Cassazione Civile, Ordinanza n. 25167/2021 del 17/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato ha convenuto un comune davanti al giudice di pace chiedendo, in sintesi, di accertare l'efficacia e la durata perpetua di una concessione cimiteriale rilasciata anni prima per la costruzione di una cappella funeraria, di annullare l'acquisto di un loculo cimiteriale che assumeva essergli stato illegittimamente imposto, di ottenere la restituzione della somma versata e il risarcimento del danno morale. Il giudice di pace ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che la controversia investisse una posizione di interesse legittimo connessa ai titoli concessori. Il privato ha quindi proposto un ricorso qualificato come regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la lite riguardasse non l'annullamento di un atto amministrativo ma l'acquisto del loculo e la restituzione del corrispettivo, in presenza di un suo diritto pieno ed esclusivo quale erede del concessionario originario. Il comune ha resistito eccependo l'improponibilità e l'inammissibilità del ricorso; il Pubblico Ministero ha concluso per l'inammissibilità perché il regolamento era stato proposto dopo la sentenza del giudice di pace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, se interpretato come regolamento preventivo di giurisdizione, fosse precluso dall'intervenuta sentenza del giudice di pace, poiché il regolamento preventivo ex art. 41 c.p.c. è proponibile solo finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado. Ha inoltre osservato che il ricorso non poteva essere trattato neppure come ricorso ordinario per cassazione, perché la sentenza declinatoria di giurisdizione del giudice di pace era appellabile e non era quindi impugnabile per saltum con ricorso immediato in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del comune.
Norme richiamate
"finché la causa non sia decisa nel merito in primo grado"
Il regolamento preventivo di giurisdizione è esperibile solo prima che il giudice di primo grado abbia deciso nel merito; non è proponibile contro una sentenza già emessa, anche se limitata alla sola giurisdizione.
La causa è stata trattata in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero.
Il regolamento preventivo ha natura preventiva e non impugnatoria.
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è proponibile dopo la pronuncia di una sentenza del giudice di primo grado, neppure se tale sentenza decide solo sulla giurisdizione o su altra questione processuale.
- Quando il giudice di primo grado abbia già declinato la giurisdizione con sentenza appellabile, la parte non può saltare il grado di appello proponendo direttamente ricorso per cassazione.
- La qualificazione dell'impugnazione dipende dal suo contenuto sostanziale e dalla fase processuale in cui è proposta; un atto inteso come regolamento preventivo, se successivo alla decisione di primo grado, va dichiarato inammissibile.
- La sentenza che declina la giurisdizione e che sia appellabile deve essere impugnata con l'appello, non con ricorso immediato in cassazione.
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