Cassazione Civile, Ordinanza n. 25166/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'ordinanza comunale che aveva disposto l'immediata sospensione di una lottizzazione abusiva su un terreno di proprietà dei ricorrenti. Il giudice amministrativo aveva confermato la legittimità del provvedimento, ritenendo integrata una lottizzazione sia materiale sia cartolare e affermando che i proprietari non erano estranei all'operazione, senza che rilevasse la successiva sanatoria di alcuni interventi edilizi mediante condono. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost., sostenendo, in sintesi, che la sentenza del Consiglio di Stato fosse erronea per violazione dell'art. 30 d.P.R. 380/2001, dell'art. 7 L. 241/1990, del giusto procedimento, per difetto di motivazione, carenza istruttoria e erronea esclusione della buona fede; hanno anche prospettato un contrasto tra la decisione amministrativa e una sentenza penale relativa a un fondo limitrofo. La Corte ha però rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e non denunciavano veri motivi inerenti alla giurisdizione, ma solo asseriti errori in iudicando e in procedendo del Consiglio di Stato, quindi non censurabili in sede di ricorso ex art. 111 Cost. Inoltre, ha ritenuto nuova e quindi inammissibile la questione sollevata per la prima volta in cassazione nel terzo profilo e ha escluso che la fattispecie rientrasse nella particolare ipotesi di sindacato sulle violazioni del diritto dell'Unione evocata dai ricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che non fosse dedotto alcun vero vizio attinente ai limiti esterni della giurisdizione del Consiglio di Stato, ma solo censure sul merito della decisione amministrativa e sul modo di esercizio della giurisdizione, estranee al sindacato della Corte ai sensi dell'art. 111, ottavo comma, Cost. Ha inoltre respinto l'istanza di rinvio della trattazione, condannato i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
ricorso per cassazione avverso le pronunce del Consiglio di Stato consentito solo per motivi inerenti alla giurisdizione
il controllo della Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato è limitato ai soli motivi attinenti ai limiti esterni della giurisdizione, non anche agli errori di giudizio o di procedimento interni
richiamato insieme all'art. 111 Cost. quale base del sindacato della Cassazione sui motivi inerenti alla giurisdizione
richiamato quale norma che consente il ricorso per cassazione solo per motivi di giurisdizione
art. 30 d.P.R. n. 380 del 2001
richiamato dai ricorrenti come norma asseritamente violata nella gestione della lottizzazione abusiva
art. 7 della legge n. 241 del 1990
richiamato dai ricorrenti per contestare l'omessa comunicazione di avvio del procedimento
richiamato per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza del Consiglio di Stato è ammissibile soltanto se deduce violazioni che investono i limiti esterni della giurisdizione; non è sufficiente prospettare errori di merito, errori in iudicando o in procedendo, anche se formulati come violazioni di legge.
- La denuncia di una violazione del diritto dell'Unione, per poter fondare il ricorso ex art. 111, ottavo comma, Cost., deve indicare in modo specifico il collegamento tra la fattispecie concreta e norme sovranazionali effettivamente applicabili; una deduzione generica è inammissibile.
- Le questioni nuove, non sottoposte nei gradi di merito con il medesimo contenuto, non possono essere introdotte per la prima volta nel ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato.
- La mera contestazione del modo in cui il giudice amministrativo ha valutato fatti, prove o motivazione del provvedimento non integra un vizio inerente alla giurisdizione e non è sindacabile dalla Corte di cassazione ex art. 111 Cost.
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