Cassazione Civile, Ordinanza n. 31742/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell'INPS di assoggettare alla Gestione separata una avvocata iscritta all'Albo ma non alla Cassa forense, per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva accolto la domanda della professionista, dichiarando insussistente l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata perché il reddito percepito era inferiore a 5.000 euro e perché mancava prova dell'abitualità dell'attività, prova che la Corte territoriale ha ritenuto gravante sull'INPS. Con unico motivo di ricorso l'INPS ha denunciato violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata e delle norme successive che ne hanno chiarito l'ambito applicativo, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla cassa l'obbligo contributivo sorge quando l'attività professionale è abituale, mentre la soglia di 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale; inoltre ha sostenuto che, essendo pacifico lo svolgimento della professione e non essendo contestata l'abitualità, la Corte d'appello avrebbe dovuto riconoscere il diritto contributivo dell'Istituto.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria dipende anzitutto dallo svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività libero-professionale; la soglia reddituale di 5.000 euro è invece rilevante per l'ipotesi di lavoro autonomo occasionale, ma non è decisiva quando l'attività sia abituale. Ha quindi ritenuto che la sentenza impugnata avesse compiuto una valutazione di merito non censurabile con il vizio di violazione di legge, avendo valorizzato il reddito inferiore a 5.000 euro come indice negativo di abitualità e la mancanza di prova contraria da parte dell'INPS. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell'INPS alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per i professionisti è collegato allo svolgimento abituale dell'attività libero-professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011, conv. in L. 111/2011
È richiamato dall'INPS per sostenere che la disciplina conferma l'assoggettamento alla Gestione separata degli avvocati non iscritti alla cassa quando svolgono attività abituale; la Corte lo considera coerente con il principio per cui il dato decisivo è l'abitualità.
Richiamato nel ricorso come norma pertinente alla disciplina previdenziale dell'avvocato; non è oggetto di un'autonoma interpretazione decisiva rispetto alla ratio della decisione.
art. 44, comma 2, D.L. 269/2003, conv. in L. 326/2003
La Corte esclude che la norma sia decisiva nel caso concreto, perché disciplina l'ipotesi diversa del lavoro autonomo occasionale, non quella dell'attività abituale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo è stato incardinato come denuncia di violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta inidonea perché mirava in realtà a contestare una valutazione di merito.
Norma richiamata per la definizione camerale del procedimento in Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Per il professionista iscritto a un albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dal concreto svolgimento abituale dell'attività libero-professionale, anche se non esclusiva.
- La soglia di reddito di euro 5.000 rileva come indice o presupposto per il lavoro autonomo occasionale, ma non è di per sé decisiva quando l'attività presenta caratteri di abitualità.
- Nell'accertamento dell'abitualità dell'attività professionale possono essere valorizzati elementi presuntivi di segno positivo o negativo, ma nessuno di essi ha valore dirimente in modo assoluto; la valutazione complessiva è rimessa al giudice di merito.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire una valutazione di fatto del giudice di merito, come quella relativa alla sussistenza dell'abitualità dell'attività professionale.
- Se il giudice di merito ritiene non provata l'abitualità dell'attività e valorizza il reddito inferiore alla soglia come indice contrario, tale apprezzamento, in sé coerente con la disciplina, non integra errori di diritto censurabili in cassazione.
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