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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25165/2021 del 17/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di evidenza pubblica indetta da un comune per l'assegnazione di dodici licenze di taxi da piazza in ambito urbano. Dopo l'annullamento giurisdizionale del bando e degli atti della gara per illegittimità dei criteri di valutazione dei titoli, il comune aveva ritirato le licenze e poi adottato una delibera di interpretazione autentica del regolamento locale, con successiva riassegnazione delle licenze ai precedenti assegnatari. Un partecipante alla gara, rimasto inizialmente escluso, aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e la dichiarazione di nullità degli atti sopravvenuti ritenuti elusivi. Il Consiglio di Stato, in sede di ottemperanza, ha ritenuto che il giudicato imponesse comunque la previa procedura competitiva e che la riassegnazione diretta fosse in contrasto con esso. Contro tale decisione gli originari assegnatari hanno proposto ricorso per cassazione denunciando difetto di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che la questione attenesse al merito dell'attività amministrativa e non potesse essere scrutinata in ottemperanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure dei ricorrenti non investissero i limiti esterni della giurisdizione, ma il modo in cui il giudice amministrativo aveva interpretato il giudicato e valutato la successiva attività amministrativa rispetto agli obblighi conformativi derivanti dalla sentenza passata in giudicato. Tali questioni, anche se eventualmente errate, attengono ai limiti interni della giurisdizione di ottemperanza e non sono sindacabili in sede di ricorso ex art. 111 Cost. Le spese sono state compensate nel rapporto con il Comune di Venezia e poste a carico dei ricorrenti nel rapporto con il controinteressato Montefusco; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 8, Cost.

    il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammissibile solo per motivi inerenti alla giurisdizione, non per contestare errori interni al giudizio di ottemperanza

  • art. 112 c.p.a.

    richiamato dai ricorrenti per dedurre lo sconfinamento del giudice amministrativo nei poteri dell'amministrazione

  • art. 34 c.p.a.

    richiamato dai ricorrenti insieme alle altre norme processuali per sostenere il difetto di giurisdizione

  • art. 23-bis, comma 1, lett. c), l. n. 1034 del 1971

    richiamato nella ricostruzione dei fatti per la disciplina dei termini processuali applicati al ricorso proposto avverso la delibera e le nuove licenze

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente applicato, ma evocabile solo come parametro generale non centrale; dal testo non emergono statuizioni specifiche in tema di prova

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato è denunciabile solo il superamento dei limiti esterni della giurisdizione; non è invece censurabile l'eventuale errore del giudice amministrativo nell'interpretare il giudicato o nel valutare la conformità dell'azione amministrativa agli obblighi conformativi.
  • Quando si deduce che l'amministrazione abbia posto in essere atti elusivi o contrastanti con il giudicato, l'individuazione degli effetti conformativi e la verifica della conformità degli atti successivi appartengono ai limiti interni della giurisdizione di ottemperanza.
  • L'eventuale erronea ricostruzione, da parte del giudice dell'ottemperanza, della portata del giudicato e del comportamento dovuto dalla pubblica amministrazione integra un errore di giudizio interno e non un eccesso di potere giurisdizionale.
  • La giurisdizione di ottemperanza può estendersi alla rimozione di atti sopravvenuti che risultino incompatibili con il giudicato, se il contrasto con esso è il tema centrale della domanda di esecuzione.
  • Non è consentito trasformare in questione di giurisdizione la critica alla soluzione di merito adottata dal giudice amministrativo nel delimitare l'effetto conformativo della sentenza passata in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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