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Sentenza

Sentenza del 09/08/2016 n. 16783 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia aveva irrogato sanzioni per il mancato tempestivo assolvimento dell'IVA all'importazione, ritenendo indebitamente utilizzato il regime del deposito fiscale IVA. La merce era stata sdoganata senza pagamento dell'IVA in dogana, ma non era stata fisicamente introdotta nel deposito, bensì solo formalmente o virtualmente. La società ha contestato sia l'accertamento della mancata introduzione fisica, sia l'applicazione della sanzione prevista per il tardivo versamento dell'imposta, sostenendo di aver successivamente assolto l'IVA mediante autofattura e inversione contabile al momento dell'estrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché volto sostanzialmente a contestare la sufficienza della motivazione, non più censurabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha rigettato il secondo motivo, stabilendo che l'introduzione fisica della merce nel deposito IVA è necessaria e che, in mancanza, l'IVA all'importazione deve essere assolta al momento dello sdoganamento; il successivo pagamento mediante autofattura costituisce, in linea di principio, assolvimento tardivo sanzionabile. Ha tuttavia accolto il terzo motivo, rilevando che, se l'IVA è stata effettivamente regolarizzata tramite inversione contabile, non può essere nuovamente richiesta in violazione del principio di neutralità dell'IVA. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che dovrà verificare se e quando l'imposta sia stata assolta e valutare la proporzionalità della sanzione in relazione al ritardo.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    Dopo la riforma, la norma consente di censurare soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo o anomalie motivazionali gravi, non il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • Art. 2697 c.c.

    La mera indicazione della norma sull'onere della prova non è sufficiente: occorre dedurre concretamente la violazione dei criteri di riparto dell'onere probatorio.

  • Art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993

    Il regime del deposito fiscale IVA consente il differimento dell'assolvimento dell'imposta, ma presuppone, per le merci non comunitarie immesse in libera pratica, la loro effettiva introduzione fisica nel deposito, salvo specifiche ipotesi normative.

  • Art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997

    Il tardivo assolvimento dell'IVA, anche quando l'imposta sia stata successivamente pagata, può integrare una violazione sanzionabile se il versamento non è avvenuto nel termine previsto.

  • Art. 70 del D.P.R. n. 633 del 1972

    l'imposta relativa alle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione

    L'IVA all'importazione deve essere assolta in occasione di ciascuna importazione, normalmente al momento dell'accettazione della dichiarazione doganale, salvo il valido ricorso a un regime che ne differisca il pagamento.

  • Art. 3 del TFUE e Codice doganale comunitario, artt. 4, 79 e 134

    La materia doganale rientra nella competenza esclusiva dell'Unione europea. L'IVA all'importazione è distinta dai dazi doganali, pur essendo collegata al fatto dell'importazione e necessaria per l'immissione in consumo.

  • Principio di neutralità dell'IVA e sentenza CGUE Equoland, causa C-272/13

    la sesta direttiva ... osta ad una normativa nazionale ... [che] richiede il pagamento dell'IVA all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata ... mediante autofatturazione e registrazione

    La violazione dell'obbligo formale di introduzione fisica non giustifica una doppia imposizione quando l'IVA è stata effettivamente regolarizzata mediante inversione contabile. Restano possibili sanzioni proporzionate per il ritardo o per la violazione formale.

Massime di principio

  • Per utilizzare il differimento dell'IVA tramite deposito fiscale, la merce deve normalmente essere fisicamente introdotta nel deposito; la sola documentazione o registrazione contabile non basta, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.
  • Se il deposito è utilizzato irregolarmente, il pagamento successivo dell'IVA mediante autofattura non elimina necessariamente la violazione: può configurarsi un versamento tardivo sanzionabile.
  • L'Amministrazione non può però pretendere nuovamente l'intera IVA quando il contribuente dimostri di averla già regolarizzata tramite inversione contabile, perché ciò contrasterebbe con la neutralità dell'imposta.
  • In caso di IVA già assolta tardivamente, il giudice deve verificare la data e l'effettività del pagamento e valutare se la sanzione sia proporzionata all'entità del ritardo e all'eventuale assenza di danno erariale.
  • In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., occorre individuare un fatto decisivo completamente omesso o una grave anomalia della motivazione.

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