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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25176/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello di Perugia che, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato, aveva confermato il rigetto della domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo davanti al giudice amministrativo. La corte territoriale aveva ritenuto la domanda improponibile per il mancato deposito dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112/2008. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 54 d.l. n. 112/2008; con il secondo, subordinato, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il terzo la violazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001 e dell'art. 738 c.p.c.; con il quarto chiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008 per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6, 13 e 46 CEDU, nella parte in cui subordinava la proponibilità della domanda Pinto alla previa istanza di prelievo.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti i primi tre. Ha dato rilievo alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008, norma su cui si fondava il rigetto della domanda. Conseguentemente ha cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia e ha rinviato ad altra sezione della stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    disciplinava l'opposizione avverso il decreto che aveva deciso sulla domanda di equa riparazione

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008

    norma ritenuta dalla Corte costituzionale illegittima; veniva usata come base per dichiarare improponibile la domanda di equa riparazione per la durata del processo amministrativo

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di violazione/falsa applicazione

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura di violazione/falsa applicazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato quale vizio di violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 3, comma 5, L. n. 89/2001

    richiamato nel terzo motivo in combinato con l'art. 738 c.p.c.

  • art. 738 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione al procedimento camerale

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità del procedimento o della sentenza

  • art. 117, comma 1, Cost.

    parametro costituzionale invocato per il contrasto con la disciplina censurata

  • art. 6 CEDU

    richiamato in relazione al diritto a un processo equo e alla domanda Pinto

  • art. 13 CEDU

    richiamato nel dedotto contrasto convenzionale

  • art. 46 CEDU

    richiamato nel dedotto contrasto convenzionale

  • sent. Corte cost. n. 34/2019

    ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma posta a base del rigetto

  • ordinanza Cass. n. 5977/2020

    richiamata per chiarire che la declaratoria di illegittimità costituzionale si riferisce anche al testo originario dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008

Massime di principio

  • Quando la decisione impugnata si fonda su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, il relativo motivo di ricorso deve essere accolto e gli ulteriori motivi restano assorbiti.
  • In materia di equa riparazione per la durata irragionevole del processo amministrativo, la disciplina che subordinava la proponibilità della domanda alla previa istanza di prelievo non può più essere applicata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.
  • L'accoglimento del ricorso per sopravvenuta incostituzionalità della norma applicata comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al giudice di merito perché riesamini la domanda secondo il diritto vigente.
  • Il giudice del rinvio deve provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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