Cassazione Civile, Ordinanza n. 25174/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista per il pagamento di euro 372,12 quale compenso per un incarico finalizzato alla liquidazione di un sinistro automobilistico. La compagnia assicurativa proponeva opposizione al decreto; il giudice di pace rigettava l’opposizione, ma il tribunale, in appello, accoglieva l’impugnazione della compagnia, revocava il decreto ingiuntivo e condannava il professionista alle spese. In cassazione il professionista articolava otto motivi: 1) violazione dell’art. 339 c.p.c. per asserita inammissibilità dell’appello, sostenendo che la domanda era di valore inferiore alla soglia; 2) violazione del giudicato esterno, assumendo che altra sentenza del giudice di pace avrebbe escluso il frazionamento del credito; 3) violazione dell’art. 274 c.p.c. per la mancata riunione dei giudizi; 4) violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 111 Cost., contestando l’affermazione di un rapporto unitario tra le parti; 5) violazione dell’art. 19-quaterdecies l. 172/2017 per omessa applicazione del criterio dell’equo compenso; 6) omesso esame di fatti storici, in relazione alla documentazione sul diverso importo percepito per ciascun sinistro; 7) violazione del giudicato implicito derivante da precedenti decisioni di legittimità; 8) erronea interpretazione dei principi delle sentenze nn. 23726/2007 e 4090/2017, con riguardo all’abusivo frazionamento del credito e alla natura unitaria del rapporto.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti gli otto motivi, confermando la decisione del tribunale che aveva accolto l’appello della compagnia assicurativa e revocato il decreto ingiuntivo. La Corte ha valorizzato il principio, già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui il frazionamento del credito è abusivo quando le varie pretese, pur riferite a un rapporto di durata, siano riconducibili al medesimo ambito oggettivo di giudicato e non sia allegato un interesse oggettivamente valutabile alla tutela separata. Ha inoltre escluso che vi fosse un giudicato esterno o implicito utile al ricorrente, rilevando che i precedenti richiamati riguardavano rapporti e titoli distinti. Sul piano processuale ha ritenuto inammissibile la censura sulla riunione dei giudizi per difetto di interesse e ha escluso che le doglianze sull’equo compenso e sull’omesso esame dei fatti storici potessero condurre a un diverso esito, trattandosi in sostanza di richieste di riesame del merito. Ha infine condannato il ricorrente alle spese, a una sanzione di euro 1.000 ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
L’appello era ammissibile perché la decisione di merito aveva riguardato la questione dell’abusivo frazionamento del credito, con rilievo dei principi del giusto processo e della correttezza processuale.
Richiamato in relazione alla sentenza del giudice di pace secondo equità, appellabile nei casi previsti dall’art. 339, comma 3, c.p.c.
La doglianza sulla mancata riunione è stata ritenuta inammissibile anche per difetto di interesse, oltre che perché i provvedimenti sulla riunione non sono decisori.
Richiamato dal ricorrente per contestare la ricostruzione dell’unitarietà del rapporto; la Corte non ha ravvisato violazione, trattandosi di accertamento di fatto insindacabile in cassazione.
Richiamato dal ricorrente in tema di correttezza nell’esecuzione del rapporto; la Corte ha confermato il principio di correttezza e buona fede quale limite al frazionamento abusivo del credito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo, a fondamento del divieto di frazionamento abusivo del credito.
art. 19-quaterdecies L. 172/2017
La censura sull’equo compenso è stata dichiarata inammissibile perché non risultava dedotta nei gradi di merito e comunque implicava riesame del quantum deciso dal giudice di merito.
Applicato per sanzionare la colpa grave e l’abuso dello strumento processuale mediante condanna equitativa del ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Le domande relative a diversi crediti, se riferite a un medesimo rapporto di durata e riconducibili al medesimo ambito oggettivo di giudicato o al medesimo fatto costitutivo, non possono essere frazionate in giudizi separati se il creditore non allega e dimostra un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
- Il frazionamento abusivo del credito contrasta con i principi di correttezza e buona fede processuale e con il canone del giusto processo, e può essere rilevato dal giudice anche in relazione all’ammissibilità dell’azione o dell’impugnazione.
- La deduzione del giudicato esterno presuppone che il precedente decisum abbia riguardato il medesimo rapporto dedotto in causa; non può essere invocato per estendere gli effetti di una pronuncia a titoli o incarichi diversi, anche se intercorsi tra le stesse parti.
- In cassazione non è consentito censurare la ricostruzione del rapporto operata dal giudice di merito quando la doglianza, sotto veste di violazione di legge o omesso esame, miri in realtà a un nuovo apprezzamento delle prove e dei fatti.
- L’omesso esame censurabile ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve riguardare un fatto storico decisivo, non una semplice prova o documentazione valorizzata diversamente dal giudice di merito.
- La mancata riunione dei giudizi è in linea di principio questione priva di autonoma decisorietà e non può essere utilmente impugnata da chi non abbia subito alcun concreto pregiudizio dalla relativa scelta processuale.
- La sanzione ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. può essere applicata quando il ricorso o la prosecuzione della lite, a fronte di orientamenti nomofilattici consolidati, integri colpa grave e abuso dello strumento processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25164/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25165/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25166/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25167/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25168/2021 del 17/09/2021
- ordinanza_civile · 17 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25176/2021 del 17/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →