Cassazione Civile, Ordinanza n. 25164/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Più soggetti avevano impugnato davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche il diniego opposto dalla Provincia autonoma di Bolzano alle rispettive domande di concessione di derivazione d'acqua per produzione idroelettrica da rii o torrenti provinciali. In via cumulativa avevano chiesto anche la declaratoria di nullità della delibera della Giunta provinciale n. 834/2015, che individuava i tratti di corsi d'acqua "particolarmente sensibili" ai sensi dell'art. 34 della L.P. n. 2/2015, e l'inapplicabilità della disciplina transitoria contenuta in tale legge. Il ricorrente per cassazione ha censurato la sentenza del TSAP con cinque motivi: 1) violazione del principio tempus regit actum, del legittimo affidamento e della certezza del diritto, assumendo che la domanda dovesse essere valutata secondo la disciplina vigente al momento della sua presentazione; 2) illegittimità costituzionale e violazione di norme interne ed eurounitarie per l'applicazione retroattiva dell'art. 34 L.P. n. 2/2015 ai procedimenti pendenti, con asserita lesione di par condicio, libertà di iniziativa economica, concorrenza e art. 6 CEDU; 3) omessa considerazione dell'asserita erronea classificazione di un rio come "particolarmente sensibile"; 4) errore nel non annullare i provvedimenti nonostante la ritenuta violazione della disciplina invocata; 5) nullità della delibera provinciale per difetto di elementi essenziali, incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e contraddittorietà.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in materia di concessioni di derivazione idroelettrica, la disciplina sopravvenuta si applica ai procedimenti non ancora conclusi al momento della sua entrata in vigore; la domanda del privato non consolida una posizione soggettiva intangibile ma solo un'aspettativa, sicché non vi è violazione di tempus regit actum, legittimo affidamento o certezza del diritto. Ha respinto anche le ulteriori censure, osservando che il TSAP aveva adeguatamente motivato sulla classificazione del corso d'acqua, sulla legittimità della delibera di salvaguardia e sull'irrilevanza della mancata comunicazione della delibera ai fini del diverso esito del procedimento. Ha quindi confermato il rigetto delle domande originarie e ha condannato il ricorrente alle spese, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
È la base formale delle censure di legittimità articolate dal ricorrente, ma la Corte le ha ritenute infondate nel merito.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente come parametro della denunciata violazione, senza che la Corte ravvisasse lesioni.
art. 3, art. 25, art. 41 e art. 117 Cost.
Richiamati per sostenere l'illegittimità costituzionale della disciplina provinciale; la Corte ha escluso ogni contrasto.
Invocato contro la pretesa retroattività della disciplina transitoria; la Corte ha escluso che vi fosse applicazione retroattiva illegittima.
art. 1 della L.P. n. 2/2015
La disciplina provinciale sulle piccole e medie derivazioni idroelettriche si applica nel rispetto del piano generale delle acque e dei principi di concorrenza e trasparenza.
art. 34 della L.P. n. 2/2015
La norma transitoria è stata interpretata come applicabile ai procedimenti amministrativi ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, e non solo alle domande già pubblicate.
art. 3 della L.P. n. 7/2005
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
art. 4 della L.P. n. 17/1993
Richiamato dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ravvisasse violazione decisiva.
art. 1 della legge n. 241/1990
Invocato come parametro di legalità e buon andamento del procedimento amministrativo, non ritenuto violato.
art. 7 della L.P. n. 17/1993
Richiamato per contestare la classificazione del corso d'acqua; la Corte ha ritenuto la censura infondata.
art. 21-septies della legge n. 241/1990
Invocato per sostenere la nullità della delibera provinciale, censura respinta.
art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990
Richiamato per affermare l'irrilevanza della mancata comunicazione della delibera, poiché l'omissione non avrebbe mutato l'esito del procedimento.
art. 14 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Usato per inquadrare il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche nel sistema di autonomia speciale.
art. 9, n. 9, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
Richiamato per affermare la competenza legislativa provinciale in materia di piccole e medie derivazioni idroelettriche.
art. 27 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8
Indica che il rilascio e la revisione delle concessioni sono subordinati agli obiettivi di qualità e alla compatibilità ambientale.
art. 31 del d.lgs. n. 104/2010
Richiamato per evidenziare il rimedio contro l'inerzia della pubblica amministrazione nel concludere il procedimento.
art. 6 CEDU
Invocato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente nel contesto della controversia.
d.P.R. 22 giugno 2017
Atto di approvazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia autonoma di Bolzano, valorizzato nella ricostruzione del quadro normativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
artt. 9 e segg. del R.D. n. 1775/1933
Richiamati per descrivere la procedura comparativa di concessione, non ancora conclusa quando è intervenuta la nuova disciplina.
Massime di principio
- Nelle concessioni amministrative non ancora definite, la legittimità del provvedimento finale va valutata in base alla disciplina vigente al momento della decisione, sicché lo ius superveniens si applica ai procedimenti ancora pendenti.
- La presentazione della domanda di concessione, prima della conclusione della procedura comparativa e dell'adozione del provvedimento finale, non consolida un diritto soggettivo all'ottenimento del bene, ma soltanto un'aspettativa tutelabile nei limiti dell'ordinamento.
- In presenza di una disciplina transitoria espressamente orientata a salvaguardare gli interessi pubblici perseguiti dalla nuova legge, l'applicazione della normativa sopravvenuta ai procedimenti in corso non viola di per sé il legittimo affidamento né il principio di certezza del diritto.
- La mancata conclusione tempestiva del procedimento non esclude l'applicazione della disciplina sopravvenuta; il privato deve eventualmente reagire all'inerzia dell'amministrazione con gli strumenti processuali contro il silenzio, non pretendere la cristallizzazione della normativa originaria.
- La mancata comunicazione di un atto presupposto non determina invalidità quando, per la struttura vincolata o per l'assenza di un diverso esito ragionevolmente possibile, l'omissione non avrebbe inciso sul contenuto finale del provvedimento.
- In materia di uso delle acque e concessioni idroelettriche, la tutela ambientale e la pianificazione delle risorse idriche possono giustificare misure di salvaguardia e limitazioni temporanee al regime concessorio, purché siano coerenti con la competenza normativa attribuita all'ente territoriale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25165/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25166/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25167/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25168/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25174/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25176/2021 del 17/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →