Cassazione Civile, Ordinanza n. 25168/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Torino un'intimazione di pagamento di euro 254.652,91, emessa sulla base di una cartella relativa a quote latte per l'anno 2005 e notificata anche all'ente erogatore del settore agricolo e all'agente della riscossione. La Commissione tributaria provinciale aveva però dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa prevista per le controversie sul prelievo supplementare nel settore del latte, comprensiva sia della fase di iscrizione a ruolo sia di quella di riscossione coattiva. Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che fosse dichiarata la giurisdizione del giudice tributario. L'agente della riscossione resisteva eccependo l'inammissibilità del regolamento, oltre che, in via subordinata, la correttezza della declinatoria di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione. Ha ritenuto che il mezzo non fosse proponibile perché diretto contro una sentenza declinatoria della giurisdizione già pronunciata dal giudice di primo grado, mentre il regolamento preventivo è esperibile solo finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Ha inoltre escluso la conversione del regolamento in ricorso ordinario per cassazione, osservando che la sentenza del giudice tributario di primo grado era appellabile e non ricorribile per saltum. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore dell'agente della riscossione.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lettera t), c.p.a.
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
è richiamato per affermare che tali controversie, comprese le fasi connesse al recupero coattivo del credito, spettano al giudice amministrativo
finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado
il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile solo prima della decisione di merito di primo grado; dopo una sentenza di primo grado sulla giurisdizione il rimedio è inammissibile
viene indicato come base procedurale della trattazione in camera di consiglio sulle conclusioni scritte del pubblico ministero
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile solo finché il giudizio non sia stato definito con sentenza di primo grado, anche se limitata alla sola giurisdizione o ad altre questioni processuali.
- Quando il giudice di primo grado abbia già pronunciato sulla giurisdizione, la parte deve utilizzare i normali mezzi di impugnazione previsti per quella decisione; il regolamento preventivo non può essere usato per superare il sistema ordinario delle impugnazioni.
- Non è consentita la conversione del regolamento preventivo in ricorso ordinario per cassazione se la sentenza impugnata è appellabile e quindi non è ricorribile per saltum.
- La declaratoria di inammissibilità del regolamento preventivo comporta la condanna della parte soccombente alle spese del giudizio di legittimità.
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