un accoglimento solo parziale di una domanda articolata in più capi; non può desumersi dal solo accertamento di un comportamento illegittimo della controparte se la domanda è stata integralmente respinta.
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