Cassazione Civile, Ordinanza n. 25176/2021 del 17/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto della Corte d'appello di Perugia che, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter della L. n. 89/2001 avverso il decreto del consigliere delegato, aveva confermato il rigetto della domanda di equa riparazione per irragionevole durata di un processo davanti al giudice amministrativo. La corte territoriale aveva ritenuto la domanda improponibile per il mancato deposito dell'istanza di prelievo nel giudizio presupposto, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112/2008. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 54 d.l. n. 112/2008; con il secondo, subordinato, l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.; con il terzo la violazione del combinato disposto dell'art. 3, comma 5, L. n. 89/2001 e dell'art. 738 c.p.c.; con il quarto chiedeva la rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008 per contrasto con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione agli artt. 6, 13 e 46 CEDU, nella parte in cui subordinava la proponibilità della domanda Pinto alla previa istanza di prelievo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo assorbiti i primi tre. Ha dato rilievo alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 34/2019, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008, norma su cui si fondava il rigetto della domanda. Conseguentemente ha cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia e ha rinviato ad altra sezione della stessa Corte, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda di equo indennizzo per irragionevole durata del processo presupposto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5-ter L. n. 89/2001
disciplinava l'opposizione avverso il decreto che aveva deciso sulla domanda di equa riparazione
art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008
norma ritenuta dalla Corte costituzionale illegittima; veniva usata come base per dichiarare improponibile la domanda di equa riparazione per la durata del processo amministrativo
art. 115 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di violazione/falsa applicazione
art. 116 c.p.c.
richiamato come parametro della censura di violazione/falsa applicazione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato quale vizio di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per omesso esame di un fatto decisivo
art. 3, comma 5, L. n. 89/2001
richiamato nel terzo motivo in combinato con l'art. 738 c.p.c.
art. 738 c.p.c.
richiamato nel terzo motivo in relazione al procedimento camerale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
invocato per nullità del procedimento o della sentenza
art. 117, comma 1, Cost.
parametro costituzionale invocato per il contrasto con la disciplina censurata
art. 6 CEDU
richiamato in relazione al diritto a un processo equo e alla domanda Pinto
art. 13 CEDU
richiamato nel dedotto contrasto convenzionale
art. 46 CEDU
richiamato nel dedotto contrasto convenzionale
sent. Corte cost. n. 34/2019
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma posta a base del rigetto
ordinanza Cass. n. 5977/2020
richiamata per chiarire che la declaratoria di illegittimità costituzionale si riferisce anche al testo originario dell'art. 54, comma 2, d.l. n. 112/2008
Massime di principio
- Quando la decisione impugnata si fonda su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, il relativo motivo di ricorso deve essere accolto e gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- In materia di equa riparazione per la durata irragionevole del processo amministrativo, la disciplina che subordinava la proponibilità della domanda alla previa istanza di prelievo non può più essere applicata dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale.
- L'accoglimento del ricorso per sopravvenuta incostituzionalità della norma applicata comporta la cassazione del decreto impugnato e il rinvio al giudice di merito perché riesamini la domanda secondo il diritto vigente.
- Il giudice del rinvio deve provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
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